Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 21257/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

cia [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi (condotta consistita nell’inflizione di reiterati colpi, sferrati con un corpo contundente in regione vitale e proseguita nonostante l’intervento di persona del suo stesso nucleo familiare, ai cui tentativi di calmarlo Polizzi replicava di voler uccidere la vittima), posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 27/06/2024; il relativo ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione).

1.1. Con ordinanza del 03/10/2024, il Tribunale del riesame di Palermo – provvedendo ai sensi dell’art. 310cod. proc. pen. sull’appello proposto dall’indagato – ha conferma to il provvedimento del 09/09/2024, a mezzo del quale il Giudice per le indaginipreliminari di Palermoaveva disatteso l’istanza volta alla sostituzione dellamisura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche conl'applicazione del dispositivo di controllo a distanza (il ricorso in sede di legittimità, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame del 03/10/2024, è stato rigettato da questa Corte con sentenza del 12/12/2024).

1.2. Con istanza del 23/12/2024, la difesa ha nuovamente domandato la sostituzione della misura carceraria con quella - meno afflittiva - degli arresti domiciliari, ma il Giudice per le indagini preliminari - con ordinanza del 24/12/2024 - ha nuovamente disatteso tale richiesta.

1.3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., che era stato proposto - avverso tale provvedimento reiettivo delGiudice delle indagini preliminari -nell’interesse dell’indagato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.

Le critiche contenute nell’atto di impugnazione attengono all’omessa valutazione della proposta di risarcimento patita; tale proposta sarebbe da considerare – in ipotesi difensiva – quale elemento evocativo di resipiscenza e di acquisita consapevolezza della gravità dell’addebito; deporrebbero in tal senso, del resto, anche il lungo periodo di tempo trascorso in stato di restrizione carceraria, oltre che la buona condotta manifestata, significativa dell’attenuarsi del pericolo di recidiva.

3. Il Procuratore generale - a mezzo di requisitoria scritta - ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; a fronte della rinuncia al ricorso, manifestata da Polizzi, ha chiesto dichiarare la inammissibilità dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha rinunciato al ricorso, con atto datato 22/05/2025 e tempestivamente trasmesso a questa Corte il 26/05/2025, avendo ottenuto – in data 09/05/2025 - la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.

L’atto di rinuncia risulta personalmente sottoscritto dall’interessato, con firma autenticata dal difensore.

Avendo l’interessato medio tempore ottenuto - in forza di nuova istanza - l’invocata misura meno afflittiva, egli non ha un ulteriore interesse al prosieguo del presente procedimento.

La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue la condanna alle spese processuali, né l’irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria, in ragione del fatto che la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla presentazione del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta caren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cia [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi (condotta consistita nell’inflizione di reiterati colpi, sferrati con un corpo contundente in regione vitale e proseguita nonostante l’intervento di persona del suo stesso nucleo familiare, ai cui tentativi di calmarlo Polizzi replicava di voler uccidere la vittima), posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 27/06/2024; il relativo ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione). 1.1. Con ordinanza del 03/10/2024, il Tribunale del riesame di Palermo – provvedendo ai sensi dell’art. 310cod. proc. pen. sull’appello proposto dall’indagato – ha conferma to il provvedimento del 09/09/2024, a mezzo del quale il Giudice per le indaginipreliminari di Palermoaveva disatteso l’istanza volta alla sostituzione dellamisura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche conl'applicazione del dispositivo di controllo a distanza (il ricorso in sede di legittimità, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame del 03/10/2024, è stato rigettato da questa Corte con sentenza del 12/12/2024). 1.2. Con istanza del 23/12/2024, la difesa ha nuovamente domandato la sostituzione della misura carceraria con quella - meno afflittiva - degli arresti domiciliari, ma il Giudice per le indagini preliminari - con ordinanza del 24/12/2024 - ha nuovamente disatteso tale richiesta. 1.3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., che era stato proposto - avverso tale provvedimento reiettivo delGiudice delle indagini preliminari -nell’interesse dell’indagato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. Le critiche contenute nell’atto di impugnazione attengono all’omessa valutazione della proposta di risarcimento patita; tale proposta sarebbe da considerare – in ipotesi difensiva – quale elemento evocativo di resipiscenza e di acquisita consapevolezza della gravità dell’addebito; deporrebbero in tal senso, del resto, anche il lungo periodo di tempo trascorso in stato di restrizione carceraria, oltre che la buona condotta manifestata, significativa dell’attenuarsi del pericolo di recidiva. 3. Il Procuratore generale - a mezzo di requisitoria scritta - ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; a fronte della rinuncia al ricorso, manifestata da Polizzi, ha chiesto dichiarare la inammissibilità dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha rinunciato al ricorso, con atto datato 22/05/2025 e tempestivamente trasmesso a questa Corte il 26/05/2025, avendo ottenuto – in data 09/05/2025 - la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. L’atto di rinuncia risulta personalmente sottoscritto dall’interessato, con firma autenticata dal difensore. Avendo l’interessato medio tempore ottenuto - in forza di nuova istanza - l’invocata misura meno afflittiva, egli non ha un ulteriore interesse al prosieguo del presente procedimento. La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue la condanna alle spese processuali, né l’irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria, in ragione del fatto che la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla presentazione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta caren
Sentenza Cassazione n. 21257/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris