CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 50893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BARBA Massimiliano - imputato dei reati di illecita detenzione e di coltivazione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/02/2023, con cui la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la condanna in primo grado irrogata dal G.u.p del Tribunale di Lecce (riducendo la pena inflitta a titolo di aumenti per la continuazione), deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti (dovendosi ritenere un unico reato la detenzione contestata ai capi ' A e B) e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo e il secondo ordine di censure siano inammissibili perché non dedotti in appello, alla luce del non contestato riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata in cui si fa esclusivo riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve quanto al capo A (questione non riproposta in questa sede con le necessarie connotazioni di specificità), e alla eccessività del trattamento sanzionatorio (cfr. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»). Si rileva peraltro, per completezza, che la diversità di contesto della detenzione avrebbe comunque imposto una declaratoria di manifesta infondatezza della seconda questione prospettata; ritenuto che la residua censura sia del tutto generica, risolvendosi il motivo in meri richiami di principi, in assenza di specifiche confutazioni della decisione impugnata (che aveva peraltro confermato la pena base nel minimo per il reato più grave, ed aveva ridotto gli aumenti per la continuazione, in parziale accoglimento dell'atto di appello); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]