CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 28903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4252/2022 proposto da: -ricorrente- contro -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 435/2021 della Corte d’Appello di Torino, pubblicata in data 3.08.2021, N.R.G. 195/2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.AndreaCocco ha adito il Tribunale di Torino deducendo di avere lavorato per la [OSCURATO:PERSONA] di Torino in qualità di professore d’orchestra con inquadramento nel IV livello del CCNL personale artistico enti lirico-sinfonici, in forza di ventidue contratti atempo determinato conclusi tra il 2015 e il 2018, ed ha lamentato che tali contratti erano stati conclusi in assenza di effettive esigenze provvisorie; ha chiesto, pertanto , l’accertamento della nullità del termine apposto a detti contratti, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 13.10.2015, nonché la condanna della Fondazione al risarcimento del danno. 2. Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delle domande proposte, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto n. 911 stipulato in data 25.9.2018; ha dichiarato che detto contratto si era trasformato in contratto a tempo indeterminato ed ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di un’indennità parametrata a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo, con compensazione delle spese di lite. 3. La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dell’appello principale proposto avverso tale sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, ha respinto le domande originariamente proposte da [OSCURATO:PERSONA] ed ha altresì rigettatol’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la medesima sentenza. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ha resistito con controricorso. 5. L’[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con mandato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ. 2. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) è stata sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, ed è stata comunicata dalla cancelleriaai controricorrenti. 3. La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte. 4. Va,pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.). 5. Le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] di Torino vannointegralmente compensate, in ragione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. S.U.nn. 5542/2023 e Cass. n. 5556/2023). 6. Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva. 7. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiziodi cassazionee compensa le spese del giudizio di legittimitàtra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] di Torino. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1°ottobre 2025. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]