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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 21915/2026

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ro Trovato - di fiducia;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, emessa in data 19/09/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 19/09/2025, ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 03/04/2025, che ha dichiarato DavideBarbuscia responsabile dei delitti di furto aggravato e ricettazione e [OSCURATO:PERSONA] del delitto di furto aggravato.1.1.

Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori degliimputati, articolando per [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo e per [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi.2. [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di ricorso, si eccepisce l’erronea applicazione dilegge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen.; assume la difesa che non sono stati indicatielementi concreti, idonei a dimostrare che l’orario notturno avesse effettivamente favorito lacommissione dei reati e diminuito la capacità di reazione delle vittime; in particolare, per ilfurto commesso nell’esercizio commerciale denominato “Maruzzella”, si osserva che il localeera munito di videocamere e di vigilanza privata, che avevano consentito l’individuazione dei responsabili, così come nel caso del furto nel locale “[OSCURATO:PERSONA]”.3. [OSCURATO:PERSONA] Arena3.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento agli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 624 e 625 cod.pen.; si assume che la prova della responsabilità del ricorrente si baserebbe sulla sua errataindividuazione, ad opera del giudice di primo grado, nel soggetto chiamato con il diminutivo“Dino”; inoltre, il riconoscimento del ricorrente operato dalla polizia giudiziaria sarebbegenerico, in quanto effettuato in esito alla visione del materiale videofotografico in atti; lamotivazione del provvedimento impugnato si porrebbe, pertanto, in contrasto con il principiodell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.3.2 Con il secondo motivo, si deducono violazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. emancanza di motivazione, assumendo l’erroneo riconoscimento della sussistenzadell’aggravante, che sarebbe fondato solo sul “dato astratto della commissione del reato intempo di notte” (così in ricorso, p. 5).3.3.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 62 bis cod. pen., assumendoche “il giudice di primo grado non ha rispettato i criteri ermeneutici richiesti dallagiurisprudenza di legittimità”, che “obbligano il giudice ad una congrua motivazione suldiniego” (p. 6 ricorso).3.4.

Con il quarto motivo, si deduce l’eccessività della pena irrogata dalla Corte diappello, in violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi reiterativi, generici ecomunque manifestamente infondati.1.1 La deduzione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. –oggetto dell’unico motivo di ricorso per Barbusci e del secondo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] –è meramente reiterativa di quanto proposto in sede di appello ed ha ricevuto dalla Corte dimerito una risposta congrua, logica e giuridicamente corretta ed è, pertanto, manifestamenteinfondata nella presente sede.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principiosancito da questa Corte nel suo massimo consesso, secondo il quale, la commissione delreato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze ditempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa",essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste inconcreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee aneutralizzare il predetto effetto. (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021 Ud., dep. 08/11/2021, Rv.282095 – 01).

Nel caso in esame, la Corte di merito (p. 7 sentenza impugnata) ha spiegatochiaramente come il servizio di vigilanza da parte di guardie private ed il sistema divideosorveglianza non incidono nell’aumentare la sicurezza in tempo reale dei siti presi dimira, ostacolando concretamente perpetrazione dei reati, quanto piuttosto ad agevolare, inausilio alle indagini, l'accertamento ex post del reato consumato FORMA (rivedere ilperiodo).2.

Parimenti inammissibile è la doglianza – oggetto del primo motivo di ricorso –relativa all’affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe basatasull’errata riferibilità allo stesso dell’appellativo “Dino".

Premesso che il motivo di ricorso,come anche gli altri, è reiterativo di quanto già sostenuto nell’atto di appello, se ne deverilevare la natura fattuale, in quanto con esso il ricorrente propone una mera rivalutazionedel compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudicedi legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alquesta Corte il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale èquella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, il motivo inesame pretende di fornire una diversa valutazione delle risultanze processuali operata dallaCorte di appello, che, in punto identificazione dell’imputato, ha valorizzato non solo ildiminutivo “Dino”, usato dal complice durante l’azione criminosa, ma anche il riconoscimentofotografico effettuato dagli ufficiali di Polizia giudiziaria, che già conoscevano l’imputato per isuoi precedenti giudiziari (p. 8 sentenza impugnata),

2.2. Del pari inammissibili sono i residui motivi di ricorso, relativi alla negataconcessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, essendogiustificate le decisioni a riguardo da motivazione esente da manifesta illogicità, che,pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019,Carillo, Rv. 275509 – 03), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondocui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nella specie, sono stati valorizzati i precedenti penali e lagravità delle condotte (pag. 9 della sentenza d'appello).

Va inoltre ricordato, che ladeterminazione della misura della pena, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice dimerito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato non analiticamente, ma nelloro insieme, gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004,Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gliconferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (opiù) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Nella fattispecie, la pena è stata correttamentecommisurata in considerazione della pervicacia della condotta illecita e della negativapersonalità degli agenti.2.

Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conconseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro Trovato - di fiducia;[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, emessa in data 19/09/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 19/09/2025, ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 03/04/2025, che ha dichiarato DavideBarbuscia responsabile dei delitti di furto aggravato e ricettazione e [OSCURATO:PERSONA] del delitto di furto aggravato.1.1. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori degliimputati, articolando per [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo e per [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi.2. [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di ricorso, si eccepisce l’erronea applicazione dilegge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen.; assume la difesa che non sono stati indicatielementi concreti, idonei a dimostrare che l’orario notturno avesse effettivamente favorito lacommissione dei reati e diminuito la capacità di reazione delle vittime; in particolare, per ilfurto commesso nell’esercizio commerciale denominato “Maruzzella”, si osserva che il localeera munito di videocamere e di vigilanza privata, che avevano consentito l’individuazione dei responsabili, così come nel caso del furto nel locale “[OSCURATO:PERSONA]”.3. [OSCURATO:PERSONA] Arena3.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento agli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 624 e 625 cod.pen.; si assume che la prova della responsabilità del ricorrente si baserebbe sulla sua errataindividuazione, ad opera del giudice di primo grado, nel soggetto chiamato con il diminutivo“Dino”; inoltre, il riconoscimento del ricorrente operato dalla polizia giudiziaria sarebbegenerico, in quanto effettuato in esito alla visione del materiale videofotografico in atti; lamotivazione del provvedimento impugnato si porrebbe, pertanto, in contrasto con il principiodell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.3.2 Con il secondo motivo, si deducono violazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. emancanza di motivazione, assumendo l’erroneo riconoscimento della sussistenzadell’aggravante, che sarebbe fondato solo sul “dato astratto della commissione del reato intempo di notte” (così in ricorso, p. 5).3.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 62 bis cod. pen., assumendoche “il giudice di primo grado non ha rispettato i criteri ermeneutici richiesti dallagiurisprudenza di legittimità”, che “obbligano il giudice ad una congrua motivazione suldiniego” (p. 6 ricorso).3.4. Con il quarto motivo, si deduce l’eccessività della pena irrogata dalla Corte diappello, in violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi reiterativi, generici ecomunque manifestamente infondati.1.1 La deduzione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. –oggetto dell’unico motivo di ricorso per Barbusci e del secondo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] –è meramente reiterativa di quanto proposto in sede di appello ed ha ricevuto dalla Corte dimerito una risposta congrua, logica e giuridicamente corretta ed è, pertanto, manifestamenteinfondata nella presente sede. La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principiosancito da questa Corte nel suo massimo consesso, secondo il quale, la commissione delreato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze ditempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa",essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste inconcreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee aneutralizzare il predetto effetto. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 Ud., dep. 08/11/2021, Rv.282095 – 01). Nel caso in esame, la Corte di merito (p. 7 sentenza impugnata) ha spiegatochiaramente come il servizio di vigilanza da parte di guardie private ed il sistema divideosorveglianza non incidono nell’aumentare la sicurezza in tempo reale dei siti presi dimira, ostacolando concretamente perpetrazione dei reati, quanto piuttosto ad agevolare, inausilio alle indagini, l'accertamento ex post del reato consumato FORMA (rivedere ilperiodo).2. Parimenti inammissibile è la doglianza – oggetto del primo motivo di ricorso –relativa all’affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe basatasull’errata riferibilità allo stesso dell’appellativo “Dino". Premesso che il motivo di ricorso,come anche gli altri, è reiterativo di quanto già sostenuto nell’atto di appello, se ne deverilevare la natura fattuale, in quanto con esso il ricorrente propone una mera rivalutazionedel compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudicedi legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alquesta Corte il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale èquella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, il motivo inesame pretende di fornire una diversa valutazione delle risultanze processuali operata dallaCorte di appello, che, in punto identificazione dell’imputato, ha valorizzato non solo ildiminutivo “Dino”, usato dal complice durante l’azione criminosa, ma anche il riconoscimentofotografico effettuato dagli ufficiali di Polizia giudiziaria, che già conoscevano l’imputato per isuoi precedenti giudiziari (p. 8 sentenza impugnata), 2.2. Del pari inammissibili sono i residui motivi di ricorso, relativi alla negataconcessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, essendogiustificate le decisioni a riguardo da motivazione esente da manifesta illogicità, che,pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019,Carillo, Rv. 275509 – 03), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondocui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie, sono stati valorizzati i precedenti penali e lagravità delle condotte (pag. 9 della sentenza d'appello). Va inoltre ricordato, che ladeterminazione della misura della pena, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice dimerito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato non analiticamente, ma nelloro insieme, gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004,Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gliconferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (opiù) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Nella fattispecie, la pena è stata correttamentecommisurata in considerazione della pervicacia della condotta illecita e della negativapersonalità degli agenti.2. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conconseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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