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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17380/2026

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rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso;considerato che il primo motivo d’impugnazione -con il quale si censura la sentenzaimpugnata assumendo che la corte di appello ha desunto la responsabilità e l’elementosoggettivo in relazione al delitto di ricettazione dal silenzio serbato dall’imputato in ordine allaprovenienza del bene- è manifestamente infondato, atteso che la motivazione dei giudici èconforme all’insegnamento di questa Corte a mente del quale «ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasielemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione dellaprovenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» senza che ciò costituisca unaderoga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigiedifensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai finidell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessarioaccertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016,Alotta, Rv. 268713 - 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, perchè posto che il giudizio sullaparticolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può esserecensurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delleargomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, deve sottolinearsi come, i giudici diappello abbiano fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod.pen e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., oltrequelle richiamate nella sentenza, si vedano: Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v.

Sez. 7, n. 10481del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), individuando come causa ostativa alla configurabilitàdella particolare tenuità del fatto il particolare allarme provocato dalla condotta dell’imputatoper l’impossibilità di rintracciare il conducente di un motorino con targa falsa nel caso disinistro stradale;dedotto e disatteso in appello, è anche manifestamente infondato, in ove si osservi che perl’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen. è necessario che vi sia stata ladimostrazione dell’acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare lapresenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizionedi oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose.

Nel caso in esame l’imputatonon ha mai spiegato come sia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, cosìmancando un requisito richiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712cod. pen., mentre tanto prova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., alla lucedel principio di diritto già richiamato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso;considerato che il primo motivo d’impugnazione -con il quale si censura la sentenzaimpugnata assumendo che la corte di appello ha desunto la responsabilità e l’elementosoggettivo in relazione al delitto di ricettazione dal silenzio serbato dall’imputato in ordine allaprovenienza del bene- è manifestamente infondato, atteso che la motivazione dei giudici èconforme all’insegnamento di questa Corte a mente del quale «ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasielemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione dellaprovenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» senza che ciò costituisca unaderoga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigiedifensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai finidell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessarioaccertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016,Alotta, Rv. 268713 - 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, perchè posto che il giudizio sullaparticolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può esserecensurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delleargomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, deve sottolinearsi come, i giudici diappello abbiano fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod.pen e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., oltrequelle richiamate nella sentenza, si vedano: Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), individuando come causa ostativa alla configurabilitàdella particolare tenuità del fatto il particolare allarme provocato dalla condotta dell’imputatoper l’impossibilità di rintracciare il conducente di un motorino con targa falsa nel caso disinistro stradale;dedotto e disatteso in appello, è anche manifestamente infondato, in ove si osservi che perl’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen. è necessario che vi sia stata ladimostrazione dell’acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare lapresenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizionedi oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l’imputatonon ha mai spiegato come sia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, cosìmancando un requisito richiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712cod. pen., mentre tanto prova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., alla lucedel principio di diritto già richiamato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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