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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1272/2023

ECLI:EU:T:2023:374
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0639_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 luglio 2023 – TIB Chemicals / Commissione (causa T‑639/20) ( 1 ) «Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/1182 – Classificazione del diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2] – Riferimenti incrociati – Onere della prova – Errore manifesto di valutazione – Valutazione d’impatto»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati [Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 28, 29, 111)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione del diottil dilaurato tra le sostanze di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana e tra quelle aventi una tossicità specifica per organi bersaglio – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182) (v. punti 30‑35, 82)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punti 42‑45, 148)

4. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Mancanza di valida giustificazione della tardività – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punto 144)

5. Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione del diottil dilaurato tra le sostanze di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana e aventi una tossicità specifica per organi bersaglio – Obbligo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di richiedere dati supplementari, effettuando ulteriori esami sugli animali, o di attendere la conclusione di tutti gli studi in corso – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182, artt. 7, § 1, e 37, § 5) (v. punti 157, 158, 166, 168, 169)

6. Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Modifica di un regolamento esistente – Mancata valutazione d’impatto – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182, art. 37, §§ 1‑5) (v. punti 197‑201, 204‑206) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La TIB Chemicals AG si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle della Commissione europea. 3) La Repubblica d’Austria, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 433 del 14.12.2020 .

62020TJ0639_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 luglio 2023 – TIB Chemicals / Commissione (causa T‑639/20) ( 1 ) «Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/1182 – Classificazione del diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2] – Riferimenti incrociati – Onere della prova – Errore manifesto di valutazione – Valutazione d’impatto» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati [Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 28, 29, 111) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione del diottil dilaurato tra le sostanze di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana e tra quelle aventi una tossicità specifica per organi bersaglio – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182) (v. punti 30‑35, 82) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punti 42‑45, 148) 4. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Mancanza di valida giustificazione della tardività – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punto 144) 5. Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione del diottil dilaurato tra le sostanze di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana e aventi una tossicità specifica per organi bersaglio – Obbligo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di richiedere dati supplementari, effettuando ulteriori esami sugli animali, o di attendere la conclusione di tutti gli studi in corso – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182, artt. 7, § 1, e 37, § 5) (v. punti 157, 158, 166, 168, 169) 6. Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Modifica di un regolamento esistente – Mancata valutazione d’impatto – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182, art. 37, §§ 1‑5) (v. punti 197‑201, 204‑206) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La TIB Chemicals AG si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle della Commissione europea. 3) La Repubblica d’Austria, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 433 del 14.12.2020 .
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