CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39363/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Napoli, Sezione del Riesame, rigettava l'appello cautelare proposto dalla difesa dell'Ussani avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli in data 23.07.2020 che aveva precedentemente rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal GIP in data 18.06.2014 per il delitto di cui all'art. 3 D.Igs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, c.p.p., articolando due mo- tivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt.321 e 578 bis c.p.p. e e correlata richiesta di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 578bis, c.p.p. in relazione agli arti. 25, co. 2 e 27, commi 2 e 3 Cost.In sintesi, il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva confermato la confi- sca per equivalente in relazione al reato di cui al capo a) e capo b) dichiarati prescritti, pur trattandosi di misura avente carattere afflittivo e sanzionatorio, ap- plicando l'art. 578-bis c.p.p., come novellato nell'anno 2019, disposizione di na- tura sostanziale sfavorevole rispetto alla originaria formulazione, che limitava la sfera di applicazione alla sola confisca diretta. La difesa sostiene che l'art. 578 bis c.p.p., secondo cui il giudice nel dichiarare estinto il reato per prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della respon- sabilità dell'imputato, non avrebbe scalfito il portato dell'arresto a Sezioni Unite del 2015, Lucci, e ciò troverebbe conferma nella pronuncia n. 7260 del 18/02/2019 della Corte di cassazione, successiva appunto all'introduzione della novella legisla- tiva che ha introdotto l'art. 578 bis c.p.p. (D.Igs. 1° marzo 2018, n. 21, art. 6 e succ. nnod. dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1 comma 4, lett. f)). Consegue, secondo il ricorrente, che l'art. 578 bis c.p.p. si riferirebbe alla sola confisca diretta e non alla confisca per equivalente atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, trattandosi di recepimento del menzionato orientamento giurisprudenziale già de- lineato dalla nota sentenza Lucci quanto ai rapporti tra confisca e dichiarazione di estinzione del reato, dovendosi operare un netto distinguo tra confisca diretta e per equivalente che, stante la natura afflittiva sanzionatoria, richiederebbe una affermazione di responsabilità anche formale in forza di una vera e propria sen- tenza di condanna. La limitazione applicativa dell'art. 578 bis c.p.p., non potrebbe essere superata dal riferimento della norma, oltre che alla confisca per spropor- zione ex art. 240 bis c.p., alle confische in casi particolari, quali quelle previste in materia di contrabbando, escludendo, quindi, le altre tra cui quella di cui al Digs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 - bis. Né quest'ultima conclusione potrebbe essere messa in dubbio dall'ulteriore modifica apportata dalla L. n. 3 del 2019, che ha coinvolto le confische per equivalente previste dall'art. 322 ter c.p. Quindi, per i fatti di reato commessi prima del 2018, agli imputati prosciolti per prescrizione non potrebbe applicarsi la confisca per equivalente del profitto del reato secondo il dettato delle S.U. Lucci, per i fatti di reato commessi dopo, in forza dell'introdu- zione dell'art. 578 bis c.p.p., non potrebbe comunque essere applicata la confisca per equivalente perché si tratterebbe dell'applicazione di una nuova pena la quale non potrebbe sfuggire al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, e l'art. 578 bis c.p.p. dovrebbe trovare applicazione ai fatti di reato commessi dopo la sua entrata in vigore (06/04/2018) con esclusione per i reati, come quelli ad- debitati ai ricorrenti, commessi prima. Inoltre, prosegue il ricorso, sebbene sia pendente il giudizio d'appello, l'art. 578 bis c.p.p. non è applicabile al caso in esame stante la sua natura sostanziale e non semplicemente processuale che ne impedisce la sua applicazione retroattiva e la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che, per la sua adozione, impone la necessità di una espressa e formale sentenza di condanna. Il ricorso cita anche la sentenza delle Sezioni Unite Perroni ritenendo che i criteri indicati da tale sentenza non ostano alle considera- zioni sopra svolte, ovvero che l'applicabilità della confisca per equivalente presup- pone non solo una sentenza che accerti il reato, ma anche che condanni l'imputato. In definitiva, sostiene che l'art. 578 bis c.p.p., ove interpretato nel senso di com- prendere anche la confisca per equivalente in assenza di una definiva sentenza formale di condanna, comporterebbe fonti rilievi di incostituzionalità, sia sotto l'art. 25 co.2 Cost., sia sotto l'art. 27, commi 2 e 3 Cost. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subor- dinata, la remissione alle Sezioni Unite. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'art. 321, comma 3, c.p.p. e 322 ter c.p.p., in punto di estensione nei confronti del ricorrente del sequestro preventivo del profitto del reato percepito da altri con- correnti. In sintesi, lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per aver la Corte disatteso le considerazioni della difesa volte ad ottenere la restituzione dei beni immobili sequestrati per equivalente all'Ussani sul presupposto della solida- 3 /, rietà tra i concorrenti del medesimo reato, nonostante l'Ussani non avesse perce- pito alcun profitto economico dal reato. Dopo aver richiamato alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia, ribadisce che, nel caso in esame, deve essere affer- mato quell'orientamento che non consente di ritenere validamente operato nei confronti dell'Ussani il sequestro per equivalente corrispondente al profitto del reato poiché allo stesso non è attribuibile il principio di solidarietà esterna tra i concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammis- sibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costi- tuire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situa- zione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (v., tra le tante, per tutte: Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093 — 01). 3. Nel caso in esame, la Corte d'Appello, nell'ordinanza che ha dato origine all'impugnazione del provvedimento sottoposto all'esame di questa Corte, ha dato atto che il procedimento penale in fase di secondo grado è ancora pendente e che il reato per cui si procede è "probabile" che sia da dichiararsi estinto per prescri- zione. Allo stato, tuttavia, nulla è stato ancora deciso dai giudici di appello, non risultando dagli atti prodotti al fascicolo processuale che sia intervenuta né una declaratoria di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, né altra decisione. Poiché, allo stato, quindi, nessuna decisione è stata adottata dai giudici di appello, difetta all'evidenza l'interesse concreto ed attuale del ricorrente al ricorso, atteso che non è nemmeno certo che la Corte territoriale non solo dichiari estinto per prescrizione il reato ma, soprattutto, per quanto qui rileva, non è nemmeno certo che applicherà l'art. 578-bis, c.p.p., norma la cui applicazione viene fatta oggetto di censura, per così dire, preventiva, da parte del ricorrente, sollecitando una rimessione alle Sezioni Unite o una questione di costituzionalità che appaiono, entrambe, premature in quanto mancanti del requisito della rilevanza nel giudizio in esame, non essendosi ancora concluso il giudizio di appello. 4 ;, 4. Conclusivamente, qualora il difensore denunci la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un in- teresse concreto ed attuale che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione immediata e diretta del diritto che si intende tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, risultato nella spe- cie mancante per le ragioni dianzi esposte. Ne consegue l'infondatezza manifesta del motivo. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 6. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo