CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2000
Cassazione n. 31985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'Appello di Napoli con la sentenza riportata in epigrafe, a definizione del contenzioso insorto tra A.R.P.A.C. –Agenzia Regionale per la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, da un lato , e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Commissari delegati per la gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania dall'altro, ha accolto l'appello di A.R.P.A.C. ed, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha condannato la PCDM al pagamento in favore dell'appellante delle somme chieste a rimborso dei costi da essa sostenuti per aver dato seguito agli obblighi prestazionali concordati con la gestione commissariale a mezzo di convenzione 11166 stipulata il 25.2.2000. La Corte territoriale, motivando il proprio deliberato, ha inizialmente ritenuto di respingere il difetto di legittimazione passiva accampato dalle Amministrazioni convenute sul rilievo che la gestione commissariale dell'emergenza rifiuti era venuta a cessare definitivamente a far tempo dal 31.12.2009 e che ogni competenza relativa era stata devoluta alla istituita Unità stralcio, avanti alla quale le superstiti istanze creditorie avrebbero dovuto essere fatte valere mediane la speciale procedura prevista dall'art. 3 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26 febbraio 2010, n. 26. Ad avviso del decidente l'infondatezza del rilievo si giustificaalla luce del complessivo impianto della legislazione in materia, in vista del quale non può che individuarsi nella PCDM il soggetto ultimativamente tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte dagli enti delegati, atteso che l'estinzione dei RG 6640/17PCDM - ARPAC Est. Cons. Marulli medesimi non può rendere adespoti le obbligazioni da loro assunte che faranno perciò capo al soggetto delegante ovvero alla PCDM, tanto più considerando che nel disporre la cessazione dello stato emergenziale, il d.l. 195/2009 aveva allocato le Unità stralcio presso il dipartimento della Protezione civile costituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Delibando poi il merito –che il giudice di prime aveva sconfessato in ragione del fatto che l'oggetto della convenzione 11166 risultava indeterminato non essendo indicati né il prezzo né gli oneri economici che per effetto della sua sottoscrizione sarebbero venuti a gravare sulla gestione commissariale stipulante, nonché del fatto che, non indicando essa un impegno di spesa, ciò ostava al controllo da parte del giudice contabile – la Corte territoriale si è detta convinta che la convenzione in parola non violi affatto i precetti pubblicistici in tema di forma dei contratti della P.A.,né poteva apparire indeterminato o indeterminabile il compenso previsto in favore di A.R.P.A.C., richiamandosi a questo fine i parametri previsti per le tariffe degli ingegneri, né infine essa si sarebbe potuta ritenere soggetta a controllo contabile non contenendo alcun importo predeterminato. La cassazione di detta sentenza è stata chiesta dalle Amministrazioni soccombenti con un ricorso affidato a due mezzi, illustrati pure con memoria, ai quali resiste con controricorso e memoria A.R.P.A.C. La causainizialmente chiamata in trattazione camerale con ordinanza interlocutoria 11441/2023 è stata rimessa all'odierna trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 2. Nella memoria depositata per l'udienza ARPAC ha fatto rilevar e l'errore materiale in cui è incorsa l'ordinanza interlocutoria che, nel riprodurre il primo motivo di ricorso, ha in chiusa di esso incluso le RG 6640/17PCDM - ARPAC Est. Cons. Marulli parole «è fondato e va pertanto accolto» e ha chiesto che in questa sede si proceda alla sua correzione. L'istanza è fondata e va accolta. Premesso, invero, che secon do il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e segg., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, attesa la natura interlocutoria dell'ordinanza oggetto di emenda. Va perciò disposta la correzione richiesta nei termini di cui al dispositivo e va dato mandato alla cancelleria per ché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza. 3.1. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si deduce la violazione dell'art. 1, comma 422, l. 27 dicembre 2013, n. 147 perché la Corte d'Appello nel ravvisare la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe ignorato il disposto della norma in questione, in guisa della quale, una volta cessato lo stato di emergenza legato alla gestione dei riifiuti nella Regione Campania, sarebbero subentrati in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti, nonché nei relativi procedimenti giurisdizionali, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, vale a dire in luogo delle Amministrazioni ricorrenti, le amministrazioni e gli enti localmente competenti, è infondato e va pertantodisatteso. 3.2. Il motivo non incorre, pe vero, nel la preclusione opposta dalla controricorrente, che ne ha eccepito l'inammissibilità sulla considerazione che si tratterebbe di questione nuova, come tale insuscettibile di vaglio in questa sede, in quanto il giudizio di legittimità può avere ad oggetto solo questioni trattate nei pregressi RG 6640/17PCDM - ARPAC Est. Cons. Marulli gradi di merito. L'obiezione è, però, di poco momento poiché una questione puo reputarsi nuova quando il tema di diritto che essa racchiude non sia stato mai affrontato nel contraddittorio delle parti; sicché non è, viceversa, nuova la questione se del tema di diritto, che è stato affrontato nel corso del giudizio e che abbia formato oggetto del confronto processuale tra le parti, si proponga una diversa chiave di lettura in grado di modificare il discorso motivazionale e, quindi, l'esito della lite suggerendo una diversa articolazione interpretativa degli elementi già valorizzati dalla decisione ovvero focalizzando l'attenzione decisoria su elementi della fattispecie astratta negletti o rimasti addirittura ignorati o, ancora, prestando considerazione alla rilevanza dei fatti giuridici sopravvenuti a cominciare dallo ius superveniens, che si rende scrutinabile anche in questa sede. E qui, allora, per aver ragione dell'obiezione basta dare atto che il tema di diritto costituito dalla legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute non è rimasto estraneo al confronto processuale che si è svolto nei gradi di merito e che non può quindi reputarsi una questione nuova il fatto che il motivo propugni di essa una diversa soluzione in opposizione a quella fatta propria dal decidente. Dunque, se uno spazio certamente si apre in questa direzione, nel senso che la decisione impugnata può sperare di passare indenne al vaglio di legittimità se ed in quanto il discorso motivazionaleda essa sviluppato si sia svolto in conformità al quadro di diritto sotteso alla questione trattata, non è chi, d'altro canto, non veda il vizio che inficia l'impugnata decisione. Essa risulta, infatti, pronunciata in chiara violazione del principio iura novit curia canonizzato dall'art. 113 cod. proc. civ., non potendo infatti dubitarsi che, stante 3.3. Ciò nondimeno all'atto del suo esame il motivo non merita adesione. RG 6640/17PCDM - ARPAC Est. Cons. [OSCURATO:PERSONA] riconduzione della vicenda nell'alveo previsionale indicato dalle Amministrazioniricorrenti si rivela infatti foriera di un effetto contrario rispetto a quello da loro auspicato Il richiamato comma 422,prevedendo che "alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche aisensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata L. n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima L. n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati", impatta direttamente sul tema della legittimazione passiva degli enti convenutie reca indirettamente conforto alla tesi in questa direzione enunciata dal decidente pur non prendendo le mosse da esso. Va, infatti, considerato che, laddove la norma prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino anche «nei procedimenti giurisdizionali pendenti», si dia pure cura di regolare processualmente questo fenomeno, aggiungendo le parole «anche ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile». Tale ultima previsione, ad di là del carattere che essa riveste nel disciplinare i rapporti che facevano capo alle cessate strutture commissariali secondo lo schema tipico della successione universale, la cui congruità rispetto al quadro di riferimento è stata ritenuta RG 6640/17PCDM - ARPAC Est. Cons. Marulli ragionevole da Corte Cost. sent. 8 del 2016, ha il pregio di consentire la regolazione della successione nei procedimenti pendenti che, viceversa sarebbero soggetti all'immediata applicazione del principio enunciato in via generale dal comma 422, in conformità alla disciplina dell'interruzione del processo. E' ben vero, infatti, che, come autorizza a credere lo stesso legislatore, il rinvio all'art. 110 cod. proc. civ.stia a significare che il processo prosegue nei confronti del successore universale, ma ciò postula inderogabilmente,in applicazione degli artt.299 e segg. cod. proc. civ.,o che nel relativo giudizio di cui era parte il dante causa si costituisca sua sponte il successore universale ovvero che, previa legale conoscenza dell'evento in ragione del quale la successione ha luogo, il processo sia stato regolarmente riassuntoda una delle altre parti. 3.4. Ora poiché nella specie non consta che il processo, a seguito della cessazione dello stato emergenziale, abbia visto la costituzione del successore universale ovvero che esso sia stato regolarmente riassunto nei confronti di questo dall'altra parte, mentre consta, al contrario, che esso sia proseguito tra le parti originarie, ciò vale a rendereil fenomeno disciplinato dal comma 422 del tutto ininfluente nel caso di specie, non potendo, infatti, dubitarsi, alla luce del fatto che il processo non ha conosciuto alcuna interruzione a seguito della sua entrata in vigore, della persistente legittimazione passiva delle Amministrazioni originariamente convenute nel giudizio. Il che, pur ad onta del fatto che la sentenza in disamina si sia astenuta dall'occuparsi della questione sollevata dalla norma in parola, pone la soluzione da essa adottata, confermando la legittimazione passiva delle amministrazioni convenute, al riparo dal vizio denunciato. 4. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si deduce la violazione degli artt. 1346 e 1362 cod. civ. perché la Corte d'Appello aveva ricusato la tesi della nullità della convenzione 11166 per RG 6640/17PCDM - ARPAC Est. Cons. Marulli indeterminatezza dell'oggetto, quantunque essa non fosse assistita da quel grado di intrinseca determinatezza necessario ai fini del rispetto del requisito imposto dalla prima delle norme richiamate e sebbene di ciò si potesse prendere atto applicando le comune regole anch'esse perciò violare di ermeneutica contrattuale, è inammissibile in quanto inteso a sindacare il giudizio di fatto reso dal decidente di merito. Il giudizio de quo è frutto infatti di una delibazione condotta sugli elementi costitutivi della fattispecie che, postulando la cognizione degli atti processuali e la valutazione delle risultanze istruttorie, non può che essere operata dal giudice di merito, sicché è compito esclusivo di questo accertare se nella fattispecie al suo esame siano presenti i requisiti necessari per una sicura identificazionedell'oggetto del contratto (Cass., Sez. II, 11/04/1992, n. 4474), per mezzo, perciò, di un apprezzamento che non è sindacabile in questa sede se non sotto il profilo – e nei limiti in cui ciò sia ancora possibile – del vizio di motivazione, qui peraltro non dedotto. 5. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 perché le Amministrazione dello Stato ne sono esenti (Cass., Sez. IV, 29/09/2020, n. 20682; Cass., Sez. VI-IV, 29/01/2016, n. 1778 ; Cass., Sez. III, 14/03/2014 n. 5955). P.Q.M. Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 11441/2023di questa Corte e dispone: che al rigo 12 della pagina 4 si sopprimano le parole «è fondato e va pertanto accolto»e manda la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza. RG 6640/17PCDM - ARPAC Est. Cons. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 30200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno27.9.2023. Il relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]