CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli con la quale in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale locale, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 originariamente contestato è stato riqualificato ai sensi del comma 5 d.P.R. 309/1990 e rideterminata la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Il ricorso, proposto per il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione sia dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. che al calcolo del trattamento sanzionatorio, è inammissibile per due ordini di ragioni. Innanzitutto, perché proposto personalmente dall'imputato. In proposito va rilevato che in seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è parimenti inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (così, oltre decisione citata, v. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 24. Alla declaratoria di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M