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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 1976

Cassazione n. 39518/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05-03-1976, avverso l'ordinanza del 14-04-2022 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale del Riesame di Salerno confermava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Salerno del 21 marzo 2022, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di essere partecipe, quale incaricato di pubblico servizio, ovvero di ausiliario doganalista, dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.n.c., esercente attività di spedizioniere doganale, di un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati in tema di sottrazione al pagamento delle accise e di tributi, di falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistema informatico, venendo altresì ascritti a Irpino i reati-fine dai capi 30.1 a 40.1.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, Irpino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 275 comma 1 cod. proc. pen., osservando che il Tribunale del Riesame non ha indebitamente tenuto conto della documentazione allegata dalla difesa, da cui si evince sia la cessazione del rapporto di lavoro dell'indagato con la società di spedizione [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 1° aprile 2022, sia la revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento di accredito di ausiliare rilasciato a Irpino dalla Direzione interregionale delle dogane Campania e Calabria, con contestuale cancellazione dell'indagato dall'elenco degli ausiliari dell'Ufficio delle Dogane di Salerno, risultando tali elementi fattuali idonei a escludere il pericolo di condotte recidivanti, non potendo l'indagato accedere ai luoghi dove avrebbero avuto luogo i reati contestati, perpetrati mediante l'utilizzo abusivo delle postazioni di lavoro in uso ai funzionari della Dogana ubicate negli uffici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale domestica in esecuzione, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

E invero il Tribunale del Riesame, nel ritenere sussistente il pericolo di condotte recidivanti, ha rimarcato, in maniera non illogica, le "modalità particolarmente allarmanti della condotta, commessa in epoca non risalente e in un contesto associativo e di ampia illegalità del quale il ricorrente era ampiamente consapevole, come emerge dal complessivo materiale indiziario che riscontrava i suoi rapporti con Apice/la Giuliantonio (altro spedizioniere doganale coinvolto nella medesima vicenda per cui si procede), l'utilizzo abusivo di postazioni informatiche in uso a funzionari doganali al fine di procedere alle registrazioni illegali delle bollette di esportazione false e la ricezione di somme di denaro, nonché dalla conversazione intrattenuta il 6 aprile 2020 con [OSCURATO:PERSONA] (ausiliario doganalista coindagato in questo stesso procedimento penale) e oggetto di intercettazione ambientale (cfr.

RIR 93/20 sessione/attività 59/930), nella quale i due discutevano in maniera evidente dei contatti avuti con diversi funzionari doganali per la registrazione delle bollette illegali", avendo inoltre i giudici dell'impugnazione cautelare richiamato, al fine di corroborare il giudizio sulla propensione a delinquere dell'indagato, anche la pendenza di un procedimento penale a suo carico (R.G.N.R. 3631/18, cd.

"operazione Tortuga"), per fatti del tutto analoghi, commessi nel medesimo contesto spazio-temporale.

A fronte di tali elementi, sono state ritenute non dirimenti le circostanze dedotte dalla difesa, ovvero la revoca dell'autorizzazione dell'indagato all'accesso all'area portuale di Salerno, la cancellazione dall'elenco degli ausiliari/collaboratori accreditati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la cessazione del rapporto lavorativo tra Irpino e la società di spedizione "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2022, essendosi osservato in proposito che tali circostanze non sono di per sé ostative alla possibilità di reiterare le condotte illecite, avendo l'indagine in corso dimostrato che il compimento dei fatti contestati non postula necessariamente l'accesso all'area portuale e l'abilitazione all'attività di ausiliario o doganalista da parte del soggetto interessato alle operazioni illecite, le quali ben si prestano a essere realizzate anche avvalendosi di terzi e di intermediari, possibilità da ritenersi concreta per un soggetto come Irpino, mostratosi ben inserito nel mondo del contrabbando, potendo egli contare su contatti e punti di riferimento costruiti e consolidati nel tempo in entrambi i contesti; tale considerazione ha indotto peraltro i giudici cautelari a ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, stante la possibilità per l'indagato di poter realizzare la condotta contestata anche "a distanza", avvalendosi di intermediari, non necessariamente accedendo personalmente agli spazi portuali o all'Ufficio delle Dogane di Salerno.

2. Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura non presta il fianco alle censure difensive, sia perché sorretta da argomentazioni pertinenti e non manifestamente irrazionali, sia perché preceduta da una disamina razionale delle risultanze investigative e da un confronto adeguato con le specifiche deduzioni difensive, sia perché coerente, soprattutto nel richiamo alla valenza dimostrativa dei comportamenti illeciti oggetto di imputazione, con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403 e Sez. 5, n. 33004 del 3 f- 03/05/2017, Rv. 271216), secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto, fondato cioè su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica, che non richiede tuttavia la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, estranea alle facoltà del giudice, nel caso di specie risulta affidata a considerazioni non irrazionali e dunque non censurabili in sede di legittimità.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, ribadita l'assenza di profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata, il ricorso proposto nell'interesse di Irpino deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05-03-1976, avverso l'ordinanza del 14-04-2022 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale del Riesame di Salerno confermava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Salerno del 21 marzo 2022, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di essere partecipe, quale incaricato di pubblico servizio, ovvero di ausiliario doganalista, dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.n.c., esercente attività di spedizioniere doganale, di un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati in tema di sottrazione al pagamento delle accise e di tributi, di falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistema informatico, venendo altresì ascritti a Irpino i reati-fine dai capi 30.1 a 40.1. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, Irpino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 275 comma 1 cod. proc. pen., osservando che il Tribunale del Riesame non ha indebitamente tenuto conto della documentazione allegata dalla difesa, da cui si evince sia la cessazione del rapporto di lavoro dell'indagato con la società di spedizione [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 1° aprile 2022, sia la revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento di accredito di ausiliare rilasciato a Irpino dalla Direzione interregionale delle dogane Campania e Calabria, con contestuale cancellazione dell'indagato dall'elenco degli ausiliari dell'Ufficio delle Dogane di Salerno, risultando tali elementi fattuali idonei a escludere il pericolo di condotte recidivanti, non potendo l'indagato accedere ai luoghi dove avrebbero avuto luogo i reati contestati, perpetrati mediante l'utilizzo abusivo delle postazioni di lavoro in uso ai funzionari della Dogana ubicate negli uffici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale domestica in esecuzione, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero il Tribunale del Riesame, nel ritenere sussistente il pericolo di condotte recidivanti, ha rimarcato, in maniera non illogica, le "modalità particolarmente allarmanti della condotta, commessa in epoca non risalente e in un contesto associativo e di ampia illegalità del quale il ricorrente era ampiamente consapevole, come emerge dal complessivo materiale indiziario che riscontrava i suoi rapporti con Apice/la Giuliantonio (altro spedizioniere doganale coinvolto nella medesima vicenda per cui si procede), l'utilizzo abusivo di postazioni informatiche in uso a funzionari doganali al fine di procedere alle registrazioni illegali delle bollette di esportazione false e la ricezione di somme di denaro, nonché dalla conversazione intrattenuta il 6 aprile 2020 con [OSCURATO:PERSONA] (ausiliario doganalista coindagato in questo stesso procedimento penale) e oggetto di intercettazione ambientale (cfr. RIR 93/20 sessione/attività 59/930), nella quale i due discutevano in maniera evidente dei contatti avuti con diversi funzionari doganali per la registrazione delle bollette illegali", avendo inoltre i giudici dell'impugnazione cautelare richiamato, al fine di corroborare il giudizio sulla propensione a delinquere dell'indagato, anche la pendenza di un procedimento penale a suo carico (R.G.N.R. 3631/18, cd. "operazione Tortuga"), per fatti del tutto analoghi, commessi nel medesimo contesto spazio-temporale. A fronte di tali elementi, sono state ritenute non dirimenti le circostanze dedotte dalla difesa, ovvero la revoca dell'autorizzazione dell'indagato all'accesso all'area portuale di Salerno, la cancellazione dall'elenco degli ausiliari/collaboratori accreditati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la cessazione del rapporto lavorativo tra Irpino e la società di spedizione "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2022, essendosi osservato in proposito che tali circostanze non sono di per sé ostative alla possibilità di reiterare le condotte illecite, avendo l'indagine in corso dimostrato che il compimento dei fatti contestati non postula necessariamente l'accesso all'area portuale e l'abilitazione all'attività di ausiliario o doganalista da parte del soggetto interessato alle operazioni illecite, le quali ben si prestano a essere realizzate anche avvalendosi di terzi e di intermediari, possibilità da ritenersi concreta per un soggetto come Irpino, mostratosi ben inserito nel mondo del contrabbando, potendo egli contare su contatti e punti di riferimento costruiti e consolidati nel tempo in entrambi i contesti; tale considerazione ha indotto peraltro i giudici cautelari a ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, stante la possibilità per l'indagato di poter realizzare la condotta contestata anche "a distanza", avvalendosi di intermediari, non necessariamente accedendo personalmente agli spazi portuali o all'Ufficio delle Dogane di Salerno. 2. Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura non presta il fianco alle censure difensive, sia perché sorretta da argomentazioni pertinenti e non manifestamente irrazionali, sia perché preceduta da una disamina razionale delle risultanze investigative e da un confronto adeguato con le specifiche deduzioni difensive, sia perché coerente, soprattutto nel richiamo alla valenza dimostrativa dei comportamenti illeciti oggetto di imputazione, con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403 e Sez. 5, n. 33004 del 3 f- 03/05/2017, Rv. 271216), secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto, fondato cioè su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica, che non richiede tuttavia la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, estranea alle facoltà del giudice, nel caso di specie risulta affidata a considerazioni non irrazionali e dunque non censurabili in sede di legittimità. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, ribadita l'assenza di profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata, il ricorso proposto nell'interesse di Irpino deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricor
Decreto Cassazione n. 39518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris