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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12511/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. STANILA Rodica ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla utilizzabilità del referto del pronto Soccorso dal quale risultavano valori tossicologici compatibili con il reato di guida in stato di ebbrezza ascritto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.1 motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, l'avere il personale nosocomiale proceduto ai prelievi previa informazioni sulla facoltà di farsi assistere da un difensore, e che il paziente aveva accettato di sottoporsi alle analisi.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. STANILA Rodica ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla utilizzabilità del referto del pronto Soccorso dal quale risultavano valori tossicologici compatibili con il reato di guida in stato di ebbrezza ascritto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.1 motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, l'avere il personale nosocomiale proceduto ai prelievi previa informazioni sulla facoltà di farsi assistere da un difensore, e che il paziente aveva accettato di sottoporsi alle analisi. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 12511/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris