Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1272/2023
ECLI:EU:T:2023:374
Testo integrale del provvedimento
62020TJ0639_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 luglio 2023 –
TIB Chemicals / Commissione
(causa T‑639/20) (
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)
«Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/1182 – Classificazione del diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2] – Riferimenti incrociati – Onere della prova – Errore manifesto di valutazione – Valutazione d’impatto»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati
[Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 28, 29, 111)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione del diottil dilaurato tra le sostanze di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana e tra quelle aventi una tossicità specifica per organi bersaglio – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182)
(v. punti 30‑35, 82)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti
(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76)
(v. punti 42‑45, 148)
4.
Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Mancanza di valida giustificazione della tardività – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85)
(v. punto 144)
5.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Classificazione del diottil dilaurato tra le sostanze di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana e aventi una tossicità specifica per organi bersaglio – Obbligo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di richiedere dati supplementari, effettuando ulteriori esami sugli animali, o di attendere la conclusione di tutti gli studi in corso – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182, artt. 7, § 1, e 37, § 5)
(v. punti 157, 158, 166, 168, 169)
6.
Ravvicinamento delle legislazioni – Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze e delle miscele – Regolamento n. 1272/2008 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Modifica di un regolamento esistente – Mancata valutazione d’impatto – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008, come modificato dal regolamento 2020/1182, art. 37, §§ 1‑5)
(v. punti 197‑201, 204‑206)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La TIB Chemicals AG si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle della Commissione europea.
3)
La Repubblica d’Austria, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 433 del 14.12.2020
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