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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17863/2026

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rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’ABRUZZO n. 16/2020 depositata il 10/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società odierna ricorrente presentò nel 2011 una Docfa (d.m. 701/94)relativa a immobili siti in L’Aquila, via Vicentini, censita al foglio 80, part.Numero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026380, sub 2-7, consistenti in un centro benessere, due centri commerciali,due parcheggi coperti e uno a raso, proponendo una rendita catastale chevenne accertata dall’Ufficio a seguito di sopralluogo.Nel 2016 la medesima presentò una nuova Docfa proponendo lavariazione in diminuzione della rendita catastale, ma l’Agenzia delleEntrate emise avviso d’accertamento, notificato il 22/1/2018, in sostanzarespingendo la proposta.La contribuente formulò ricorso alla [OSCURATO:PERSONA]Aquila che, con sentenza n. 70/01/19, respinse il ricorso ritenendo chela valutazione dell’Ufficio fosse attestata sui dati della Docfa, l’avviso fossemotivato in modo idoneo, non fosse necessario un previo sopralluogo e lavalutazione estimativa fosse stata correttamente effettuata alla luce deidocumenti di comparazione d’immobili di natura similare.Su appello della società e con la sentenza 708/19 indicata in epigrafe, nelcontraddittorio con l’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- il decorso d’un termine superiore a 12 mesi tra la Docfa 16/12/2016 el’avviso d’accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) non priva l’Ufficio del potere diverificare e rivalutare la rendita proposta;- la motivazione dell’avviso deve ritenersi sufficiente, quando consegue aDocfa, con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita,ove gli elementi di fatti indicati dal contribuente non siano variati;- nel caso specifico l’accertamento si basa non solo sui dati forniti dallacontribuente, nel 2011 e poi nel 2016, ma indicando altresì immobili concaratteristiche similari a quello oggetto di valutazione sia in L’Aquila chenella relativa provincia (Sulmona e Castel di Sangro);- non era necessario un previo sopralluogo potendo la valutazione fondarsianche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio esu stima diretta (Cass. 6633/19);Numero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026- non poteva condividersi la proposta di annullare o rendere irrisoria (da €350,00 del 2011 a 40,00 al mq del 2016) la rendita dei parcheggi, nonpotendo essere ritenuti mere opere d’urbanizzazione ai sensi della legge n.10/1977 ovvero scorporare e distinguere gli spazi carrabili e meramentepedonali, in violazione dell’unitaria destinazione funzionale e indivisibilitàdell’unità immobiliare.Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto evidenziata la tempestività del ricorso.La sentenza impugnata è stata depositata il 10/1/2020 sicché, in assenzadi sua notifica, il termine lungo (art. 327 c.p.c.) per il ricorso sarebbeastrattamente scaduto il 10/7/2020.

Lo stesso termine però è statosospeso ai sensi degli artt.:- 83, comma 2, del d.l. n. 18/20 convertito nella legge 27/20;- 36, comma 1, del d.l. 23/20, convertito nella legge n. 40/20 (nuovemisure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);secondo cui: «Dal 9 marzo all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili epenali.[..].

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i terministabiliti per.[…].le impugnazioni».

Ne deriva che tale sospensione, di 63giorni, fa slittare il termine di scadenza dal 10/7/2020 al 11/9/2020,sicché il ricorso, notificato telematicamente il 9/9/2020, apparetempestivo.1.

Con il primo motivo la contribuente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 9, comma 1, lett. f) legge 10/1977 e 11 legge122/1989 (c.d. legge Tognoli) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c..Sostiene d’avere dedotto che le aree destinate a parcheggi erano statecostruite rispettando la legge 122/1989 sicché gli interventi dovrebberoNumero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026essere considerati opere d’urbanizzazione ai sensi della legge 10/1977succitata, pertanto insuscettibili d’attribuzione di rendita catastale.Sarebbe pertanto sproporzionata la valutazione di € 200,00 al mq di cuiall’avviso impugnato.

Lamenta che i giudici di merito non abbiano valutatola questione e, in particolare, che la Corte del gravame abbia disapplicatola normativa ritenendo che anche tali aree debbano essere oggetto diclassamento.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Va ricordato come le opere infrastrutturali siano in linea generale daaccatastare.

Con particolare riferimento ai parcheggi, la giurisprudenza diquesta Corte è costante nel ritenere il necessario accatastamento delleopere che presentino i requisiti dell’unità immobiliare suscettibiled’autonomia funzionale e reddituale (v. da ultimo Cass. Sez. 5, sentenzan. 10472 del 21/4/2026).1.3 Quanto al profilo inerente alla normativa urbanistica di cui alle leggi n.10/77 e 122/89 (c.d. legge Tognoli), deve ritenersi che lo stesso non siain diretta correlazione con il piano catastale.

Il fatto che le normeurbanistiche possano considerare tali parcheggi alla stregua d’opered’urbanizzazione esenti dai relativi oneri non impedisce che gli stessidebbano essere ritenuti accatastabili e pertanto suscettibili d’attribuzioned’una rendita, in presenza dei requisiti citati al punto precedente.

Nel casospecifico non è infatti contestato che i parcheggi succitati siano asserviti aun centro benessere e commerciale, già accatastato dalla parte sin dal2011.

Ne deriva che non vi è stata disapplicazione della normativaurbanistica, ma presa d’atto che la questione non è pertinente in relazionealla domanda in esame.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 6 e 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e 3 legge n. 241/1990 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Si duole che sia stata ritenutasufficiente la motivazione dell’avviso non avendo l’Ufficio allegato gli atti eNumero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026i documenti di comparazione, limitandosi a citarne gli estremi catastali.Avrebbe errato l’Ufficio nel riferirsi alla precedente Docfa del 2011 aconfutazione di quella in esame, omettendo di motivare sulle ragioni dimancata condivisione di quest’ultima.

Rileva inoltre come, con riferimentoal piano terra del Centro commerciale, piano negozi, l'Ufficio abbiaaumentato l’area da mq 674 a mq 896, contestando pertanto l’effettivaconsistenza degli immobili, aumentandola di circa 300 mq (rectius 222),ciò che avrebbe comportato la necessità di una motivazione specifica.2.1 Il motivo è infondato sotto il primo profilo e inammissibile quanto alsecondo.2.2 Non sussiste la carenza motivazionale dell'avviso di accertamentointerpretativo di legittimità secondo il quale (Cass. 31809/18 edinnumerevoli altre), in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi difatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventualecontenzioso (Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5, 2febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e3107; Cass., Sez. 6-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6-5, 22dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass.,Numero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez. 5, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5, 5 aprile2024, n. 9127 e, da ultimo, Cass. n. 15404 del 20/05/2026).2.3 L’unico profilo che potrebbe destare qualche dubbio è riferito alrilevato aumento della superficie imponibile, con riferimento ai soli epredetti parcheggi, di circa il 25% operato dall’Ufficio rispetto alla DOCFA,con valutazione che pare trasmodare la mera stima economica.Tuttavia e come anticipato, tale profilo è inammissibile atteso che, nelcorso del giudizio di merito, lo stesso non era mai stato posto comecensura inerente alla motivazione dell’avviso impugnato.

Come richiamatoanche nel ricorso, la questione era stata posta in primo grado (e inappello) con l’ultima censura, rubricata “eccessiva ed erronea valutazionedei beni”, investendo pertanto la valutazione di merito, mentre il presentemotivo censura esclusivamente l’asserita carenza motivazionale dell’avvisoai sensi degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000 e 3 legge 241/1990,sollevata nel ricorso originario in diversa doglianza e senza riferimenti alproblema dell’ampliamento dell’area tassata.La novità della doglianza, sotto questo profilo, ne determinal’inammissibilità.3.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della fase di legittimità che vanno liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrespinge il ricorso.Numero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Agenziacontroricorrente, delle spese della presente fase che liquida in € 4.500,00per compensi oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’ABRUZZO n. 16/2020 depositata il 10/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società odierna ricorrente presentò nel 2011 una Docfa (d.m. 701/94)relativa a immobili siti in L’Aquila, via Vicentini, censita al foglio 80, part.Numero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026380, sub 2-7, consistenti in un centro benessere, due centri commerciali,due parcheggi coperti e uno a raso, proponendo una rendita catastale chevenne accertata dall’Ufficio a seguito di sopralluogo.Nel 2016 la medesima presentò una nuova Docfa proponendo lavariazione in diminuzione della rendita catastale, ma l’Agenzia delleEntrate emise avviso d’accertamento, notificato il 22/1/2018, in sostanzarespingendo la proposta.La contribuente formulò ricorso alla [OSCURATO:PERSONA]Aquila che, con sentenza n. 70/01/19, respinse il ricorso ritenendo chela valutazione dell’Ufficio fosse attestata sui dati della Docfa, l’avviso fossemotivato in modo idoneo, non fosse necessario un previo sopralluogo e lavalutazione estimativa fosse stata correttamente effettuata alla luce deidocumenti di comparazione d’immobili di natura similare.Su appello della società e con la sentenza 708/19 indicata in epigrafe, nelcontraddittorio con l’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- il decorso d’un termine superiore a 12 mesi tra la Docfa 16/12/2016 el’avviso d’accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) non priva l’Ufficio del potere diverificare e rivalutare la rendita proposta;- la motivazione dell’avviso deve ritenersi sufficiente, quando consegue aDocfa, con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita,ove gli elementi di fatti indicati dal contribuente non siano variati;- nel caso specifico l’accertamento si basa non solo sui dati forniti dallacontribuente, nel 2011 e poi nel 2016, ma indicando altresì immobili concaratteristiche similari a quello oggetto di valutazione sia in L’Aquila chenella relativa provincia (Sulmona e Castel di Sangro);- non era necessario un previo sopralluogo potendo la valutazione fondarsianche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio esu stima diretta (Cass. 6633/19);Numero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026- non poteva condividersi la proposta di annullare o rendere irrisoria (da €350,00 del 2011 a 40,00 al mq del 2016) la rendita dei parcheggi, nonpotendo essere ritenuti mere opere d’urbanizzazione ai sensi della legge n.10/1977 ovvero scorporare e distinguere gli spazi carrabili e meramentepedonali, in violazione dell’unitaria destinazione funzionale e indivisibilitàdell’unità immobiliare.Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto evidenziata la tempestività del ricorso.La sentenza impugnata è stata depositata il 10/1/2020 sicché, in assenzadi sua notifica, il termine lungo (art. 327 c.p.c.) per il ricorso sarebbeastrattamente scaduto il 10/7/2020. Lo stesso termine però è statosospeso ai sensi degli artt.:- 83, comma 2, del d.l. n. 18/20 convertito nella legge 27/20;- 36, comma 1, del d.l. 23/20, convertito nella legge n. 40/20 (nuovemisure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);secondo cui: «Dal 9 marzo all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili epenali.[..]. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i terministabiliti per.[…].le impugnazioni». Ne deriva che tale sospensione, di 63giorni, fa slittare il termine di scadenza dal 10/7/2020 al 11/9/2020,sicché il ricorso, notificato telematicamente il 9/9/2020, apparetempestivo.1. Con il primo motivo la contribuente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 9, comma 1, lett. f) legge 10/1977 e 11 legge122/1989 (c.d. legge Tognoli) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c..Sostiene d’avere dedotto che le aree destinate a parcheggi erano statecostruite rispettando la legge 122/1989 sicché gli interventi dovrebberoNumero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026essere considerati opere d’urbanizzazione ai sensi della legge 10/1977succitata, pertanto insuscettibili d’attribuzione di rendita catastale.Sarebbe pertanto sproporzionata la valutazione di € 200,00 al mq di cuiall’avviso impugnato. Lamenta che i giudici di merito non abbiano valutatola questione e, in particolare, che la Corte del gravame abbia disapplicatola normativa ritenendo che anche tali aree debbano essere oggetto diclassamento.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Va ricordato come le opere infrastrutturali siano in linea generale daaccatastare. Con particolare riferimento ai parcheggi, la giurisprudenza diquesta Corte è costante nel ritenere il necessario accatastamento delleopere che presentino i requisiti dell’unità immobiliare suscettibiled’autonomia funzionale e reddituale (v. da ultimo Cass. Sez. 5, sentenzan. 10472 del 21/4/2026).1.3 Quanto al profilo inerente alla normativa urbanistica di cui alle leggi n.10/77 e 122/89 (c.d. legge Tognoli), deve ritenersi che lo stesso non siain diretta correlazione con il piano catastale. Il fatto che le normeurbanistiche possano considerare tali parcheggi alla stregua d’opered’urbanizzazione esenti dai relativi oneri non impedisce che gli stessidebbano essere ritenuti accatastabili e pertanto suscettibili d’attribuzioned’una rendita, in presenza dei requisiti citati al punto precedente. Nel casospecifico non è infatti contestato che i parcheggi succitati siano asserviti aun centro benessere e commerciale, già accatastato dalla parte sin dal2011. Ne deriva che non vi è stata disapplicazione della normativaurbanistica, ma presa d’atto che la questione non è pertinente in relazionealla domanda in esame.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 6 e 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e 3 legge n. 241/1990 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Si duole che sia stata ritenutasufficiente la motivazione dell’avviso non avendo l’Ufficio allegato gli atti eNumero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026i documenti di comparazione, limitandosi a citarne gli estremi catastali.Avrebbe errato l’Ufficio nel riferirsi alla precedente Docfa del 2011 aconfutazione di quella in esame, omettendo di motivare sulle ragioni dimancata condivisione di quest’ultima. Rileva inoltre come, con riferimentoal piano terra del Centro commerciale, piano negozi, l'Ufficio abbiaaumentato l’area da mq 674 a mq 896, contestando pertanto l’effettivaconsistenza degli immobili, aumentandola di circa 300 mq (rectius 222),ciò che avrebbe comportato la necessità di una motivazione specifica.2.1 Il motivo è infondato sotto il primo profilo e inammissibile quanto alsecondo.2.2 Non sussiste la carenza motivazionale dell'avviso di accertamentointerpretativo di legittimità secondo il quale (Cass. 31809/18 edinnumerevoli altre), in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi difatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventualecontenzioso (Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5, 2febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e3107; Cass., Sez. 6-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6-5, 22dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass.,Numero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez. 5, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5, 5 aprile2024, n. 9127 e, da ultimo, Cass. n. 15404 del 20/05/2026).2.3 L’unico profilo che potrebbe destare qualche dubbio è riferito alrilevato aumento della superficie imponibile, con riferimento ai soli epredetti parcheggi, di circa il 25% operato dall’Ufficio rispetto alla DOCFA,con valutazione che pare trasmodare la mera stima economica.Tuttavia e come anticipato, tale profilo è inammissibile atteso che, nelcorso del giudizio di merito, lo stesso non era mai stato posto comecensura inerente alla motivazione dell’avviso impugnato. Come richiamatoanche nel ricorso, la questione era stata posta in primo grado (e inappello) con l’ultima censura, rubricata “eccessiva ed erronea valutazionedei beni”, investendo pertanto la valutazione di merito, mentre il presentemotivo censura esclusivamente l’asserita carenza motivazionale dell’avvisoai sensi degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000 e 3 legge 241/1990,sollevata nel ricorso originario in diversa doglianza e senza riferimenti alproblema dell’ampliamento dell’area tassata.La novità della doglianza, sotto questo profilo, ne determinal’inammissibilità.3. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della fase di legittimità che vanno liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrespinge il ricorso.Numero registro generale 23576/2020Numero sezionale 4623/2026Numero di raccolta generale 17863/2026Data pubblicazione 04/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Agenziacontroricorrente, delle spese della presente fase che liquida in € 4.500,00per compensi oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17863/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris