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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 45784/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 25/06/2021, rigettava l'istanza di scarcerazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel processo penale a suo carico n. 7692/19 RG App.

AMATO propone ricorso personale per cassazione, e ciò ha comportato la formazione di due distinti fascicoli davanti a questa S.C., riuniti all'udienza odierna.

In quanto personale, il ricorso non è ammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il giorno 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Imperiali (-2 j\:\ epApui4.r.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 25/06/2021, rigettava l'istanza di scarcerazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel processo penale a suo carico n. 7692/19 RG App. AMATO propone ricorso personale per cassazione, e ciò ha comportato la formazione di due distinti fascicoli davanti a questa S.C., riuniti all'udienza odierna. In quanto personale, il ricorso non è ammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Imperiali (-2 j\:\ epApui4.r.
Sentenza Cassazione n. 45784/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris