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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 44292/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01WRNXX nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico, breve motivo estremamente generico, relativo al trattamento sanzionatorio ed alla violazione dei parametri ex art. 133 cod. pen.

Viceversa, non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di determinazione della pena, che proprio in accoglimento di un motivo d'appello dell'imputato, è stata rimodulata in senso a lui più favorevole (cfr. par, 3,1. del provvedimento impugnato).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01WRNXX nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico, breve motivo estremamente generico, relativo al trattamento sanzionatorio ed alla violazione dei parametri ex art. 133 cod. pen. Viceversa, non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di determinazione della pena, che proprio in accoglimento di un motivo d'appello dell'imputato, è stata rimodulata in senso a lui più favorevole (cfr. par, 3,1. del provvedimento impugnato). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022
Sentenza Cassazione n. 44292/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris