CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 settembre 2024
Cassazione n. 23514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024LA [OSCURATO:PERSONA] DI APPELLO– * * –Composta da * DI* *** * Consigliere* * Consigliere R G n 10395/2020* * Consigliere * ____________* * Consigliere rel CC – 03/04/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 10395/2020 R G proposto da* * * * * in personadel legale rappresentante pro tempore dall Avv * * edall Avv * *– ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] * in persona del * pro temporerappresentato e difeso dall Avv * De * *–ricorrente successivo e controricorrente al ricorso principalenonché contro* * EX * * * *DI * in persona del legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall Avv * *– controricorrente ad ambedue i ricorsi –nonché contro* disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024* * * [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall Avv **– controricorrente ad ambedue i ricorsi –nonché contro* * * * in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall Avv* *– controricorrente al ricorso successivo –nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del * pro temporerappresentato e difeso dall Avv * * e dall Avv **– controricorrente al ricorso principale –nonché contro* PER L * E * SOCIALEDELL * [OSCURATO:PERSONA] *– intimato –avverso la sentenza n 965/2019 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEdepositata il giorno 17 settembre 2019udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dalConsigliere * *1 L * * * * * in appresso perbrevità * chiese al Tribunale di Lecce la condanna della* * della ex * * * * di * inappresso per brevità * * dell * ** di Lecce in appresso per brevità A S L Lecce e del Comunedi * ciascuno per quanto di spettanza al pagamento dir g n 10395/2020 2Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024somme a titolo di prestazioni socio assistenziali svolte dall attrice infavore di persona affetta da grave disabilitàA suffragio dell istanza rappresentò che i dal 5 dicembre 1992in forza di provvedimento di affidamento del Tribunale per i minori diLecce del 12 novembre 1992 aveva ospitato presso proprie strutturein regime residenziale * * nata il 3 luglio 1990gravemente disabile residente unitamente al proprio nucleo familiarenel Comune di * ricompreso nella circoscrizione territorialedell * sanitaria locale * di * ora * * *di Lecce ii con provvedimento del 20 marzo 1997 il Tribunale per iminorenni di Lecce poneva gli oneri dell affidamento a caricodell * * * di competenza iii dal 3 luglio 2008giorno di compimento della maggiore età la disabile veniva inserita inun presidio * famiglia dell * sito in Cuneo* scorta di tali circostanze fattuali l * riteneva diessere creditrice delle rette giornaliere per la degenza dell assistita neiconfronti della * * per il periodo sino al 31 dicembre1994 dell A S L Lecce per l arco temporale tra il 1° gennaio 1995 e il2 luglio 2008 del Comune di * per il tempo successivo2 * la controversia resistettero alla domanda con distintecomparse la * * l A S L Lecce e il Comune di* il quale nell eccepire il proprio difetto di legittimazionepassiva domandò la chiamata in causa a fini di manleva in eventualitàdi condanna dell * dei * dell àmbito territorialesociale di * cui lite pendente è succeduto il * perl integrazione e l inclusione sociale dell àmbito territoriale di *3 * il contraddittorio l ente terzo chiamato instò a suavolta per la chiamata in causa del Comune di Cuneo e dell ** * * di Cuneo in appresso per brevità A S L Cuneor g n 10395/2020 3Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024ritenendo questi ultimi obbligati al pagamento delle rette dovuteall attrice per lo spatium temporis posteriore al 3 luglio 20084 * ed espletata la nuova chiamata in causa si costituironoseparatamente il Comune di Cuneo e l A S L Cuneo concludendo peril rigetto delle domande nei loro confronti rivolte5 A parziale definizione del giudizio di prime cure il Tribunale diLecce emise sentenza non definitiva n 3406/2015 di condanna delComune di * al pagamento in favore dell * degliimporti per rette di degenza dal giorno dell ingresso della disabile nellastruttura socio assistenziale sino al 3 luglio 2008 disattese le pretesela prosecuzione della lite per la determinazione del quantum debeatur6 La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l appello principaledal Comune di * e quello incidentale dell *dichiarando inammissibile l appello incidentale del Comune di Cuneo7 Avverso tale sentenza l * ricorre per cassazione sullabase di tre motivi successivo ricorso per cassazione propone il Comunedi * per quattro motivi* ad ambedue i ricorsi con distinti controricorsi la* * e l A S L LecceIl Comune di * ed il Comune di Cuneo resistono condistinti controricorsi al ricorso dell * l A S L Cuneo resistecon controricorso al ricorso del Comune di *Non svolge attività difensive nel giudizio di legittimità il *per l integrazione e l inclusione sociale dell ambito territoriale di *8 L * il Comune di * il Comune di Cuneo la* * e l A S L Lecce depositano memorie illustrative9 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell art 380 bis 1 cod proc civr g n 10395/2020 4Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024RAGIONI DELLA DECISIONE1 A sostegno dell impugnazione di legittimità la ricorrente in viaprincipale * denuncia1 1 per violazione dell art 112 cod proc civ omessa pronunciasulla questione posta con apposito motivo di appello incidentalerelativa all eccezione non sollevata dal Comune di * dimancato inoltro dell informativa di cui all art 6 quarto comma dellalegge 8 novembre 2000 n 328 da parte del tutore primo motivo1 2 per violazione dell art 115 cod proc civ e travisamento dellaprova la falsa percezione ad opera del giudice territoriale dellainformativa del tutore al Comune di * circa la collocazionedell assistita e della comunicazione ex art 6 della legge n 328 del 2000anche per il periodo successivo alla maggiore età secondo motivo1 3 violazione e falsa applicazione degli artt 2 e 6 della legge n328 del 2000 in rapporto agli artt 183 e 191 del d lgs 18 agosto2000 n 267 per avere la sentenza gravata ritenuto la necessità diuna nuova informativa del tutore dopo il raggiungimento dellamaggiore età del soggetto debole invece non occorrente per esserequesti inserito senza soluzione di continuità in struttura assistenzialesin dall infanzia terzo motivo2 Il ricorrente successivo Comune di * lamenta invece2 1 in violazione dell art 352 cod proc civ nullità della sentenzaper omessa pronuncia sull istanza di fissazione della discussione oraledella controversia formulata dall ente comunale in sede di precisazionedelle conclusioni innanzi la Corte di appello e reiterata nella comparsaconclusionale e nella memoria di replica con conseguente lesione deldiritto di difesa primo motivo2 2 per violazione di plurime norme artt 183 333 336 739 e642 cod proc civ art 38 disp att cod proc civ ed altresì per viziomotivazionale l erronea esclusione ad opera della Corte territoriale dir g n 10395/2020 5Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024efficacia di giudicato dei provvedimenti del Tribunale dei minori aventiad oggetto l individuazione del soggetto tenuto al pagamento dellerette di degenza secondo motivo2 3 per inosservanza di varie disposizioni di legge e per vizio dellamotivazione l erronea attribuzione nella sentenza gravata di naturasocioassistenziale e non già come invece corretto sociale ad elevataintegrazione sanitaria alla prestazione erogata dall * conil derivante addossamento delle spese al Comune terzo motivo2 4 per violazione e falsa applicazione della legge n 328 del 2000dell art 112 cod proc civ e per vizio di motivazione l errato rigettodella domanda rivolta dal Comune di * nei confronti della* dei * dell àmbito territoriale sociale di * fruttoanche di omessa pronuncia sulla rilevanza dell accordo stipulato tra i* di detto ambito in ordine al pagamento delle rette di ricoveroin strutture socioassistenziali quarto motivo3 * carattere pregiudiziale ed assorbente lo scrutinio delprimo motivo del ricorso del Comune di *3 1 * un precedente indirizzo esegetico questa Cortesulla scorta dei princìpi di diritto enunciati nella sua veste più tipica diorgano della nomofilachia da [OSCURATO:PERSONA] U 25/11/2021 n 36596 hachiarito che l art 352 secondo e terzo comma cod proc civ vainteso nel senso che la mancata fissazione dell udienza di discussioneorale nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede diprecisazione delle conclusioni ed alla scadenza del termine per ildeposito delle memorie di replica comporta di per sé la nullità dellasentenza emessa senza tale fissazione l impedimento frapposto allapossibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le propriedifese finali all esito dell esame delle memorie di replica anche in formaorale costituisce infatti ex se un vulnus al principio del contraddittorio così Cass 24/01/2023 n 2067 conf Cass 01/08/2023 n 23353r g n 10395/2020 6Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024L enunciata conclusione riposa breviter sui seguenti argomentidiffusamente esposti dalla citata Cass n 2067 del 2023 l appendice della discussione orale se richiesta da una partecome espressamente consentito dall art 352 secondo comma codproc civ costituisce l espressione più genuina dell esercizio del dirittodi difesa connaturato al contraddittorio processuale al pari dellearticolazioni defensionali scritte previste in relazione alla redazionedelle comparse e memorie conclusionali dall art 190 cod proc civnon richiedendosi dunque in tal caso l allegazione di un concretopregiudizio alle prerogative difensive per far ritenere rilevante ilconseguente vizio processuale rientra nell impossibilità «di esporre le proprie difese conclusive»anche la mancata possibilità di replicare alla memoria di replicaavversaria mediante fissazione dell udienza di discussione ex art 352secondo e terzo comma cod proc civ ancorché espressamenterichiesta nella propria memoria di replica proprio al fine di contestarequella avversaria è la stessa collocazione strutturale e temporale della previstarichiesta di fissazione dell udienza discussione orale ex art 352secondo e terzo comma cod proc civ che deve intervenire non acaso all atto di precisazione delle conclusioni e alla scadenza deltermine per le memorie di replica a rendere di meridiana evidenza laviolazione ex se del diritto di difesa e del contraddittorio nel caso didecisione deliberata senza la previa celebrazione della discussioneorale posto che si preclude alla parte a ciò interessata la possibilità direplicare agli ultimi scritti defensionali avversari nonostante ladisposizione processuale preveda secondo la scansione delineata dalsecondo e terzo comma dell art 352 cod proc civ l accesso ad unultimo atto di esercizio delle prerogative difensive tramite ladiscussione innanzi al collegio decidenter g n 10395/2020 7Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024 la norma dettata dall art 352 secondo comma cod proc civsottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorioconseguenza che la relativa violazione determina la nullità dellasentenza anche senza necessità di una testuale sanzione in tal senso3 2 * continuità alle superiori considerazioni va osservatoche come evincesi dal tenore dei relativi atti processuali riportati inricorso nell osservanza del principio di specificità detto anche diautonomia e comunque con la puntuale localizzazione degli atti nelfascicolo del giudizio di merito e di quello per cassazione il Comunedi * ha formulato alla Corte di appello di Lecce richiesta didiscussione orale della causa ai sensi dell art 352 cod proc civ nelcorso dell udienza di precisazione delle conclusioni rinnovandola poitanto in comparsa conclusionale quanto in memoria di replicaA fronte di ciò la Corte salentina ha proceduto alla delibazione edalla emissione della pronuncia senza la preventiva discussione oraleradicalmente ignorando la istanza ad hoc articolata e tanto inficiasenz altro di nullità la sentenza qui gravata3 3 In senso contrario la * * e l A S L Leccehanno dedotto che la richiesta di discussione orale della controversiadeve consistere in una «istanza autonoma al Presidente della Corte cheha trattenuto la causa in decisione la quale non può trovare ingressonegli scritti difensivi e quindi né nella comparsa conclusionale né tantomeno nella memoria di replica» invocando a sostegno della tesi ilprecedente rappresentato da Cass 22/02/2017 n 4638L assunto non ha pregioVa innanzitutto rilevato come il principio affermato da Cass n2067 del 2023 sia stato enunciato con riferimento ad una fattispecie dirichiesta di discussione orale formulata anche in memoria di replicar g n 10395/2020 8Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024e tanto importa un implicito ma inequivoco superamento del diversoavviso isolatamente peraltro espresso da Cass n 4638 del 2017Ad ogni buon conto quale ulteriore e più analitico chiarimento edallo scopo di una più puntuale ed articolata soluzione del problemavalgano le seguenti notazioniL art 352 secondo comma del codice di rito recita «Se l appelloè proposto alla Corte di appello ciascuna delle parti nel precisare leconclusioni può chiedere che la causa sia discussa oralmente davantial [OSCURATO:PERSONA] tal caso fermo restando il rispetto dei termini indicatinell articolo 190 per il deposito delle difese scritte la richiesta deveessere riproposta al Presidente della Corte alla scadenza del termineper il deposito delle memorie di replica»La trascritta norma reca per la richiesta delle parti di discussioneorale della causa una triplice regola i la indefettibile articolazione di essa in sede di precisazione delleconclusioni momento introduttivo della fase decisoria della causanella quale la eventuale discussione orale è ricompresa ii la necessaria reiterazione dell istanza in un momento successivoalla precisazione delle conclusioni onde sollecitare la parte richiedentealla luce del contenuto degli avversi scritti conclusionali a rinnovare lapropria valutazione sull esigenza di sottoporre le proprie difese inmaniera orale al Collegio attività che determina un inevitabileallungamento dei tempi della decisione iii la individuazione di un limite temporale finale per questa nuovavalutazione la quale deve esplicitarsi «alla» cioè a dire entro lascadenza del termine per le memorie di replica dacché maturatosiffatto termine si attiva il dovere decisorio della Corte di appello restadefinitivamente stabilito il quomodo della fase decisoria e decorronoper l organo giudicante i termini per l adozione del provvedimento suiquali non potrebbe interferire o incidere una richiesta di una parter g n 10395/2020 9Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024* specifica prescrizione in ordine alla veste formale di siffattaadoperata «richiesta» esprime un concetto anodino ma soprattuttonon precipuamente riferibile ad alcuno dei modi tipizzati dal codice diveicolazione delle attività processuali di parte come ogni atto delprocesso è essenziale solo quando non è prevista una sua formadeterminata e munita di sanzione che esso sia univoco e che il suo finee il suo oggetto siano di immediata percepibilitàIn mancanza di una modalità di estrinsecazione predeterminatadalla norma tanto meno assistita dalla rigorosa ed obiettivamentesproporzionata sanzione dell inammissibilità non può che trovarespazio il principio generale di libertà delle forme degli atti processualisancito dall art 121 cod proc civ la sua applicazione esclude lanecessità soprattutto a pena di inammissibilità di un apposita edautonoma ovvero manifestata con un atto separato istanza alPresidente della Corte di appello e consente invece che la reiterazionedella richiesta di discussione purché univoca sia contenuta nellamemoria di replica la quale peraltro costituisce atto paradigmatico diinterlocuzione tra le parti e l organo giudicante nella fase decisoria dopola precisazione delle conclusioniVa in sintesi enunciato il seguente principio di diritto «nei giudizidi appello celebrati innanzi la Corte di appello la riproposizione dellarichiesta di discussione orale della causa di cui all art 352 secondocomma cod proc civ già formulata in sede di precisazione delleconclusioni non richiede il deposito di un apposita ed autonoma istanzadiretta al Presidente della Corte di appello ma può essere contenutanella memoria di replica depositata nel termine all uopo prescritto»4 * il primo motivo del ricorso del Comune di * edichiarata la nullità della sentenza impugnata per vizio processualerestano assorbiti per evidenti ragioni di pregiudizialità tanto il vaglior g n 10395/2020 10Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024dei restanti motivi del ricorso dell ente territoriale quanto nella suainterezza lo scrutinio del ricorso dispiegato dall * dovendoessere rinnovata la disamina del merito della controversia devoluta algiudice dell appello5 * la gravata sentenza si dispone il rinvio per nuovo esamedella causa alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione6 Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità7 Infine per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione del presente provvedimento dellegeneralità e degli altri dati identificativi della persona delle rette per lacui assistenza è causa ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024LA [OSCURATO:PERSONA] DI APPELLO– * * –Composta da * DI* *** * Consigliere* * Consigliere R G n 10395/2020* * Consigliere * ____________* * Consigliere rel CC – 03/04/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 10395/2020 R G proposto da* * * * * in personadel legale rappresentante pro tempore dall Avv * * edall Avv * *– ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] * in persona del * pro temporerappresentato e difeso dall Avv * De * *–ricorrente successivo e controricorrente al ricorso principalenonché contro* * EX * * * *DI * in persona del legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall Avv * *– controricorrente ad ambedue i ricorsi –nonché contro* disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024* * * [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall Avv **– controricorrente ad ambedue i ricorsi –nonché contro* * * * in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall Avv* *– controricorrente al ricorso successivo –nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del * pro temporerappresentato e difeso dall Avv * * e dall Avv **– controricorrente al ricorso principale –nonché contro* PER L * E * SOCIALEDELL * [OSCURATO:PERSONA] *– intimato –avverso la sentenza n 965/2019 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEdepositata il giorno 17 settembre 2019udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dalConsigliere * *1 L * * * * * in appresso perbrevità * chiese al Tribunale di Lecce la condanna della* * della ex * * * * di * inappresso per brevità * * dell * ** di Lecce in appresso per brevità A S L Lecce e del Comunedi * ciascuno per quanto di spettanza al pagamento dir g n 10395/2020 2Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024somme a titolo di prestazioni socio assistenziali svolte dall attrice infavore di persona affetta da grave disabilitàA suffragio dell istanza rappresentò che i dal 5 dicembre 1992in forza di provvedimento di affidamento del Tribunale per i minori diLecce del 12 novembre 1992 aveva ospitato presso proprie strutturein regime residenziale * * nata il 3 luglio 1990gravemente disabile residente unitamente al proprio nucleo familiarenel Comune di * ricompreso nella circoscrizione territorialedell * sanitaria locale * di * ora * * *di Lecce ii con provvedimento del 20 marzo 1997 il Tribunale per iminorenni di Lecce poneva gli oneri dell affidamento a caricodell * * * di competenza iii dal 3 luglio 2008giorno di compimento della maggiore età la disabile veniva inserita inun presidio * famiglia dell * sito in Cuneo* scorta di tali circostanze fattuali l * riteneva diessere creditrice delle rette giornaliere per la degenza dell assistita neiconfronti della * * per il periodo sino al 31 dicembre1994 dell A S L Lecce per l arco temporale tra il 1° gennaio 1995 e il2 luglio 2008 del Comune di * per il tempo successivo2 * la controversia resistettero alla domanda con distintecomparse la * * l A S L Lecce e il Comune di* il quale nell eccepire il proprio difetto di legittimazionepassiva domandò la chiamata in causa a fini di manleva in eventualitàdi condanna dell * dei * dell àmbito territorialesociale di * cui lite pendente è succeduto il * perl integrazione e l inclusione sociale dell àmbito territoriale di *3 * il contraddittorio l ente terzo chiamato instò a suavolta per la chiamata in causa del Comune di Cuneo e dell ** * * di Cuneo in appresso per brevità A S L Cuneor g n 10395/2020 3Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024ritenendo questi ultimi obbligati al pagamento delle rette dovuteall attrice per lo spatium temporis posteriore al 3 luglio 20084 * ed espletata la nuova chiamata in causa si costituironoseparatamente il Comune di Cuneo e l A S L Cuneo concludendo peril rigetto delle domande nei loro confronti rivolte5 A parziale definizione del giudizio di prime cure il Tribunale diLecce emise sentenza non definitiva n 3406/2015 di condanna delComune di * al pagamento in favore dell * degliimporti per rette di degenza dal giorno dell ingresso della disabile nellastruttura socio assistenziale sino al 3 luglio 2008 disattese le pretesela prosecuzione della lite per la determinazione del quantum debeatur6 La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l appello principaledal Comune di * e quello incidentale dell *dichiarando inammissibile l appello incidentale del Comune di Cuneo7 Avverso tale sentenza l * ricorre per cassazione sullabase di tre motivi successivo ricorso per cassazione propone il Comunedi * per quattro motivi* ad ambedue i ricorsi con distinti controricorsi la* * e l A S L LecceIl Comune di * ed il Comune di Cuneo resistono condistinti controricorsi al ricorso dell * l A S L Cuneo resistecon controricorso al ricorso del Comune di *Non svolge attività difensive nel giudizio di legittimità il *per l integrazione e l inclusione sociale dell ambito territoriale di *8 L * il Comune di * il Comune di Cuneo la* * e l A S L Lecce depositano memorie illustrative9 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell art 380 bis 1 cod proc civr g n 10395/2020 4Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024RAGIONI DELLA DECISIONE1 A sostegno dell impugnazione di legittimità la ricorrente in viaprincipale * denuncia1 1 per violazione dell art 112 cod proc civ omessa pronunciasulla questione posta con apposito motivo di appello incidentalerelativa all eccezione non sollevata dal Comune di * dimancato inoltro dell informativa di cui all art 6 quarto comma dellalegge 8 novembre 2000 n 328 da parte del tutore primo motivo1 2 per violazione dell art 115 cod proc civ e travisamento dellaprova la falsa percezione ad opera del giudice territoriale dellainformativa del tutore al Comune di * circa la collocazionedell assistita e della comunicazione ex art 6 della legge n 328 del 2000anche per il periodo successivo alla maggiore età secondo motivo1 3 violazione e falsa applicazione degli artt 2 e 6 della legge n328 del 2000 in rapporto agli artt 183 e 191 del d lgs 18 agosto2000 n 267 per avere la sentenza gravata ritenuto la necessità diuna nuova informativa del tutore dopo il raggiungimento dellamaggiore età del soggetto debole invece non occorrente per esserequesti inserito senza soluzione di continuità in struttura assistenzialesin dall infanzia terzo motivo2 Il ricorrente successivo Comune di * lamenta invece2 1 in violazione dell art 352 cod proc civ nullità della sentenzaper omessa pronuncia sull istanza di fissazione della discussione oraledella controversia formulata dall ente comunale in sede di precisazionedelle conclusioni innanzi la Corte di appello e reiterata nella comparsaconclusionale e nella memoria di replica con conseguente lesione deldiritto di difesa primo motivo2 2 per violazione di plurime norme artt 183 333 336 739 e642 cod proc civ art 38 disp att cod proc civ ed altresì per viziomotivazionale l erronea esclusione ad opera della Corte territoriale dir g n 10395/2020 5Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024efficacia di giudicato dei provvedimenti del Tribunale dei minori aventiad oggetto l individuazione del soggetto tenuto al pagamento dellerette di degenza secondo motivo2 3 per inosservanza di varie disposizioni di legge e per vizio dellamotivazione l erronea attribuzione nella sentenza gravata di naturasocioassistenziale e non già come invece corretto sociale ad elevataintegrazione sanitaria alla prestazione erogata dall * conil derivante addossamento delle spese al Comune terzo motivo2 4 per violazione e falsa applicazione della legge n 328 del 2000dell art 112 cod proc civ e per vizio di motivazione l errato rigettodella domanda rivolta dal Comune di * nei confronti della* dei * dell àmbito territoriale sociale di * fruttoanche di omessa pronuncia sulla rilevanza dell accordo stipulato tra i* di detto ambito in ordine al pagamento delle rette di ricoveroin strutture socioassistenziali quarto motivo3 * carattere pregiudiziale ed assorbente lo scrutinio delprimo motivo del ricorso del Comune di *3 1 * un precedente indirizzo esegetico questa Cortesulla scorta dei princìpi di diritto enunciati nella sua veste più tipica diorgano della nomofilachia da [OSCURATO:PERSONA] U 25/11/2021 n 36596 hachiarito che l art 352 secondo e terzo comma cod proc civ vainteso nel senso che la mancata fissazione dell udienza di discussioneorale nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede diprecisazione delle conclusioni ed alla scadenza del termine per ildeposito delle memorie di replica comporta di per sé la nullità dellasentenza emessa senza tale fissazione l impedimento frapposto allapossibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le propriedifese finali all esito dell esame delle memorie di replica anche in formaorale costituisce infatti ex se un vulnus al principio del contraddittorio così Cass 24/01/2023 n 2067 conf Cass 01/08/2023 n 23353r g n 10395/2020 6Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024L enunciata conclusione riposa breviter sui seguenti argomentidiffusamente esposti dalla citata Cass n 2067 del 2023 l appendice della discussione orale se richiesta da una partecome espressamente consentito dall art 352 secondo comma codproc civ costituisce l espressione più genuina dell esercizio del dirittodi difesa connaturato al contraddittorio processuale al pari dellearticolazioni defensionali scritte previste in relazione alla redazionedelle comparse e memorie conclusionali dall art 190 cod proc civnon richiedendosi dunque in tal caso l allegazione di un concretopregiudizio alle prerogative difensive per far ritenere rilevante ilconseguente vizio processuale rientra nell impossibilità «di esporre le proprie difese conclusive»anche la mancata possibilità di replicare alla memoria di replicaavversaria mediante fissazione dell udienza di discussione ex art 352secondo e terzo comma cod proc civ ancorché espressamenterichiesta nella propria memoria di replica proprio al fine di contestarequella avversaria è la stessa collocazione strutturale e temporale della previstarichiesta di fissazione dell udienza discussione orale ex art 352secondo e terzo comma cod proc civ che deve intervenire non acaso all atto di precisazione delle conclusioni e alla scadenza deltermine per le memorie di replica a rendere di meridiana evidenza laviolazione ex se del diritto di difesa e del contraddittorio nel caso didecisione deliberata senza la previa celebrazione della discussioneorale posto che si preclude alla parte a ciò interessata la possibilità direplicare agli ultimi scritti defensionali avversari nonostante ladisposizione processuale preveda secondo la scansione delineata dalsecondo e terzo comma dell art 352 cod proc civ l accesso ad unultimo atto di esercizio delle prerogative difensive tramite ladiscussione innanzi al collegio decidenter g n 10395/2020 7Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024 la norma dettata dall art 352 secondo comma cod proc civsottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorioconseguenza che la relativa violazione determina la nullità dellasentenza anche senza necessità di una testuale sanzione in tal senso3 2 * continuità alle superiori considerazioni va osservatoche come evincesi dal tenore dei relativi atti processuali riportati inricorso nell osservanza del principio di specificità detto anche diautonomia e comunque con la puntuale localizzazione degli atti nelfascicolo del giudizio di merito e di quello per cassazione il Comunedi * ha formulato alla Corte di appello di Lecce richiesta didiscussione orale della causa ai sensi dell art 352 cod proc civ nelcorso dell udienza di precisazione delle conclusioni rinnovandola poitanto in comparsa conclusionale quanto in memoria di replicaA fronte di ciò la Corte salentina ha proceduto alla delibazione edalla emissione della pronuncia senza la preventiva discussione oraleradicalmente ignorando la istanza ad hoc articolata e tanto inficiasenz altro di nullità la sentenza qui gravata3 3 In senso contrario la * * e l A S L Leccehanno dedotto che la richiesta di discussione orale della controversiadeve consistere in una «istanza autonoma al Presidente della Corte cheha trattenuto la causa in decisione la quale non può trovare ingressonegli scritti difensivi e quindi né nella comparsa conclusionale né tantomeno nella memoria di replica» invocando a sostegno della tesi ilprecedente rappresentato da Cass 22/02/2017 n 4638L assunto non ha pregioVa innanzitutto rilevato come il principio affermato da Cass n2067 del 2023 sia stato enunciato con riferimento ad una fattispecie dirichiesta di discussione orale formulata anche in memoria di replicar g n 10395/2020 8Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024e tanto importa un implicito ma inequivoco superamento del diversoavviso isolatamente peraltro espresso da Cass n 4638 del 2017Ad ogni buon conto quale ulteriore e più analitico chiarimento edallo scopo di una più puntuale ed articolata soluzione del problemavalgano le seguenti notazioniL art 352 secondo comma del codice di rito recita «Se l appelloè proposto alla Corte di appello ciascuna delle parti nel precisare leconclusioni può chiedere che la causa sia discussa oralmente davantial [OSCURATO:PERSONA] tal caso fermo restando il rispetto dei termini indicatinell articolo 190 per il deposito delle difese scritte la richiesta deveessere riproposta al Presidente della Corte alla scadenza del termineper il deposito delle memorie di replica»La trascritta norma reca per la richiesta delle parti di discussioneorale della causa una triplice regola i la indefettibile articolazione di essa in sede di precisazione delleconclusioni momento introduttivo della fase decisoria della causanella quale la eventuale discussione orale è ricompresa ii la necessaria reiterazione dell istanza in un momento successivoalla precisazione delle conclusioni onde sollecitare la parte richiedentealla luce del contenuto degli avversi scritti conclusionali a rinnovare lapropria valutazione sull esigenza di sottoporre le proprie difese inmaniera orale al Collegio attività che determina un inevitabileallungamento dei tempi della decisione iii la individuazione di un limite temporale finale per questa nuovavalutazione la quale deve esplicitarsi «alla» cioè a dire entro lascadenza del termine per le memorie di replica dacché maturatosiffatto termine si attiva il dovere decisorio della Corte di appello restadefinitivamente stabilito il quomodo della fase decisoria e decorronoper l organo giudicante i termini per l adozione del provvedimento suiquali non potrebbe interferire o incidere una richiesta di una parter g n 10395/2020 9Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024* specifica prescrizione in ordine alla veste formale di siffattaadoperata «richiesta» esprime un concetto anodino ma soprattuttonon precipuamente riferibile ad alcuno dei modi tipizzati dal codice diveicolazione delle attività processuali di parte come ogni atto delprocesso è essenziale solo quando non è prevista una sua formadeterminata e munita di sanzione che esso sia univoco e che il suo finee il suo oggetto siano di immediata percepibilitàIn mancanza di una modalità di estrinsecazione predeterminatadalla norma tanto meno assistita dalla rigorosa ed obiettivamentesproporzionata sanzione dell inammissibilità non può che trovarespazio il principio generale di libertà delle forme degli atti processualisancito dall art 121 cod proc civ la sua applicazione esclude lanecessità soprattutto a pena di inammissibilità di un apposita edautonoma ovvero manifestata con un atto separato istanza alPresidente della Corte di appello e consente invece che la reiterazionedella richiesta di discussione purché univoca sia contenuta nellamemoria di replica la quale peraltro costituisce atto paradigmatico diinterlocuzione tra le parti e l organo giudicante nella fase decisoria dopola precisazione delle conclusioniVa in sintesi enunciato il seguente principio di diritto «nei giudizidi appello celebrati innanzi la Corte di appello la riproposizione dellarichiesta di discussione orale della causa di cui all art 352 secondocomma cod proc civ già formulata in sede di precisazione delleconclusioni non richiede il deposito di un apposita ed autonoma istanzadiretta al Presidente della Corte di appello ma può essere contenutanella memoria di replica depositata nel termine all uopo prescritto»4 * il primo motivo del ricorso del Comune di * edichiarata la nullità della sentenza impugnata per vizio processualerestano assorbiti per evidenti ragioni di pregiudizialità tanto il vaglior g n 10395/2020 10Cons est * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10395/2020Numero sezionale 1237/2024Numero di raccolta generale 23514/2024Data pubblicazione 02/09/2024dei restanti motivi del ricorso dell ente territoriale quanto nella suainterezza lo scrutinio del ricorso dispiegato dall * dovendoessere rinnovata la disamina del merito della controversia devoluta algiudice dell appello5 * la gravata sentenza si dispone il rinvio per nuovo esamedella causa alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione6 Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità7 Infine per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione del presente provvedimento dellegeneralità e degli altri dati identificativi della persona delle rette per lacui assistenza è causa ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 P Q M* il primo motivo di ricorso del Comune di *assorbiti i restanti ed assorbito il ricorso dell * ** * * cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi appello di Lecce in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi della persona delle rette per la cui assistenza è causaCosì deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile il giorno 3 aprile 2024Il Presidenter g n 10395/2020 11Cons est * *P Q M* il primo motivo di ricorso del Comune di *assorbiti i restanti ed assorbito il ricorso dell * ** * * cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi appello di Lecce in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi della persona delle rette per la cui assistenza è causaCosì deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile il giorno 3 aprile 2024Il Presidenter g n 10395/2020 11Cons est * *