CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amico-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3265/07/22 depositata il 13/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 3265/07/22 del 13/07/2022, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva, in sede di rinvioa seguito di Cass. nn. 6066, 6067, 6068 e 6073 del 04/03/2020 e previariunione, gli l’appelli proposti dall’Agenzia delle entrate avverso lesentenze nn. 201, 202 e 216/08/10 e n. 374/03/10 della Commissionetributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva accolto ilricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi in amministrazione giudiziaria (di seguitoNumero registro generale 25978/2022Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 15971/2026Data pubblicazione 24/05/2026Loas), nei confronti di quattro avvisi di accertamento per IRPEG, IRES,IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2003-2006.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, gli atti impositiviconseguivano ad un processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di finanza nei confronti della società contribuente e riguardavanola contestazione di operazioni inesistenti, l’indebita deduzione di costi e lacontabilizzazione di minori ricavi.1.2. La CTR respingeva gli appelli di AE evidenziando che: a) «a caricodella [OSCURATO:SOCIETA] non [era] stata rilevata neppure un’irregolarità» edall’esame dei conti correnti era emerso il pagamento di tutte le fatture;b) [OSCURATO:PERSONA] aveva pochi dipendenti in quanto usufruiva di servizi di appalto dimanodopera (essenzialmente per facchinaggio riguardante il carico e loscarico delle merci); c) le fatture emesse, tutte di identico contenuto,erano state contestate di genericità, ma detta contestazione avrebbedovuto essere rivolta alle cooperative di servizi, cui si riferivano leviolazioni (mancato versamento dell’IVA, mancata dichiarazione IVA); d)la società contribuente era stata assolta dal reato contestatole dalla Cortedi appello di Roma perché il fatto non sussisteva proprio in ragionedell’insussistenza di elementi fittizi; e) dalla CTU resa in sede penaleemergeva che «la mancata dichiarazione del fatturato da parte dell’enteterzo non poteva risolversi in danno della [OSCURATO:PERSONA], che aveva regolarmentepagato le fatture emesse a fronte di prestazioni pure esistenti»; inparticolare, era stato accertato «non soltanto il pagamento da parte dellaLOAS srl ma, soprattutto, l'incasso delle somme da parte dellecooperative».2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava a sua volta memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 25978/2022Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 15971/2026Data pubblicazione 24/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni proposte dallacontroricorrente, concernenti il difetto di autosufficienza del ricorso di AE ela violazione del principio della cd. doppia conforme di merito.1.1. Posto che i fatti per come esposti in ricorso sono ampiamentesufficienti alla comprensione della fattispecie, il primo rilievo attieneessenzialmente alla trattazione dei singoli motivi di ricorso, ai quali sirimanda.1.2. Quanto, invece, alla pretesa violazione del principio di cui all’art.648 ter cod. proc. civ., basterà evidenziare che i motivi proposti dalladifesa erariale sono dedotti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n.4, cod. proc. civ., sicché il menzionato principio – concernenteessenzialmente il vizio di motivazione – non viene in rilievo.2. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod.proc. civ. e dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché deiprincipi di cui alle ordinanze della Corte di cassazione nn. 6067, 6068,6066 e 6073 del 2020.2.1. In particolare, la CTR si sarebbe «manifestamente discostata dalcompito assegnatole dalla Corte di Cassazione nelle surrichiamateordinanze nn. 6067/2020, 6068/2020, 6066/2020 e 6073/2020,pervenendo all’evidenza a rieditare (inammissibilmente) la propriavalutazione sulla legittimità presuntiva degli avvisi di accertamento quiancora sub judice, la quale invece era stata definitivamente effettuata dalgiudice di legittimità, e non era più sovvertibile».2.2. Inoltre, le ordinanze nn. 6067/2020 (anno d’imposta 2003),6068/2020 (anno d’imposta 2004) e 6066/2020 (anno d’imposta 2005)avrebbero definitivamente accertato che la società contribuente nonavrebbe «fornito la prova circa l’esistenza dei fatti giustificativi degli oneriNumero registro generale 25978/2022Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 15971/2026Data pubblicazione 24/05/2026e/o costi deducibili ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessiall’attività d’impresa».2.3. Con riferimento, invece, all’ordinanza n. 6073/2020 (annod’imposta 2006), la CTR avrebbe dovuto rieffettuare la compiutavalutazione del merito della vertenza tributaria relativa «esclusivamentesulla base degli elementi di prova offerti dalla Società contribuente inpunto di effettività delle prestazioni solo asseritamente rese dal fornitore(il [OSCURATO:PERSONA]), che ha emesso le fatture incontestazione nell’anno 2006». Tale valutazione sarebbe statacompletamente omessa.2.4. In buona sostanza, la sentenza impugnata sarebbe nulla «per averpronunciato su questioni già definitivamente acclarate da codestaSuprema Corte, in termini esattamente contrari rispetto a quanto statuitodalla Corte medesima, e dunque per avere violato l’articolo 384, secondocomma, cod. proc. civ., applicabile al giudizio tributario in virtù del rinviooperato dall’articolo 63 del D. Lgs. n. 546/1992».3. Il motivo, del tutto autosufficiente in ordine ai fatti dedotti e utili peril giudizio, è fondato.3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «I limiti dei poteriannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisividella controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella primaipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensidell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dallasentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudicenon solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può ancheindagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazionealla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendoNumero registro generale 25978/2022Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 15971/2026Data pubblicazione 24/05/2026conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terzaipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsinell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "exnovo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cuiacquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte dicassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse»(Cass. n. 17240 del 15/06/2023; Cass. n. 27337 del 24/10/2019).3.2. Nel caso di specie, con riferimento agli anni d’imposta 2003, 2004e 2005, le ordinanze della S.C., in buona parte sovrapponibili, accogliendodue motivi di ricorso proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., evidenziano che la CTR non avrebbe tenuto conto di unaserie di fatti emergenti dall’avviso di accertamento, costituenti indizi chiarispecificamente indicati, ritenuti idonei a sorreggere la pretesa tributaria, afronte dei quali la società contribuente non avrebbe fornito la provacontraria.3.3. Non è dubbio che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesaerariale, la CTR in sede di rinvio ben poteva riesaminare criticamente ilmateriale probatorio, posto che la cassazione conseguiva ad un vizio dimotivazione; tuttavia il giudice del rinvio avrebbe dovuto spiegare, da unlato, le ragioni per le quali gli elementi presuntivi indicati in sede di rinvio,confrontati con quelli dedotti dalla società contribuente, non fosserosufficienti a supportare la ripresa, con particolare riferimentoall’inesistenza dei soggetti appaltanti i servizi di manodopera; e, dall’altro,quali fossero gli elementi indiziari, al di là della regolarità della contabilitàe dei pagamenti effettuati (ex multis, Cass. n. 9851 del 20/04/2018),idonei a contrastare la ricostruzione dell’Ufficio.3.4. In proposito la CTR si è limitata a svalutare gli elementiconcernenti l’inesistenza dei fornitori di manodopera sulla base delsingolare assunto che le contestazioni relative avrebbero dovuto essererivolte a dette società; nonché ad affermare l’esistenza delle operazioniNumero registro generale 25978/2022Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 15971/2026Data pubblicazione 24/05/2026eseguite sulla base di presupposti (la regolarità della contabilità e deipagamenti) di cui notoriamente è esclusa la valenza probatoria in sede dicontestazione di operazioni inesistenti.3.5. Quanto, infine, alla sentenza penale, la CTR si è limitata adaffermare che la stessa ha escluso la fittizietà delle operazioni, senzachiarire sulla base di quali argomenti di fatto – estranei alla regolaritàdella contabilità societaria – ha tratto il proprio convincimento.3.6. Ugualmente e a maggior ragione deve ritenersi con riferimentoall’anno d’imposta 2006, laddove la S.C. (Cass. n. 6073/2020) haannullato la sentenza impugnata in accoglimento di un motivo diviolazione di legge involgente la ripartizione dell’onere della prova e sulpresupposto della genericità delle fatture contestate.3.7. In questo caso la motivazione della sentenza impugnata è stataresa in palese violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte, nonavendo fatto alcun riferimento agli elementi dai quali potesse evincersi lacertezza, inerenza e determinabilità dei costi sostenuti e corredatiunicamente da fatture generiche.4. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la CTRdebitamente tenuto conto delle presunzioni addotte dall’Ufficio,valorizzando elementi ininfluenti ai fini della decisione.4.1. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del decreto IVA, dell’art. 2697 cod.civ., nonché dell’art. 654 cod. proc. pen., per avere la CTR erroneamentevalorizzato la sentenza penale di assoluzione con formula dubitativa,peraltro riguardante il solo anno d’imposta 2003.Numero registro generale 25978/2022Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 15971/2026Data pubblicazione 24/05/20265. I due motivi, proposti espressamente in via subordinata, restanoassorbiti dalla decisione concernente il primo motivo di ricorso.6. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto erinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presenteprocedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per le spese del presente procedimentoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak