CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 34877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 31 gennaio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con le decisioni di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975 (porto di un coltello a scatto) con condanna alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 200,00 di ammenda. Quando alla determinazione della pena la Corte di Appello, nel trattare la doglianza difensiva, evidenzia che trattasi di pena illegale per difetto (non potendosi partire da una pena detentiva inferiore a mesi sei, mimino edittale) e provvede, in ogni caso ad una diversa articolazione dei passaggi determinativi, tali da garantire - in ogni caso - la riduzione della metà dovuta alla scelta del rito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a sollecitare una diversa valutazione in fatto sul profilo della responsabilità e della entità del disvalore del fatto. Quanto al profilo della determinazione della pena la Corte di secondo grado - dato l'errore in bonam partem commesso in primo grado - si è limitata a realizzare, nei limiti della propria cognizione, una diversa distribuzione delle riduzioni dovute alla scelta del rito e alle circostanze attenuanti generiche. Da ciò non può derivare alcun pregiudizio per la difesa del ricorrente, dato che in ogni caso la base di partenza del trattamento sanzionatorio era inferiore al minimo edittale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il