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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 26607/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 445/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Galati - Relatore - R.G.N. 13709/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ivrea dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle contravvenzioni ex artt.697 cod. pen. e 20-bis della legge n. 110 del 1975 a lui ascritte, perché estinte per intervenuta oblazione, e disponeva la confisca delle armi e munizioni in sequestro, ai sensi degli artt. 240, secondo comma, cod. pen. e 6 della legge n. 152 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26607/2025 Roma, lì, 21/07/2025

2. Bergallo, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione.

Nell’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dei menzionati artt. 240, secondo comma, cod. pen. e 6 della legge n. 152 del 1975, e il vizio di motivazione, per essere stata la confisca disposta in assenza di qualunque accertamento sul presupposto legale di essa, ossia la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell’imputato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come è stato più volte precisato in arresti di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 54086 del 13/11/2017, Loukili, Rv 272085-01; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458-01; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini, Rv. 265409-01), la confisca prevista dall’art. 6 della legge n. 152 del 1975 è in linea di principio obbligatoria anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato.

Il menzionato art. 6 della legge n. 152 del 1975 contiene, infatti, un espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen., rendendo dovuta la statuizione ablatoria per i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

In questo panorama giurisprudenziale è tuttavia, di recente, intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 5 del 2023, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, cit., «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», ha ritenuto che di tale disposizione possa e debba darsi un’interpretazione costituzionalmente orientata, implicante la necessità che, in tale caso, il provvedimento di rigore sia pronunciato solo all’esito dell’accertamento delle condizioni che ne giustificano l’applicazione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, dunque, l’importanza che il giudice verifichi comunque, ai fini dell’applicazione della misura ablativa, il relativo presupposto legale, cioè la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell’imputato, e lo accerti, in giudizio, in contraddittorio con l’imputato medesimo.

Solo se intesa in tali termini, la confisca obbligatoria in esame risulta, per il giudice delle leggi, compatibile con i parametri costituzionali e sovranazionali che tutelano il diritto di proprietà (art. 42 Cost., nonché art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz.

CEDU, e artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 17 CDFUE).

3. L’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, offerta dalla Corte costituzionale. è stata già condivisa da questa Corte (Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024, Burlando, Rv. 286116-01), essendo stato in tale ultimo arresto ribadito che l’accertamento in esame non possa ritenersi superfluo per effetto della domanda di oblazione formulata dall’imputato, dal momento che tale domanda – secondo quanto pacificamente già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 32333 del 18/06/2019, Mazzeranghi) non comporta alcuna ammissione di responsabilità per il reato contestato (esattamente come non comporta alcuna ammissione di responsabilità la decisione dell’imputato di non rinunciare alla prescrizione).

E il medesimo accertamento, nell’ambito del procedimento di oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen., quale quello che ha interessato il giudizio odierno, è perfettamente coerente con la struttura del procedimento medesimo, che già prevede un sub-procedimento finalizzato a permettere al giudice – oltre che di verificare l’insussistenza delle condizioni che impongano l’immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen. – di accertare se permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del trasgressore, ovvero se il fatto sia grave, e quindi di escludere le evenienze in presenza delle quali la domanda di oblazione è destinata ad essere respinta.

Trattasi, infine, di accertamento che deve essere compiuto anche d’ufficio dal giudice, e di cui dovrà darsi conto nella motivazione della sentenza, specialmente nel caso di pronuncia sfavorevole all’imputato (v., a proposito del riscontro delle condizioni di cui all’art. 162-bis cod. pen., Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287- 01).

4. Deve essere dunque affermato il principio di diritto, secondo cui la confisca obbligatoria delle armi e delle munizioni è legittima anche in caso di estinzione del reato per oblazione, con la precisazione che la confisca non può essere in tal caso automatica e il giudice di merito deve accertare incidentalmente la sussistenza dei presupposti che la giustificano, cioè l’avvenuta commissione del reato da parte dell’imputato.

La sentenza impugnata, totalmente silente al riguardo, deve essere pertanto annullata con rinvio in punto di confisca e in vista del compimento del predetto accertamento.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ivrea in diversa persona fisica.

Così deciso il 17/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 445/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Galati - Relatore - R.G.N. 13709/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ivrea dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle contravvenzioni ex artt.697 cod. pen. e 20-bis della legge n. 110 del 1975 a lui ascritte, perché estinte per intervenuta oblazione, e disponeva la confisca delle armi e munizioni in sequestro, ai sensi degli artt. 240, secondo comma, cod. pen. e 6 della legge n. 152 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26607/2025 Roma, lì, 21/07/2025 2. Bergallo, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione. Nell’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dei menzionati artt. 240, secondo comma, cod. pen. e 6 della legge n. 152 del 1975, e il vizio di motivazione, per essere stata la confisca disposta in assenza di qualunque accertamento sul presupposto legale di essa, ossia la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell’imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è stato più volte precisato in arresti di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 54086 del 13/11/2017, Loukili, Rv 272085-01; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458-01; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini, Rv. 265409-01), la confisca prevista dall’art. 6 della legge n. 152 del 1975 è in linea di principio obbligatoria anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. Il menzionato art. 6 della legge n. 152 del 1975 contiene, infatti, un espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen., rendendo dovuta la statuizione ablatoria per i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. In questo panorama giurisprudenziale è tuttavia, di recente, intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 5 del 2023, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, cit., «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», ha ritenuto che di tale disposizione possa e debba darsi un’interpretazione costituzionalmente orientata, implicante la necessità che, in tale caso, il provvedimento di rigore sia pronunciato solo all’esito dell’accertamento delle condizioni che ne giustificano l’applicazione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, dunque, l’importanza che il giudice verifichi comunque, ai fini dell’applicazione della misura ablativa, il relativo presupposto legale, cioè la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell’imputato, e lo accerti, in giudizio, in contraddittorio con l’imputato medesimo. Solo se intesa in tali termini, la confisca obbligatoria in esame risulta, per il giudice delle leggi, compatibile con i parametri costituzionali e sovranazionali che tutelano il diritto di proprietà (art. 42 Cost., nonché art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, e artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 17 CDFUE). 3. L’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, offerta dalla Corte costituzionale. è stata già condivisa da questa Corte (Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024, Burlando, Rv. 286116-01), essendo stato in tale ultimo arresto ribadito che l’accertamento in esame non possa ritenersi superfluo per effetto della domanda di oblazione formulata dall’imputato, dal momento che tale domanda – secondo quanto pacificamente già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 32333 del 18/06/2019, Mazzeranghi) non comporta alcuna ammissione di responsabilità per il reato contestato (esattamente come non comporta alcuna ammissione di responsabilità la decisione dell’imputato di non rinunciare alla prescrizione). E il medesimo accertamento, nell’ambito del procedimento di oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen., quale quello che ha interessato il giudizio odierno, è perfettamente coerente con la struttura del procedimento medesimo, che già prevede un sub-procedimento finalizzato a permettere al giudice – oltre che di verificare l’insussistenza delle condizioni che impongano l’immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen. – di accertare se permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del trasgressore, ovvero se il fatto sia grave, e quindi di escludere le evenienze in presenza delle quali la domanda di oblazione è destinata ad essere respinta. Trattasi, infine, di accertamento che deve essere compiuto anche d’ufficio dal giudice, e di cui dovrà darsi conto nella motivazione della sentenza, specialmente nel caso di pronuncia sfavorevole all’imputato (v., a proposito del riscontro delle condizioni di cui all’art. 162-bis cod. pen., Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287- 01). 4. Deve essere dunque affermato il principio di diritto, secondo cui la confisca obbligatoria delle armi e delle munizioni è legittima anche in caso di estinzione del reato per oblazione, con la precisazione che la confisca non può essere in tal caso automatica e il giudice di merito deve accertare incidentalmente la sussistenza dei presupposti che la giustificano, cioè l’avvenuta commissione del reato da parte dell’imputato. La sentenza impugnata, totalmente silente al riguardo, deve essere pertanto annullata con rinvio in punto di confisca e in vista del compimento del predetto accertamento. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ivrea in diversa persona fisica. Così deciso il 17/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi