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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44975/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, e 648, quarto comma, cod. pen. e della continuazione esterna nonché la mancata esclusione della recidiva contestata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, in conformità ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284420; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 sulle attenuanti e pag. 5 sulla recidiva e sulla continuazione); che peraltro la Corte ha riconosciuto in favore dell'imputata le attenuanti generiche ritenendole prevalenti sulla recidiva reiterata, così incorrendo in violazione di legge in favore dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche per carenza di interesse , con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 11 10 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, e 648, quarto comma, cod. pen. e della continuazione esterna nonché la mancata esclusione della recidiva contestata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, in conformità ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284420; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 sulle attenuanti e pag. 5 sulla recidiva e sulla continuazione); che peraltro la Corte ha riconosciuto in favore dell'imputata le attenuanti generiche ritenendole prevalenti sulla recidiva reiterata, così incorrendo in violazione di legge in favore dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche per carenza di interesse , con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 ottobre
Sentenza Cassazione n. 44975/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris