CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23846/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte di appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data in data 13 aprile 2026 dalSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentodel provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorsoin appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di ReggioCalabria, Sezione per le misure di prevenzione, del 23 luglio 2025, con il quale erastata rigettata sia l’istanza di riconoscimento della fungibilità del periodo didetenzione indebitamente sofferto dal proposto dal 31 maggio 2022 al 18dicembre 2023, sia la richiesta di revoca della misura di prevenzione personaledella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.In particolare, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato adito, con istanza del27 giugno 2025, per il riconoscimento della fungibilità del periodo di detenzioneingiustamente patita dal proposto e, quindi, per lo scomputo dello stesso dalladurata della misura di prevenzione. Nel corso dell’udienza camerale del 16 luglio2025, il difensore aveva insistito nella richiesta, producendo documentazioneulteriore e formulando, in via subordinata, istanza di revoca della misura percarenza di attualità della pericolosità sociale. Il Tribunale, ritenuta la nonricorrenza dei presupposti per la fungibilità e richiamate le valutazioni già espressenel decreto del 26 giugno 2024, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs.n. 159 del 2011, aveva rigettato entrambe le richieste.Avverso tale decreto, notificato il 24 luglio 2025 al ricorrente e al difensore,veniva proposto ricorso in appello, depositato a mezzo PEC in data 23 settembre2025; impugnativa, questa, che la Corte territoriale dichiarava inammissibile pertardività, ritenendo applicabile, con riguardo alla domanda di revoca della misuradi prevenzione, il termine di dieci giorni di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n.159 del 2011 e, quanto all’istanza di fungibilità, il termine di quindici giorni di cuiall’art. 585 cod. proc. pen. e reputando inutilmente spirati entrambi i termini.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,denunciando, con un solo motivo, la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 159 del2011, come modificato dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9giugno 2025, n. 80, nonché degli artt. 585 e 586 cod. proc. pen.In particolare, deduce l’erroneità della declaratoria di inammissibilità pertardività del ricorso in appello, sostenendo che, alla luce della novella normativacitata, il termine per proporre impugnazione avverso il rigetto dell’istanza di revocadella misura di prevenzione è pari a trenta giorni dalla comunicazione delprovvedimento. Termine che, nel caso di specie, tenuto conto anche dellasospensione feriale, sarebbe stato rispettato con il deposito del gravame in data23 settembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. La richiesta di fungibilità del periodo di custodia cautelare, che SalvatoreColuccio ha asserito di avere sofferto in maniera ingiusta, con quello relativo allasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicatagli con decreto delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 81 del 1 giugno 2000, è stata esaminata e decisadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per le misure di prevenzione, in sede diincidente di esecuzione, celebrato ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte il procedimento diesecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace alprincipio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione;conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alledomande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso diprocedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio delcontraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre.(Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Palau, Rv. 271457 – 01; Sez. 3, n. 47266 del04/11/2005, Conversano, Rv. 233261 – 01; Sez. 1, n. 14358 del 04/12/2000,dep. 2001, Fontanella, Rv. 218633 - 01).Legittimamente, pertanto, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essersipronunciato sulla richiesta di fungibilità della custodia cautelare presofferta con lamisura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, haesaminato e deciso la domanda di revoca di tale misura, presentata nel corsodell’incidente di esecuzione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che ne fossevenuto meno il presupposto, ossia la pericolosità sociale del proposto.3. Pertanto, poiché il decreto emesso in esito all’incidente di esecuzione avevaad oggetto anche la statuizione sulla revoca della misura di prevenzione dellasorveglianza speciale, correttamente il difensore del proposto l’ha impugnata conl’appello. Infatti, avverso il provvedimento che abbia deciso sull'istanza di revocao modifica della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale dipubblica sicurezza è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez. 1, n.8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559 – 01; Sez. 1, n. 37311 del09/06/2015, Galetti, Rv. 264618 – 01; Sez. 5 n. 16421 del 14/04/2011,Santomauro, Rv. 250176 - 01).4. Ciò posto, avuto riguardo al termine di trenta giorni per proporre ricorso inappello, a far data dalla comunicazione del provvedimento fissato dall’art. 10,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a)del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, econsiderata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex lege 7ottobre 1969, n. 742, che opera anche per i termini per impugnare i provvedimentiin materia di misure di prevenzione – avendo, questi, natura processuale e nonessendo prevista, né dal d.lgs. n. 159 del 2011 né dalla legge n. 742 del 1969,una deroga analoga a quella stabilita dall’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen. peri procedimenti in materia di misure cautelari personali -, l’atto di gravame avversoil diniego di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza specialeapplicata a [OSCURATO:PERSONA], depositato via PEC in data 23 settembre 2025,risulta essere stato tempestivamente depositato.5. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] peril giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degliCosì è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]