CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 48964/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo dei propri difensori, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la condanna, disposta dal giudice di prime cure, ad anni uno di reclusione ed euro 4000,00 di multa ciascuno, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309 del 1990 (capo a, il Restivo) ed agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 comma 5 d.P.R. n.309 del 1990 (capo b, il Gueli) 2. Il ricorso del Restivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo alla raggiunta prova circa la penale responsabilità dell'imputato e la natura dello stupefacente rinvenuto. Il ricorso del Gueli si articola, invece, in due profili di censura con cui si deduce violazione di legge con riguardo all'utilizzabilità di intercettazioni disposte in diverso procedimento e violazione di legge con riferimento all'erronea valutazione della prova. 3. Tutti i motivi di ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità dei prevenuti. 3.1 In particolare, quanto al ricorso proposto dal Restivo, esso è manifestamente generico e assertivo, in quanto si deduce illegittimità dell'accertamento effettuato dai Carabinieri circa la natura dello stupefacente: tale dato è smentito, con affermazioni conferenti e logiche, dalla Corte territoriale la quale osserva che si tratta di accertamenti fatti a campione e con attività ripetibile, la cui esecuzione non richiedeva previa comunicazione al difensore (p.4). 3.2 II ricorso proposto dal Gueli è manifestamente infondato, in quanto poggia su asseriti difetti di logicità della sentenza smentiti dal provvedimento impugnato. Invero, così come per il correo, la penale responsabilità viene confermata sulla scorta delle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dai Carabinieri: in particolare, si tiene conto del rinvenimento, a seguito di perquisizione personale, di stupefacente occultato, oltre che dei rapporti con il Restivo, relativi a cessioni di stupefacente, come desunto dai tabulati telefonici acquisiti, non trattandosi invero di intercettazioni assunte illegittimamente (p.5). Si tratta di elementi indiziari che hanno consentito alla Corte territoriale di ricostruire, in modo logico, coerente e motivato, la penale responsabilità del Gueli. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia entrambi i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, di una somma che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispoSitivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il