Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38647/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r\, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 4 giugno 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Napoli nord il 5 luglio 2019, all'esito del giudizio, abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 luglio 2019, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva ed ope- rata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. La ricorrente si affida a due motivi lamentando promiscuamente violazione di legge (rispettivamente, art. 131-bis e 62, n. 4, cod. pen.) e vizio di motivazione.

2.1. Con il primo motivo censura la omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

2.2. Con l'ulteriore motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze sono meramente reiterative delle medesime censure che sono state già avanzate con l'appello e già adeguatamente affrontate alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, peraltro con motivazione congrua e logica, con la quale la ricorrente omette il doveroso confronto: il ricorso risulta, quindi, aspecifico. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r\, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 4 giugno 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Napoli nord il 5 luglio 2019, all'esito del giudizio, abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 luglio 2019, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva ed ope- rata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. La ricorrente si affida a due motivi lamentando promiscuamente violazione di legge (rispettivamente, art. 131-bis e 62, n. 4, cod. pen.) e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura la omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.2. Con l'ulteriore motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze sono meramente reiterative delle medesime censure che sono state già avanzate con l'appello e già adeguatamente affrontate alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, peraltro con motivazione congrua e logica, con la quale la ricorrente omette il doveroso confronto: il ricorso risulta, quindi, aspecifico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore
Sentenza Cassazione n. 38647/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris