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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17443/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione confermando l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 2 ottobre 2025 di concessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura alternativa della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (concedendo, invece, la detenzione domiciliare) ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione dei "precedenti penali, molti dei quali specifici per furto, e soprattutto, per la commissione di ulteriori furti fino ad epoca recentissima, con pendenze per tali reati commessi nel maggio 2020 e nel marzo 2024, tutti con processi pendenti nella fase del giudizio" (v. pag. 2 dell'ordinanza impugnata); rilevato, inoltre, che l'ordinanza impugnata riferisce anche di ulteriori elementi, tratti dalla comunicazione dell'autorità di P.S. e che hanno condotto alla formazione del convincimento; rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione confermando l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 2 ottobre 2025 di concessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura alternativa della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (concedendo, invece, la detenzione domiciliare) ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione dei "precedenti penali, molti dei quali specifici per furto, e soprattutto, per la commissione di ulteriori furti fino ad epoca recentissima, con pendenze per tali reati commessi nel maggio 2020 e nel marzo 2024, tutti con processi pendenti nella fase del giudizio" (v. pag. 2 dell'ordinanza impugnata); rilevato, inoltre, che l'ordinanza impugnata riferisce anche di ulteriori elementi, tratti dalla comunicazione dell'autorità di P.S. e che hanno condotto alla formazione del convincimento; rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P
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