CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01816/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 14/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, ai sensi dell'art. dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11/03/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale, quale amministratore unico, dal 08/02/2008 al 28/06/2010, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in Roma il 24/11/2011, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1 e 2 n. 1, 223, comma 1, legge fallimentare, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione che coordina forzosamente la responsabilità dell'ultimo amministratore, irreperibile, [OSCURATO:PERSONA], estendendola anche al Pinna; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione che raccoglie dati numerici riferiti ad epoche distanti rispetto alla dichiarazione di fallimento, quali rimanenze e merci risalenti a tre anni prima e merci acquistate un anno prima, in una fase in cui era in carica l'ultimo amministratore, senza individuare la ripartizione temporale degli acquisti; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'assoluzione dei tre precedenti amministratori ed alla condanna del Dejan, basata sulla sua condizione di soggetto straniero ed irreperibile, ritenuto, pertanto, un prestanome, benché tale considerazione risulti contraddetta dall'affermazione, parimenti contenuta in sentenza, che il Dejan si sarebbe reso irreperibile proprio per evitare il recupero dell'attivo, in tal modo considerandolo un amministratore a tutti gli effetti; in ogni caso, non si comprendono le ragioni del coinvolgimento del Pinna, atteso che la stessa consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero non si basava sulla contabilità aziendale; 2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla circostanza che è stato il Dejan a non consegnare la contabilità, mentre il Pinna è stato coinvolto solo per il mancato deposito del bilancio del 2009; 2.5 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla circostanza che la vendita alla [OSCURATO:SOCIETA]. risaliva al 2008, ossia tre anni prima del fallimento, peraltro essendo dubbio il relativo incasso, mentre le passività fiscali risalgono ad esercizi precedenti l'amministrazione del Pinna; non si comprende, inoltre, in che senso rilevi il cambio di denominazione, di sede e di titolarità delle quote, né la scadenza del fitto di ramo d'azienda, né l'imputazione degli incassi al predetto affitto, da cui andrebbero, in ogni caso, defalcati i costi del canone; la pretesa distrazione di incassi risalirebbe, inoltre, a tre anni prima della dichiarazione di fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, sulla scorta della relazione del curatore fallimentare, della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e delle ulteriori prove dichiarative e documentali, la Corte di merito ha condiviso la valutazione del primo giudice,, che aveva assolto i precedenti amministratori della società fallita in quanto il periodo di insorgenza del passivo risulta coincidente con quello in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore, così come i beni non rinvenuti risultano dal bilancio dell'anno 2008, dal Pinna depositato; l'imputato, inoltre, aveva ceduto le quote societarie al Dejan allorquando la società versava in palese difficoltà economica. La sentenza della Corte di merito ha rilevato che sulla base dei bilanci depositati e delle insinuazioni al passivo è stato possibile ricostruire l'insorgenza del passivo, pari ad euro 470.000,00; ciò nonostante il mancato deposito delle scritture contabili, a causa della irreperibilità dell'ultimo amministratore, il cittadino bulgaro [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è stato specificato come i testi Lipperi e Tolomeo avessero chiaramente individuato nel Pinna colui che gestiva la società. Tale ultima circostanza, a parere della Corte territoriale, assume rilievo anche in riferimento alla bancarotta documentale, in quanto il Pinna aveva mantenuto la carica di amministratore sino al 28/06/2010, coincidendo la sottrazione dei libri e delle scritture contabili con l'insorgere del dissesto della società e con il trasferimento delle quote in favore del cittadino bulgaro, poi resosi irreperibile. Dalla coincidenza di dette circostanze, quindi, i giudici di merito hanno tratto la logica ed insindacabile conseguenza della sussistenza di un disegno distrattivo ben congegnato, ascrivibile al ricorrente. Il ricorso, peraltro, sembra perdere di vista la complessiva ricostruzione della sentenza impugnata, optando per una modalità critica palesemente frammentata, ripercorrendo singoli passaggi motivazionali avulsi dal loro inquadramento logico e, quindi, dal confronto con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. In tal senso, quindi, i primi tre motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati. Quanto al quarto motivo di ricorso, la difesa non considera come, a pag. 3, la sentenza impugnata abbia ricordato che il Pinna aveva mantenuto la carica sino al 28/06/2010, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto redigere anche il bilancio di esercizio dell'anno 2009, in considerazione della scansione temprale di tale adempimento, da collocare entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30/04/2010, epoca di competenza del Pinna e non del Dejan. Inoltre, la sentenza impugnata prosegue considerando che negli anni 2009 e 2010, come si evince dalle movimentazioni bancarie, la società era attiva, avendo effettuato acquisti per circa 850.000,00 euro, mentre i debiti risalivano agli anni 2007 - quanto alle ritenute non versate - ed al 2008, 2009 e 2010 - quanto ai debiti verso i fornitori. Alla luce di dette emergenze la Corte territoriale ha evidenziato come dette vicende si collochino nel periodo di gestione dell'imputato e che, in particolare, gli ultimi acquisti costituissero proprio il classico "acquisto prefallimentare". L'ultimo motivo di ricorso, infine, non considera che la vicenda della cessione di un ramo di azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]. è compendiata chiaramente alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata. E' stato, infatti, ricordato che detta cessione si era verificata due giorni prima che il Pinna fosse nominato amministratore, e che le rate di pagamento del prezzo avrebbero dovuto essere corrisposte nel periodo di gestione dell'imputato, circostanza non verificata per l'assenza delle scritture contabili; sempre durante la gestione del Pinna era stata restituita a [OSCURATO:PERSONA] - originario amministratore della società - l'azienda che questi aveva concesso in affitto sin dal 1999, avendo la carenza di scritture contabili impedito anche di verificare i ricavi incassati dalla società fallita per effetto di detto contratto. In conclusione, quindi, la mancata consegna delle scritture contabili non aveva consentito di verificare la destinazione delle liquidità, dei crediti e dei beni risultanti dall'ultimo bilancio, nonché delle merci acquistate nel 2010, risultanti dalle insinuazioni al passivo e, infine, dei ricavi derivanti dal contratto di affitto di azienda stipulato con il Profili. Ne deriva che, del tutto logicamente, la sottrazione delle scritture contabili è stata ritenuta funzionale all'occultamento delle distrazioni poste in essere nel corso della gestione del Pinna, e che, rispetto a detta condotta, risulti parimenti funzionale l'individuazione del Dejan - rispetto al quale si è proceduto separatamente - come legale rappresentante, trattandosi di soggetto straniero resosi irreperibile. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas