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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24196/2026

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i avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Acqua, Antonio d'Orio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 452/2023depositata il 30/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura privata dell’ 8 settembre1982 intervenuta tra la medesima e la zia [OSCURATO:PERSONA], acquistaval'appartamento sito in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 per l’importodi £ 50.000.000, pattuendo la consegna nei due anni successivi; unavolta deceduta la zia (il 23 Aprile 1983), prima che fossero decorsi i dueanni per la consegna, con atto di citazione del 26/9/2003 conveniva ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentirlicondannare al rilascio dell'immobile da loro occupati, nonché alrisarcimento dei danni da occupazione senza titolo e/o dei frutti civili.Costituitosi in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale erede della zia ElenaRagone, quest’ultimo proponeva domanda riconvenzionale, chiedendol'accertamento dell’avvenuto acquisto a titolo successorio, nonchél'intervenuta usucapione decennale o, in subordine, ventennaledell'immobile; subordinatamente eccepiva la prescrizione dell'eventualediritto dell'attrice a richiedere somme risarcitorie risalenti oltre cinque annidalla data di notifica dell'atto di citazione. [OSCURATO:PERSONA] e AntoniaAccusato, invece, eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, inquanto estranee alla scrittura intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e ladefunta [OSCURATO:PERSONA].2.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Salerno, con sentenzaparziale, rigettando la riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], condannava iconvenuti (odierni ricorrenti) al rilascio dell’immobile in favore diGelsomina [OSCURATO:PERSONA], rimettendo la causa sul ruolo per l’esame delladomanda risarcitoria.

Il medesimo Tribunale, con sentenza definitiva, dopoavere espletato una CTU, rigettava la domanda risarcitoria non ritenendoprovato, neanche con l’allegazione di presunzioni semplici, il dannoinerente all’utilità che l’attrice avrebbe potuto trarre dalla disponibilità delbene, mancando ogni prova – anche a livello indiziario – in ordine allapossibilità di locazione a terzi ovvero al verificarsi di occasioni di venditaNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026od anche alla possibilità di utilizzazione diretta del bene da partedell’acquirente.

Compensava, per metà, le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione e la Corte d'appello diSalerno, sulla base della CTU espletata nel primo grado, accoglieva ilgravame e, in riforma della sentenza, condannava gli appellati – GianlucaRagone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - al risarcimento del dannoda occupazione sine titulo in favore di [OSCURATO:PERSONA] , equivalenteall’equo canone calcolato dalla data del decesso della zia sino alla datadella riconsegna alla legittima titolare, avvenuta allorché [OSCURATO:PERSONA] acquistato il bene dal medesimo occupato senza interruzione dicontinuità, nonché al pagamento delle spese di lite.4.

Con ricorso notificato il 2 giugno 2023, affidato a cinque motivi, GianlucaRagone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano per cassazionela sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 452/2023 del 30 marzo2023 e notificata il 3 aprile 2024.

La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] controricorso.5.

La controricorrente depositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. ed artt. 114, 115,116 c.p.c. nella valutazione del danno da occupazione abusiva, essendomancata ogni allegazione da parte della controricorrente.2.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., sideduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.; norme della L. 392/1978 – equocanone.

La Corte territoriale avrebbe tratto dalla CTU e dal cd equocanone la somma per l’indennizzo relativa al periodo di occupazioneillegittima dalla data della morte della venditrice sino alla data dellacessazione dell’illecito (coincidente con il 14/10/2016, allorché l’ immobileNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026è stato venduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), senza tenereconto del fatto che la consegna, secondo il contratto, dovesse essereeffettuata sino al 7.09.1984, che la misura dell’equo canone non sicorrelava allo stato del medesimo, mentre la rivalutazione operata suicanoni maturati annualmente risulterebbe quale ingiusta locupletazione.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 191 e 194 c.p.c.,per essersi la sentenza della Corte d’appello basata esclusivamente sullerisultanze della CTU, e non sulle allegazioni della parte attrice (in tesimancanti), senza nemmeno tener conto dell’integrazione successivamenteeffettuata in relazione allo stato di manutenzione e conservazionedell’immobile e delle parti comuni del fabbricato4.

Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

I ricorrentichiedono che all’accoglimento delle proprie domande segua la condannadella controricorrente al pagamento delle spese relative a questo e alprecedente grado di giudizio.5.

Il primo motivo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente perconnessione, sono inammissibili in quanto non si confrontanoadeguatamente con la ratio decidendi là dove la Corte di merito, applicandoil principio stabilito dall’intervento chiarificatore di Cass.

SU 33645/2022,ha ritenuto sussistere il diritto dell’attrice all’indennizzo del danno daoccupazione sine titulo, che si configura come un danno emergente daperdita del godimento connaturato alla res, rispetto al quale il canone dilocazione secondo i valori di mercato si pone quale parametro normale eprivilegiato di valutazione equitativa della lesione subita, ove nonspecificamente contestato: sulla base di tale principio, pertanto, il giudice diseconde cure ha correttamente rilevato che l’attrice aveva debitamenteallegato nell’atto di citazione la circostanza di avere riportato una perditapatrimoniale pari ai canoni locativi nella misura dell’equo canone cheNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026avrebbe potuto conseguire, indicando peraltro una somma minore rispettoal canone di mercato (corrispondente all’equo canone del tempo), mentre leparti convenute non avevano mai avanzato una specifica contestazionerispetto a tale allegazione, essendosi concentrate sulla eccepita usucapionee sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Sul punto,certamente non idoneo a inficiare la decisione è il mero riferimento allacontestazione contenuta nella memoria conclusionale di replica del giudiziodi primo grado di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro neppure riportata nel suocontenuto specifico in ottemperanza al principio di autosufficienza), aventefunzione meramente illustrativa delle difese svolte o di replica alle deduzioniavversarie, ovvero il richiamo alle differenti valutazioni del giudice di primecure, non condivise dal giudice dell’appello e oggetto di specifica riforma,posto che solo quest’ultima è oggetto di valutazione da parte del giudice dilegittimità.6.

Il secondo motivo è inammissibile là dove, in riferimento all’ an debeatur atitolo di indennizzo, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendiche, lungi dall’incorrere in un extra petita, ha valutato l’indennizzo sullabase del cd equo canone indicato dall’attrice quale parametro di confrontodel danno subito, sulla base di quanto rilevato al proposito dal CTUnominato, dopo avere fatto un sopralluogo e avere constatato lo statodell’immobile e l’eventuale incidenza delle opere di manutenzioneeffettuate dall’occupante negli anni (ritenute non eccedenti la cd ordinariamanutenzione).

Quanto al periodo considerato ai fini dell’occupazionesenza titolo, la censura inammissibilmente adduce che la Corte di meritoavrebbe erroneamente ritenuto che la perdita del godimento debba risaliredalla morte della venditrice sino alla data di vendita del bene all’erede quiricorrente, avendo omesso di considerare che il termine dei due annipattiziamente convenuto fosse a favore della venditrice e nondell’acquirente: la censura infatti non è autosufficiente poiché non riportail contenuto della clausola in contestazione, né i criteri ermeneutici in baseNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026ai quali detta clausola debba essere diversamente interpretata.

Del tuttoincomprensibile, poi, è la lamentata “ingiusta locupletazione” per il fattoche il calcolo della somma dovuta è stata “complessivamente edunitariamente devalutata” dopo avere il Giudice recepito il “coacervo dellelocazioni riguardanti l’intera durata della locazione”: il giudice, sul punto,non ha fatto che riportare il calcolo dell’equo canone, applicando larivalutazione secondo gli indici Istat ridotti al 75%, come previsto dallanormativa di riferimento.

La censura è, dunque, inammissibile perché nonadduce alcun vizio raffigurante una mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato.7.

Il secondo motivo è invece fondato là dove non ha preso in considerazionel’eccezione di prescrizione del diritto formulata dal solo [OSCURATO:PERSONA] riguardo al diritto all’indennizzo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] pertutto il tempo di utilizzo del bene, senza considerare che la richiesta diindennizzo è intervenuta soltanto allorché erano decorsi molti anni dallacontestata occupazione senza titolo.

Sull’eccezione di prescrizione diGianluca [OSCURATO:PERSONA], a valere dai cinque anni precedenti la data di notificadell’atto introduttivo del giudizio, la Corte di merito effettivamente non si èpronunciata.7.1.

In merito vale il principio per cui la mancata riproposizione, nelleconclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello,dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta latacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronunciarichiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta,poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintivadella domanda (Sez. 1 - , Ordinanza n. 13904 del 20/05/2024; Cass. Sez.U - , Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 ).

Pertanto, la eventuale mancatariproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda inprecedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capoa colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a taleNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale dellaparte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suointeresse a coltivare siffatta domanda. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.22887 del 13/09/2019).7.2.

Peraltro, la suddetta considerazione può valere solo per la parte che hatempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione, e non per le altreparti del giudizio, in quanto l’eccezione opposta da alcuni dei condebitorisolidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, alfine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi,di sollevarla tempestivamente (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 22984 del21/10/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 25724 del 05/12/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n.7800 del 31/03/2010).

E, in effetti, solo nell’atto di costituzione in appelloi ricorrenti, difesi da un unico difensore, insistendo sulle eccezioni sollevatein primo grado (p. 5 atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA]), hannocongiuntamente dedotto che l’attrice appellante “c) non ha mai provatoprima del 2003 di aver richiesto -né verbalmente né per iscritto - ai Sigg.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il rilasciodell’appartamento, tanto meno ha dimostrato di aver richiesto ilversamento di alcuna indennità di occupazione e, conseguentemente -non ha dimostrato di aver mai tempestivamente interrotto i relativi terminidi prescrizione” (cfr. comparsa di costituzione in appello, p. 13).

Laeccezione de qua, tuttavia, nel giudizio di primo grado risulta contenutaesclusivamente nella comparsa di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e nonanche in quella delle altre ricorrenti, allora appellanti che, nel costituirsi,avevano eccepito solamente la propria carenza di legittimazione, essendoGianluca [OSCURATO:PERSONA] unico erede della de cuius.

In ogni caso, nel giudizio diprimo grado, essa non è stata oggetto di rinuncia da parte di GianlucaRagone, non risultando rilevante, per quanto sopra detto, che essa non siaNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026stata specificamente reiterata né nelle conclusioni rassegnate nel giudiziodi primo grado, né nella comparsa conclusionale.7.3.

Pertanto, in base al principio sopra enunciato, va rilevato che sullaquestione della prescrizione del diritto sollevata da [OSCURATO:PERSONA], mairinunciata nel corso del giudizio, è mancata una pronuncia da parte dellaCorte di merito.

La stessa considerazione non può valere per le altrericorrenti che non l’ hanno sollevata nel giudizio di primo grado, ma solo -e tardivamente - nel giudizio di appello.

Conseguentemente, la censura èfondata con riferimento alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] che risultal’unica parte che ha eccepito la prescrizione del diritto sin dal primo grado,e non delle altre parti ricorrenti.8.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto si prospetta quale un nonmotivo: i ricorrenti chiedono inammissibilmente a questa Corte cheall’accoglimento delle proprie domande segua la condanna della resistenteal pagamento delle spese relative a questo e al precedente grado digiudizio.9.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte cassa la sentenza per quanto diragione relativamente al secondo motivo inerente alla eccezione diprescrizione della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di GianlucaRagone, dichiarati inammissibili gli altri motivi, e rinvia alla Corte d’appellodi Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.

Risultando il ricorso inammissibile per la restanteparte e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultimesono tenute, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate come di seguito, oltre al contributo Unificato, sedovuto.

P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione in relazione al secondomotivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dichiarati inammissibili gli ulteriorimotivi;Numero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiarandole tenute al pagamento, in via tra loro solidale, delle spese dilite in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro 3.900,00, oltre allespese forfetarie al 15%, agli esborsi indicati nella misura di Euro 200,00 eagli ulteriori oneri di legge;dichiara altresì che rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 1 15 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti peril versamento, da parte delle suddette ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;per l’effetto cassa la sentenza in relazione al secondo motivo accolto neisoli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia alla Corte di appello di Salernoin diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Acqua, Antonio d'Orio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 452/2023depositata il 30/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura privata dell’ 8 settembre1982 intervenuta tra la medesima e la zia [OSCURATO:PERSONA], acquistaval'appartamento sito in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 per l’importodi £ 50.000.000, pattuendo la consegna nei due anni successivi; unavolta deceduta la zia (il 23 Aprile 1983), prima che fossero decorsi i dueanni per la consegna, con atto di citazione del 26/9/2003 conveniva ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentirlicondannare al rilascio dell'immobile da loro occupati, nonché alrisarcimento dei danni da occupazione senza titolo e/o dei frutti civili.Costituitosi in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale erede della zia ElenaRagone, quest’ultimo proponeva domanda riconvenzionale, chiedendol'accertamento dell’avvenuto acquisto a titolo successorio, nonchél'intervenuta usucapione decennale o, in subordine, ventennaledell'immobile; subordinatamente eccepiva la prescrizione dell'eventualediritto dell'attrice a richiedere somme risarcitorie risalenti oltre cinque annidalla data di notifica dell'atto di citazione. [OSCURATO:PERSONA] e AntoniaAccusato, invece, eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, inquanto estranee alla scrittura intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e ladefunta [OSCURATO:PERSONA].2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Salerno, con sentenzaparziale, rigettando la riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], condannava iconvenuti (odierni ricorrenti) al rilascio dell’immobile in favore diGelsomina [OSCURATO:PERSONA], rimettendo la causa sul ruolo per l’esame delladomanda risarcitoria. Il medesimo Tribunale, con sentenza definitiva, dopoavere espletato una CTU, rigettava la domanda risarcitoria non ritenendoprovato, neanche con l’allegazione di presunzioni semplici, il dannoinerente all’utilità che l’attrice avrebbe potuto trarre dalla disponibilità delbene, mancando ogni prova – anche a livello indiziario – in ordine allapossibilità di locazione a terzi ovvero al verificarsi di occasioni di venditaNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026od anche alla possibilità di utilizzazione diretta del bene da partedell’acquirente. Compensava, per metà, le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione e la Corte d'appello diSalerno, sulla base della CTU espletata nel primo grado, accoglieva ilgravame e, in riforma della sentenza, condannava gli appellati – GianlucaRagone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - al risarcimento del dannoda occupazione sine titulo in favore di [OSCURATO:PERSONA] , equivalenteall’equo canone calcolato dalla data del decesso della zia sino alla datadella riconsegna alla legittima titolare, avvenuta allorché [OSCURATO:PERSONA] acquistato il bene dal medesimo occupato senza interruzione dicontinuità, nonché al pagamento delle spese di lite.4. Con ricorso notificato il 2 giugno 2023, affidato a cinque motivi, GianlucaRagone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano per cassazionela sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 452/2023 del 30 marzo2023 e notificata il 3 aprile 2024. La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] controricorso.5. La controricorrente depositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. ed artt. 114, 115,116 c.p.c. nella valutazione del danno da occupazione abusiva, essendomancata ogni allegazione da parte della controricorrente.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., sideduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.; norme della L. 392/1978 – equocanone. La Corte territoriale avrebbe tratto dalla CTU e dal cd equocanone la somma per l’indennizzo relativa al periodo di occupazioneillegittima dalla data della morte della venditrice sino alla data dellacessazione dell’illecito (coincidente con il 14/10/2016, allorché l’ immobileNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026è stato venduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), senza tenereconto del fatto che la consegna, secondo il contratto, dovesse essereeffettuata sino al 7.09.1984, che la misura dell’equo canone non sicorrelava allo stato del medesimo, mentre la rivalutazione operata suicanoni maturati annualmente risulterebbe quale ingiusta locupletazione.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 191 e 194 c.p.c.,per essersi la sentenza della Corte d’appello basata esclusivamente sullerisultanze della CTU, e non sulle allegazioni della parte attrice (in tesimancanti), senza nemmeno tener conto dell’integrazione successivamenteeffettuata in relazione allo stato di manutenzione e conservazionedell’immobile e delle parti comuni del fabbricato4. Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. I ricorrentichiedono che all’accoglimento delle proprie domande segua la condannadella controricorrente al pagamento delle spese relative a questo e alprecedente grado di giudizio.5. Il primo motivo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente perconnessione, sono inammissibili in quanto non si confrontanoadeguatamente con la ratio decidendi là dove la Corte di merito, applicandoil principio stabilito dall’intervento chiarificatore di Cass. SU 33645/2022,ha ritenuto sussistere il diritto dell’attrice all’indennizzo del danno daoccupazione sine titulo, che si configura come un danno emergente daperdita del godimento connaturato alla res, rispetto al quale il canone dilocazione secondo i valori di mercato si pone quale parametro normale eprivilegiato di valutazione equitativa della lesione subita, ove nonspecificamente contestato: sulla base di tale principio, pertanto, il giudice diseconde cure ha correttamente rilevato che l’attrice aveva debitamenteallegato nell’atto di citazione la circostanza di avere riportato una perditapatrimoniale pari ai canoni locativi nella misura dell’equo canone cheNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026avrebbe potuto conseguire, indicando peraltro una somma minore rispettoal canone di mercato (corrispondente all’equo canone del tempo), mentre leparti convenute non avevano mai avanzato una specifica contestazionerispetto a tale allegazione, essendosi concentrate sulla eccepita usucapionee sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Sul punto,certamente non idoneo a inficiare la decisione è il mero riferimento allacontestazione contenuta nella memoria conclusionale di replica del giudiziodi primo grado di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro neppure riportata nel suocontenuto specifico in ottemperanza al principio di autosufficienza), aventefunzione meramente illustrativa delle difese svolte o di replica alle deduzioniavversarie, ovvero il richiamo alle differenti valutazioni del giudice di primecure, non condivise dal giudice dell’appello e oggetto di specifica riforma,posto che solo quest’ultima è oggetto di valutazione da parte del giudice dilegittimità.6. Il secondo motivo è inammissibile là dove, in riferimento all’ an debeatur atitolo di indennizzo, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendiche, lungi dall’incorrere in un extra petita, ha valutato l’indennizzo sullabase del cd equo canone indicato dall’attrice quale parametro di confrontodel danno subito, sulla base di quanto rilevato al proposito dal CTUnominato, dopo avere fatto un sopralluogo e avere constatato lo statodell’immobile e l’eventuale incidenza delle opere di manutenzioneeffettuate dall’occupante negli anni (ritenute non eccedenti la cd ordinariamanutenzione). Quanto al periodo considerato ai fini dell’occupazionesenza titolo, la censura inammissibilmente adduce che la Corte di meritoavrebbe erroneamente ritenuto che la perdita del godimento debba risaliredalla morte della venditrice sino alla data di vendita del bene all’erede quiricorrente, avendo omesso di considerare che il termine dei due annipattiziamente convenuto fosse a favore della venditrice e nondell’acquirente: la censura infatti non è autosufficiente poiché non riportail contenuto della clausola in contestazione, né i criteri ermeneutici in baseNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026ai quali detta clausola debba essere diversamente interpretata. Del tuttoincomprensibile, poi, è la lamentata “ingiusta locupletazione” per il fattoche il calcolo della somma dovuta è stata “complessivamente edunitariamente devalutata” dopo avere il Giudice recepito il “coacervo dellelocazioni riguardanti l’intera durata della locazione”: il giudice, sul punto,non ha fatto che riportare il calcolo dell’equo canone, applicando larivalutazione secondo gli indici Istat ridotti al 75%, come previsto dallanormativa di riferimento. La censura è, dunque, inammissibile perché nonadduce alcun vizio raffigurante una mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato.7. Il secondo motivo è invece fondato là dove non ha preso in considerazionel’eccezione di prescrizione del diritto formulata dal solo [OSCURATO:PERSONA] riguardo al diritto all’indennizzo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] pertutto il tempo di utilizzo del bene, senza considerare che la richiesta diindennizzo è intervenuta soltanto allorché erano decorsi molti anni dallacontestata occupazione senza titolo. Sull’eccezione di prescrizione diGianluca [OSCURATO:PERSONA], a valere dai cinque anni precedenti la data di notificadell’atto introduttivo del giudizio, la Corte di merito effettivamente non si èpronunciata.7.1. In merito vale il principio per cui la mancata riproposizione, nelleconclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello,dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta latacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronunciarichiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta,poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintivadella domanda (Sez. 1 - , Ordinanza n. 13904 del 20/05/2024; Cass. Sez.U - , Sentenza n. 13195 del 25/05/2018 ). Pertanto, la eventuale mancatariproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda inprecedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capoa colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a taleNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale dellaparte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suointeresse a coltivare siffatta domanda. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.22887 del 13/09/2019).7.2. Peraltro, la suddetta considerazione può valere solo per la parte che hatempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione, e non per le altreparti del giudizio, in quanto l’eccezione opposta da alcuni dei condebitorisolidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, alfine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi,di sollevarla tempestivamente (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22984 del21/10/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 25724 del 05/12/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n.7800 del 31/03/2010). E, in effetti, solo nell’atto di costituzione in appelloi ricorrenti, difesi da un unico difensore, insistendo sulle eccezioni sollevatein primo grado (p. 5 atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA]), hannocongiuntamente dedotto che l’attrice appellante “c) non ha mai provatoprima del 2003 di aver richiesto -né verbalmente né per iscritto - ai Sigg.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il rilasciodell’appartamento, tanto meno ha dimostrato di aver richiesto ilversamento di alcuna indennità di occupazione e, conseguentemente -non ha dimostrato di aver mai tempestivamente interrotto i relativi terminidi prescrizione” (cfr. comparsa di costituzione in appello, p. 13). Laeccezione de qua, tuttavia, nel giudizio di primo grado risulta contenutaesclusivamente nella comparsa di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e nonanche in quella delle altre ricorrenti, allora appellanti che, nel costituirsi,avevano eccepito solamente la propria carenza di legittimazione, essendoGianluca [OSCURATO:PERSONA] unico erede della de cuius. In ogni caso, nel giudizio diprimo grado, essa non è stata oggetto di rinuncia da parte di GianlucaRagone, non risultando rilevante, per quanto sopra detto, che essa non siaNumero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026stata specificamente reiterata né nelle conclusioni rassegnate nel giudiziodi primo grado, né nella comparsa conclusionale.7.3. Pertanto, in base al principio sopra enunciato, va rilevato che sullaquestione della prescrizione del diritto sollevata da [OSCURATO:PERSONA], mairinunciata nel corso del giudizio, è mancata una pronuncia da parte dellaCorte di merito. La stessa considerazione non può valere per le altrericorrenti che non l’ hanno sollevata nel giudizio di primo grado, ma solo -e tardivamente - nel giudizio di appello. Conseguentemente, la censura èfondata con riferimento alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] che risultal’unica parte che ha eccepito la prescrizione del diritto sin dal primo grado,e non delle altre parti ricorrenti.8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto si prospetta quale un nonmotivo: i ricorrenti chiedono inammissibilmente a questa Corte cheall’accoglimento delle proprie domande segua la condanna della resistenteal pagamento delle spese relative a questo e al precedente grado digiudizio.9. Alla luce di quanto sopra, questa Corte cassa la sentenza per quanto diragione relativamente al secondo motivo inerente alla eccezione diprescrizione della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di GianlucaRagone, dichiarati inammissibili gli altri motivi, e rinvia alla Corte d’appellodi Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità. Risultando il ricorso inammissibile per la restanteparte e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultimesono tenute, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate come di seguito, oltre al contributo Unificato, sedovuto. P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione in relazione al secondomotivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dichiarati inammissibili gli ulteriorimotivi;Numero registro generale 13129/2023Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 24196/2026Data pubblicazione 29/07/2026dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiarandole tenute al pagamento, in via tra loro solidale, delle spese dilite in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in Euro 3.900,00, oltre allespese forfetarie al 15%, agli esborsi indicati nella misura di Euro 200,00 eagli ulteriori oneri di legge;dichiara altresì che rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 1 15 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti peril versamento, da parte delle suddette ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;per l’effetto cassa la sentenza in relazione al secondo motivo accolto neisoli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia alla Corte di appello di Salernoin diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 24196/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris