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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12605/2026

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ppello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 2025, inparziale riforma della sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Trapani dicondanna di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, in ordine al reato di cui agli artt.423 e 449 cod. pen. (commesso ad Alcamo il 13 maggio 2020), ha concessoall’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena inanni 1 di reclusione.1.1.Il processo ha ad oggetto un incendio sviluppatosi nell’arearetrostante della tipografia, adibita a parcheggio e a sito di stoccaggioall’aperto di numerosi fusti contenenti residui infiammabili dei prodotti dilavorazione.

Secondo la ricostruzione di cui alle sentenze di merito conformi,fondate sulla relazione dei Vigili del Fuoco, l’incendio si era verificato aseguito dell’autocombustione di detti reflui industriali e si era propagatoall’intero piazzale, alle autovetture ivi parcheggiate di proprietà della societàe dei dipendenti e anche allo stabilimento.

I Vigili del Fuoco erano riusciti adomare l’incendio solo dopo sei ore dall’inizio dell’intervento; il giornosuccessivo nel piazzale, ove era rimasto materiale combustibile non rimosso,si erano riattivate delle fiamme.1.2.A [OSCURATO:PERSONA] è stato rimproverato di aver stoccato un rilevantequantitativo di fusti contenenti materiale combustibile e infiammabile,all’aperto e in luogo non idoneo, in violazione della normativa di prevenzionedegli incendi e di quella di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (artt.20 comma 1 d.lgs 8 marzo 2006 n. 139; 17 comma 1 lett. a), 28 comma 2lett. a), 37 comma 9, 46 comma 2, 63 comma 1 e 64 coma 1 d.lgs 9 aprile2008 n.81).2.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha propostoricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio dimotivazione in ordine alla affermazione della responsabilità.Il ricorrente contesta la individuazione da parte dei giudici di merito dellacausa dell’incendio e la mancata considerazione della prova scientificaintrodotta dalla difesa, di cui sarebbero stati demoliti in maniera nonargomentata i presupposti fattuali, ovvero quello relativo alla campionatura equello relativo alla contaminazione dei campioni.I consulenti della difesa avevano confutato la tesi dei Vigili del Fuoco,per cui la causa dell’incendio sarebbe stata da imputare alla interazione fra ifattori ambientali e lo stato di conservazione dei fusti contenenti i reflui dilavorazione, avallando la diversa ricostruzione per cui l’incendio era invece daautovetture parcheggiate.

Sia la Corte di appello, sia il giudice di primo gradohanno delegittimato la ricostruzione tecnico scientifica offerta dalla difesa,affermando:- che gli accertamenti effettuati, in quanto postumi all’evento, sarebberostati contaminati dall’incendio e dalle operazioni di spegnimento effettuatemediante l’impiego di grandi quantità di acqua;- che non risultavano in alcun modo documentate le modalità dicampionamento e non poteva dirsi accertato che i campioni fossero corrispondentialle sostanze effettivamente presenti nei bidoni e nei fusti presenti nel piazzale almomento dell’incendio.In primo luogo – osserva il difensore- l’attività di campionamento era stataeffettuata da uno studio con relazione a firma dell’ing.

Giuffrida ed era statacompiutamente documentata, mentre le analisi chimiche erano state da questicommissionate ad un laboratorio.

Inoltre sul sito erano presenti dei fusti, nonintaccati dalle fiamme e rimasti ermeticamente chiusi, da cui era stato possibileprelevare del liquido, poi sottoposto ad analisi.Sia il perito incaricato dalla società assicuratrice, ing.

Giuffrida, sia ilConsulente tecnico della difesa dell’imputato, dott. [OSCURATO:PERSONA], avevano compiutouna ulteriore attività tecnico- scientifica, analizzando il processo produttivo di unamacchina sviluppatrice presente nell’opificio: prelevando il refluo di lavorazione avalle della linea di produzione e sottoponendo a fiamma diretta il liquido, avevanoacclarato la non infiammabilità di quei materiali.3.In esito alla discussione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

La Corte di appello, in coerenza con la valutazione operata dal primogiudice, ha ritenuto di condividere le conclusioni del Nucleo InvestigativoAntincendi Territoriale dei Vigili del Fuoco, che in esito agli accertamenti, avevaipotizzato due possibili meccanismi di innesco dell'incendio.

Secondo una primaipotesi, a causa delle elevate temperature ambientali si era verificata lafessurazione di un contenitore in plastica con conseguente fuoriuscita di liquidoinfiammabile che, venuto a contatto con la pavimentazione surriscaldata,aveva innescato la combustione propagatasi successivamente ai materialilimitrofi e ai veicoli in sosta.

In alternativa si era ipotizzato che l'innescopotesse essere derivato da un fusto metallico deteriorato da sbalzi termicicon fuoriuscite di sostanze infiammabili secondo dinamiche analoghe a quelletesté descritte.

In entrambe le ipotesi, la causa dell'incendio era stataindividuata nella interazione tra fattori ambientali critici e la presenza diresidui altamente infiammabili contenuti in fusti non idonei, privi di sistemadi contenimento o protezione adeguato, ovvero accatastati all'aperto senzaalcuna protezione.

Tali conclusioni erano state avallate anche dal ConsulenteTecnico della difesa delle parti civili, ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale pure aveva rilevatocome vi fossero le condizioni ideali, in quel complesso e disordinato deposito,in prossimità di materiali vari ed altamente infiammabili, perché alla elevatatemperatura che si era registrata in quella giornata, potesse innescarsi unincendio.3.

Nel rispetto del principio per cui il giudice di merito, «può scegliere trale diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritienecondivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita,delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e dellededuzioni contrarie delle parti» (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2018,Rv. 273159; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Rv. 263435; Sez. 4, n. 34747del 17/05/2012, Rv. 253512), la Corte di appello ha preso in esame anche ledifferenti conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] della difesadell’imputato, secondo cui la genesi dell'incendio era, invece, riconducibilead un fenomeno di combustione endogena sviluppatosi in una delleautovetture parcheggiate, e le ha disattese sulla base di un percorsoargomentativo esente dalle censure dedotte.In primo luogo, i giudici hanno rilevato che la ricostruzione difensiva erastata formulata in assenza di evidenze oggettive, a fronte, al contrario, dielementi di fatto non contestati (le condizioni di danneggiamento deicontenitori; la liquefazione dei bidoni in plastica; le altissime temperatureregistrate in loco quel giorno e la direzione del vento che rendevairragionevole la propagazione inversa delle fiamme; le testimonianze ocularie la combustione delle pedane in legno nella zona adiacente al muro di confinecon un altro edificio; la densità ed il colore del fumo da attribuire con certezzaalla cospicua presenza dei solventi) che valevano a smentire tale ricostruzionee a confortare quella effettuata dai Vigili del Fuoco.Il ragionamento effettuato dai giudici è conforme al principio per cui lasussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla basedi dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche conragionamento di deduzione logica, purché fondato su elementi di innegabilespessore correttamente esaminati secondo le "leges artis".

Non v'è dubbio che,nel ricostruire il nesso causale, il giudice debba affrontare il tema dell'eventualesussistenza di fattori causali alternativi, ma tali fattori non possono assumererilievo quando - come nel caso di specie - siano prospettati in termini generici o dimera possibilità.

Perché ipotesi causali alternative possano essere prese inconsiderazione, infatti, è necessario che le stesse abbiano un supporto probatoriotale da minare il giudizio di certezza sulla riconducibilità dell'evento alla condottadel soggetto agente.

La giurisprudenza di legittimità è inequivoca in tal sensoquando afferma che, a fronte di una spiegazione causale logica, perché desuntada circostanze correttamente evidenziate e motivatamente ritenute, unaspiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quellaconclusione, non può essere affidata alla prospettazione di una mera possibilitàastratta, ma è necessario che quell'accadimento alternativo, prospettato comeastrattamente possibile, divenga anche, "hic et nunc", concretamente probabilealla stregua delle acquisizioni processuali (Sez. 4, n. 15558 del 13/02/2008, Rv.239809; v. anche Sez. 4, n. 30057 del 19/06/2006, Rv. 234373, non massimatasul punto, pag. 15 della motivazione; Sez. 4, n. 29476 del 16/06/2011, nonmassimata, pag. 5 della motivazione).La Corte, inoltre, in maniera non manifestamente illogica e soprattutto senzaincorrere in alcun travisamento del dato probatorio, ha anche sottolineato che leconclusioni dei consulenti della difesa, secondo cui i reflui contenuti nei fusti nonerano infiammabili, erano state fondate su accertamenti scarsamente probanti.In particolare i giudici hanno osservato:(i) che l'analisi dei campioni prelevati il 28 luglio 2020 cui fanno riferimentole relazioni dei periti dell'assicurazione non garantiva una piena corrispondenzacon le sostanze effettivamente presenti nei contenitori al momento dell'incendio,per la probabile alterazione della composizione chimica delle sostanze a causadelle alte temperature e dell'uso prolungato di acqua durante le operazioni dispegnimento delle fiamme;(ii) che la tesi difensiva secondo cui i bidoni contenevano dei liquidi ormaiinnocui per effetto del naturale processo di evaporazione della componenteinfiammabile più volatile nell'arco di tempo di circa una settimana dalla lavorazionee della diluizione con acqua conseguente al processo di produzione, tanto che allaprova con fiamma libera non si erano accesi, era fondata su premesse incerte:il consulente non era stato in grado di indicare la concentrazione di acqua neicampioni da lui esaminati, né si sapeva se l’ esame fosse stato effettuatoo meno nella superficie del liquido ove si concentra la componenteinfiammabile non miscelabile con l'acqua;(iii) che la mancata esplosione dei fusti metallici era irrilevante,poiché il dato tecnico sulla causa dell’innesco delle fiamme e sulla loro rapidapropagazione era riferito soprattutto ai fusti in materiale plastico, stipati alcaldo ed esposti ai raggi solari contenenti solventi e diluenti altamenteinfiammabili.In ogni caso, ha osservato la Corte, anche a prescindere dal punto diinnesco, la condotta dell’imputato, consistita nello stoccaggio incontrollatodi un rilevante quantitativo di materiale combustibile ed altamenteinfiammabile nel parcheggio, esposto ad agenti atmosferici, avevadeterminato la propagazione dell’incendio.4.Con riferimento all’apprezzamento delle premesse da cui erano partititali consulenti, la Corte non è incorsa, dunque, in alcun errore di percezione,ma ha solo confutato in maniera argomentata e non manifestamente illogical’univocità e la concludenza di tali premesse rispetto alle conclusioni.La difesa prospetta in maniera apodittica un travisamento di dati, ma,non confrontandosi con i suddetti passaggi, si limita a reiterare la enunciazionedelle conclusioni dei consulenti tecnici di parte.5.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistonoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suocarico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di€ 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodella spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 2025, inparziale riforma della sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Trapani dicondanna di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, in ordine al reato di cui agli artt.423 e 449 cod. pen. (commesso ad Alcamo il 13 maggio 2020), ha concessoall’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena inanni 1 di reclusione.1.1.Il processo ha ad oggetto un incendio sviluppatosi nell’arearetrostante della tipografia, adibita a parcheggio e a sito di stoccaggioall’aperto di numerosi fusti contenenti residui infiammabili dei prodotti dilavorazione. Secondo la ricostruzione di cui alle sentenze di merito conformi,fondate sulla relazione dei Vigili del Fuoco, l’incendio si era verificato aseguito dell’autocombustione di detti reflui industriali e si era propagatoall’intero piazzale, alle autovetture ivi parcheggiate di proprietà della societàe dei dipendenti e anche allo stabilimento. I Vigili del Fuoco erano riusciti adomare l’incendio solo dopo sei ore dall’inizio dell’intervento; il giornosuccessivo nel piazzale, ove era rimasto materiale combustibile non rimosso,si erano riattivate delle fiamme.1.2.A [OSCURATO:PERSONA] è stato rimproverato di aver stoccato un rilevantequantitativo di fusti contenenti materiale combustibile e infiammabile,all’aperto e in luogo non idoneo, in violazione della normativa di prevenzionedegli incendi e di quella di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (artt.20 comma 1 d.lgs 8 marzo 2006 n. 139; 17 comma 1 lett. a), 28 comma 2lett. a), 37 comma 9, 46 comma 2, 63 comma 1 e 64 coma 1 d.lgs 9 aprile2008 n.81).2.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha propostoricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio dimotivazione in ordine alla affermazione della responsabilità.Il ricorrente contesta la individuazione da parte dei giudici di merito dellacausa dell’incendio e la mancata considerazione della prova scientificaintrodotta dalla difesa, di cui sarebbero stati demoliti in maniera nonargomentata i presupposti fattuali, ovvero quello relativo alla campionatura equello relativo alla contaminazione dei campioni.I consulenti della difesa avevano confutato la tesi dei Vigili del Fuoco,per cui la causa dell’incendio sarebbe stata da imputare alla interazione fra ifattori ambientali e lo stato di conservazione dei fusti contenenti i reflui dilavorazione, avallando la diversa ricostruzione per cui l’incendio era invece daautovetture parcheggiate. Sia la Corte di appello, sia il giudice di primo gradohanno delegittimato la ricostruzione tecnico scientifica offerta dalla difesa,affermando:- che gli accertamenti effettuati, in quanto postumi all’evento, sarebberostati contaminati dall’incendio e dalle operazioni di spegnimento effettuatemediante l’impiego di grandi quantità di acqua;- che non risultavano in alcun modo documentate le modalità dicampionamento e non poteva dirsi accertato che i campioni fossero corrispondentialle sostanze effettivamente presenti nei bidoni e nei fusti presenti nel piazzale almomento dell’incendio.In primo luogo – osserva il difensore- l’attività di campionamento era stataeffettuata da uno studio con relazione a firma dell’ing. Giuffrida ed era statacompiutamente documentata, mentre le analisi chimiche erano state da questicommissionate ad un laboratorio. Inoltre sul sito erano presenti dei fusti, nonintaccati dalle fiamme e rimasti ermeticamente chiusi, da cui era stato possibileprelevare del liquido, poi sottoposto ad analisi.Sia il perito incaricato dalla società assicuratrice, ing. Giuffrida, sia ilConsulente tecnico della difesa dell’imputato, dott. [OSCURATO:PERSONA], avevano compiutouna ulteriore attività tecnico- scientifica, analizzando il processo produttivo di unamacchina sviluppatrice presente nell’opificio: prelevando il refluo di lavorazione avalle della linea di produzione e sottoponendo a fiamma diretta il liquido, avevanoacclarato la non infiammabilità di quei materiali.3.In esito alla discussione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. La Corte di appello, in coerenza con la valutazione operata dal primogiudice, ha ritenuto di condividere le conclusioni del Nucleo InvestigativoAntincendi Territoriale dei Vigili del Fuoco, che in esito agli accertamenti, avevaipotizzato due possibili meccanismi di innesco dell'incendio. Secondo una primaipotesi, a causa delle elevate temperature ambientali si era verificata lafessurazione di un contenitore in plastica con conseguente fuoriuscita di liquidoinfiammabile che, venuto a contatto con la pavimentazione surriscaldata,aveva innescato la combustione propagatasi successivamente ai materialilimitrofi e ai veicoli in sosta. In alternativa si era ipotizzato che l'innescopotesse essere derivato da un fusto metallico deteriorato da sbalzi termicicon fuoriuscite di sostanze infiammabili secondo dinamiche analoghe a quelletesté descritte. In entrambe le ipotesi, la causa dell'incendio era stataindividuata nella interazione tra fattori ambientali critici e la presenza diresidui altamente infiammabili contenuti in fusti non idonei, privi di sistemadi contenimento o protezione adeguato, ovvero accatastati all'aperto senzaalcuna protezione. Tali conclusioni erano state avallate anche dal ConsulenteTecnico della difesa delle parti civili, ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale pure aveva rilevatocome vi fossero le condizioni ideali, in quel complesso e disordinato deposito,in prossimità di materiali vari ed altamente infiammabili, perché alla elevatatemperatura che si era registrata in quella giornata, potesse innescarsi unincendio.3. Nel rispetto del principio per cui il giudice di merito, «può scegliere trale diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritienecondivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita,delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e dellededuzioni contrarie delle parti» (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2018,Rv. 273159; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Rv. 263435; Sez. 4, n. 34747del 17/05/2012, Rv. 253512), la Corte di appello ha preso in esame anche ledifferenti conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] della difesadell’imputato, secondo cui la genesi dell'incendio era, invece, riconducibilead un fenomeno di combustione endogena sviluppatosi in una delleautovetture parcheggiate, e le ha disattese sulla base di un percorsoargomentativo esente dalle censure dedotte.In primo luogo, i giudici hanno rilevato che la ricostruzione difensiva erastata formulata in assenza di evidenze oggettive, a fronte, al contrario, dielementi di fatto non contestati (le condizioni di danneggiamento deicontenitori; la liquefazione dei bidoni in plastica; le altissime temperatureregistrate in loco quel giorno e la direzione del vento che rendevairragionevole la propagazione inversa delle fiamme; le testimonianze ocularie la combustione delle pedane in legno nella zona adiacente al muro di confinecon un altro edificio; la densità ed il colore del fumo da attribuire con certezzaalla cospicua presenza dei solventi) che valevano a smentire tale ricostruzionee a confortare quella effettuata dai Vigili del Fuoco.Il ragionamento effettuato dai giudici è conforme al principio per cui lasussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla basedi dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche conragionamento di deduzione logica, purché fondato su elementi di innegabilespessore correttamente esaminati secondo le "leges artis". Non v'è dubbio che,nel ricostruire il nesso causale, il giudice debba affrontare il tema dell'eventualesussistenza di fattori causali alternativi, ma tali fattori non possono assumererilievo quando - come nel caso di specie - siano prospettati in termini generici o dimera possibilità. Perché ipotesi causali alternative possano essere prese inconsiderazione, infatti, è necessario che le stesse abbiano un supporto probatoriotale da minare il giudizio di certezza sulla riconducibilità dell'evento alla condottadel soggetto agente. La giurisprudenza di legittimità è inequivoca in tal sensoquando afferma che, a fronte di una spiegazione causale logica, perché desuntada circostanze correttamente evidenziate e motivatamente ritenute, unaspiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quellaconclusione, non può essere affidata alla prospettazione di una mera possibilitàastratta, ma è necessario che quell'accadimento alternativo, prospettato comeastrattamente possibile, divenga anche, "hic et nunc", concretamente probabilealla stregua delle acquisizioni processuali (Sez. 4, n. 15558 del 13/02/2008, Rv.239809; v. anche Sez. 4, n. 30057 del 19/06/2006, Rv. 234373, non massimatasul punto, pag. 15 della motivazione; Sez. 4, n. 29476 del 16/06/2011, nonmassimata, pag. 5 della motivazione).La Corte, inoltre, in maniera non manifestamente illogica e soprattutto senzaincorrere in alcun travisamento del dato probatorio, ha anche sottolineato che leconclusioni dei consulenti della difesa, secondo cui i reflui contenuti nei fusti nonerano infiammabili, erano state fondate su accertamenti scarsamente probanti.In particolare i giudici hanno osservato:(i) che l'analisi dei campioni prelevati il 28 luglio 2020 cui fanno riferimentole relazioni dei periti dell'assicurazione non garantiva una piena corrispondenzacon le sostanze effettivamente presenti nei contenitori al momento dell'incendio,per la probabile alterazione della composizione chimica delle sostanze a causadelle alte temperature e dell'uso prolungato di acqua durante le operazioni dispegnimento delle fiamme;(ii) che la tesi difensiva secondo cui i bidoni contenevano dei liquidi ormaiinnocui per effetto del naturale processo di evaporazione della componenteinfiammabile più volatile nell'arco di tempo di circa una settimana dalla lavorazionee della diluizione con acqua conseguente al processo di produzione, tanto che allaprova con fiamma libera non si erano accesi, era fondata su premesse incerte:il consulente non era stato in grado di indicare la concentrazione di acqua neicampioni da lui esaminati, né si sapeva se l’ esame fosse stato effettuatoo meno nella superficie del liquido ove si concentra la componenteinfiammabile non miscelabile con l'acqua;(iii) che la mancata esplosione dei fusti metallici era irrilevante,poiché il dato tecnico sulla causa dell’innesco delle fiamme e sulla loro rapidapropagazione era riferito soprattutto ai fusti in materiale plastico, stipati alcaldo ed esposti ai raggi solari contenenti solventi e diluenti altamenteinfiammabili.In ogni caso, ha osservato la Corte, anche a prescindere dal punto diinnesco, la condotta dell’imputato, consistita nello stoccaggio incontrollatodi un rilevante quantitativo di materiale combustibile ed altamenteinfiammabile nel parcheggio, esposto ad agenti atmosferici, avevadeterminato la propagazione dell’incendio.4.Con riferimento all’apprezzamento delle premesse da cui erano partititali consulenti, la Corte non è incorsa, dunque, in alcun errore di percezione,ma ha solo confutato in maniera argomentata e non manifestamente illogical’univocità e la concludenza di tali premesse rispetto alle conclusioni.La difesa prospetta in maniera apodittica un travisamento di dati, ma,non confrontandosi con i suddetti passaggi, si limita a reiterare la enunciazionedelle conclusioni dei consulenti tecnici di parte.5.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistonoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suocarico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di€ 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodella spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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