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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 26294/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di VicenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Vicenza, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza indata 22 aprile 2025 ha dichiarato parzialmente inammissibile l’istanza depositatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto ilriconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenzeemesse dal Tribunale di Vicenza il 23 novembre 2017 e dal medesimo Tribunalel’8 maggio 2018 e l’ha rigettata quanto ai fatti di cui alla sentenza emessa dalTribunale di Vicenza il 24 febbraio 2023.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha infatti rilevato che, rispetto ai fatti di cui alleprime due sentenze, la sentenza emessa in data 8 maggio 2018 aveva giàritenuto sussistente il detto vincolo; quanto, poi, ai fatti di cui alla terza sentenzaha rilevato come gli stessi siano stati commessi dopo la pronuncia delle altre duesentenze e come fra detti fatti e gli ulteriori sia decorso un rilevante periodo ditempo.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando un unico motivo di doglianza.Con tale unico motivo lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio dimotivazione.Precisa il ricorrente che i fatti di cui alla sentenza n. 3 risultano commessifino al 14 novembre 2018 a partire dall’ottobre 2017; pertanto il lasso di tempointercorso dai fatti di cui alle precedenti sentenze è certamente inferiore ad unanno, trattandosi di fatti commessi il 28 giugno 2017 e il 20 luglio 2017.Altrettanto errato è il richiamo alla posteriorità dei fatti rispetto alle sentenzedi condanna, poiché ciò che deve essere valutato non è il momento dellapronuncia, bensì il momento del passaggio in giudicato delle pronunce.Solo laddove i fatti siano integralmente stati commessi in epoca successivaalla irrevocabilità delle condanne potrà richiamarsi il citato principio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.Il provvedimento impugnato fa innanzi tutto riferimento ad un precedente diquesta Corte secondo la quale il ritenere che possa ravvisarsi la continuazione,per l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, tra fatti già giudicati conprecedente sentenza irrevocabile e fatti commessi successivamente alla data incui la stessa decisione è stata emessa, è cosa contraria ai principi che regolano lamateria (Sez. 4, n. 11909 del 06/06/1991, P.m. in proc. doni, Rv. 191225 - 01).Tale insegnamento, molto risalente, è stato superato da altri successivi, deiquali il provvedimento impugnato si disinteressa completamente, che escludonola sussistenza di fatti di natura processuale che in maniera automaticaimpongano di escludere dell’unicità del disegno criminoso.Poiché l'unicità del disegno criminoso è di ordine intellettivo, quando lesingole azioni siano riconducibili ad un unico programma, la continuazione èconfigurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabileed altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologicaderivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe lapersistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato (Sez. 4, n.20169 del 06/03/2007, Antonucci e aa., Rv. 236610).Evoluzione naturale di tale apertura è i l principio secondo cui i lriconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Dunque, in sé il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato circa laostatività della posteriorità dei fatti di cui alla sentenza sub 3 rispetto allepronunce di condanna sub 1 e 2 non ha alcun pregio, poiché, come visto, unapronuncia di condanna anteriore ai fatti non consente ex se di escludere lasussistenza fra tutti i fatti di reato del vincolo della continuazione.Per contro, però, alla motivazione contenuta nell’impugnato provvedimento -che esclude il vincolo della continuazione in ragione dell’arco temporale chesepara i fatti e della circostanza che l’intervenuta condanna renda più complessoil riconoscimento della unicità del medesimo disegno criminoso - il ricorrentenulla oppone di concreto, limitandosi a restringere unicamente il periodointercorrente fra i fatti del primo gruppo e i fatti del secondo, ma non offreconcreti elementi da cui desumere la unicità del disegno criminoso tali dasuperare anche l’intervenuta condanna.Pur non sussistendo, infatti, alcun automatismo, come detto, che imponga diescludere il vicolo laddove siano intervenute condanne, è però logico richiedereche, laddove sia intervenuta una condanna per alcuni fatti, il perdurare dellaideazione criminosa unitaria sia sostenuto da elementi di un certo spessoredimostrativo che nel caso di specie non sono individuati.2.

Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato alle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di VicenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Vicenza, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza indata 22 aprile 2025 ha dichiarato parzialmente inammissibile l’istanza depositatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto ilriconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenzeemesse dal Tribunale di Vicenza il 23 novembre 2017 e dal medesimo Tribunalel’8 maggio 2018 e l’ha rigettata quanto ai fatti di cui alla sentenza emessa dalTribunale di Vicenza il 24 febbraio 2023.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha infatti rilevato che, rispetto ai fatti di cui alleprime due sentenze, la sentenza emessa in data 8 maggio 2018 aveva giàritenuto sussistente il detto vincolo; quanto, poi, ai fatti di cui alla terza sentenzaha rilevato come gli stessi siano stati commessi dopo la pronuncia delle altre duesentenze e come fra detti fatti e gli ulteriori sia decorso un rilevante periodo ditempo.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando un unico motivo di doglianza.Con tale unico motivo lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio dimotivazione.Precisa il ricorrente che i fatti di cui alla sentenza n. 3 risultano commessifino al 14 novembre 2018 a partire dall’ottobre 2017; pertanto il lasso di tempointercorso dai fatti di cui alle precedenti sentenze è certamente inferiore ad unanno, trattandosi di fatti commessi il 28 giugno 2017 e il 20 luglio 2017.Altrettanto errato è il richiamo alla posteriorità dei fatti rispetto alle sentenzedi condanna, poiché ciò che deve essere valutato non è il momento dellapronuncia, bensì il momento del passaggio in giudicato delle pronunce.Solo laddove i fatti siano integralmente stati commessi in epoca successivaalla irrevocabilità delle condanne potrà richiamarsi il citato principio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Il provvedimento impugnato fa innanzi tutto riferimento ad un precedente diquesta Corte secondo la quale il ritenere che possa ravvisarsi la continuazione,per l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, tra fatti già giudicati conprecedente sentenza irrevocabile e fatti commessi successivamente alla data incui la stessa decisione è stata emessa, è cosa contraria ai principi che regolano lamateria (Sez. 4, n. 11909 del 06/06/1991, P.m. in proc. doni, Rv. 191225 - 01).Tale insegnamento, molto risalente, è stato superato da altri successivi, deiquali il provvedimento impugnato si disinteressa completamente, che escludonola sussistenza di fatti di natura processuale che in maniera automaticaimpongano di escludere dell’unicità del disegno criminoso.Poiché l'unicità del disegno criminoso è di ordine intellettivo, quando lesingole azioni siano riconducibili ad un unico programma, la continuazione èconfigurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabileed altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologicaderivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe lapersistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato (Sez. 4, n.20169 del 06/03/2007, Antonucci e aa., Rv. 236610).Evoluzione naturale di tale apertura è i l principio secondo cui i lriconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Dunque, in sé il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato circa laostatività della posteriorità dei fatti di cui alla sentenza sub 3 rispetto allepronunce di condanna sub 1 e 2 non ha alcun pregio, poiché, come visto, unapronuncia di condanna anteriore ai fatti non consente ex se di escludere lasussistenza fra tutti i fatti di reato del vincolo della continuazione.Per contro, però, alla motivazione contenuta nell’impugnato provvedimento -che esclude il vincolo della continuazione in ragione dell’arco temporale chesepara i fatti e della circostanza che l’intervenuta condanna renda più complessoil riconoscimento della unicità del medesimo disegno criminoso - il ricorrentenulla oppone di concreto, limitandosi a restringere unicamente il periodointercorrente fra i fatti del primo gruppo e i fatti del secondo, ma non offreconcreti elementi da cui desumere la unicità del disegno criminoso tali dasuperare anche l’intervenuta condanna.Pur non sussistendo, infatti, alcun automatismo, come detto, che imponga diescludere il vicolo laddove siano intervenute condanne, è però logico richiedereche, laddove sia intervenuta una condanna per alcuni fatti, il perdurare dellaideazione criminosa unitaria sia sostenuto da elementi di un certo spessoredimostrativo che nel caso di specie non sono individuati.2. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato alle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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