CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04813/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1ELI YEN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo LA Ceikn-kk.,: Y.-12 1;31egi:j.L udito iUfénsore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 10.1.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 585, c.p., per avere cagionato lesioni personali volontarie guaribili in giorni cinque al vicino di casa [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto in due persone riunite. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento in suo favore della esimente della legittima difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale erroneamente affermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali dall'imputato alla polizia giudiziaria, in assenza delle garanzie previste dalla legge; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente. 2.2. Con requisitoria scritta del 22.8.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni. 4. Infondato appare il primo motivo di ricorso, che, a ben vedere, si pone ai confini della inammissibilità, perché con esso il Gabrieli reitera censure già motivatamente disattese dal giudice di appello. Ed invero il ricorrente insiste nella prospettazione della tesi difensiva secondo cui il Gabrieli intervenne nella lite scoppiata tra il suocero [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa, quando l'Hassen, vicino di casa del Consuelo, si era recato presso l'abitazione di quest'ultimo, dove si trovava anche l'imputato, per protestare a causa del rumore che, in orario notturno proveniva dalla suddetta abitazione. Il fulcro della tesi difensiva consiste nel ritenere che l'imputato fu costretto a intervenire per evitare che il suocero soccombesse all'aggressione fisica del tutto ingiustificata della persona offesa (che, a suo dire, aveva minacciato e picchiato il [OSCURATO:PERSONA]), sicché la sua reazione risulterebbe scriminata ai sensi dell'art. 52, c.p., dovendosi ritenere la reazione posta in atto dal Gabriel' del tutto proporzionata alla gravità dell'attacco portato al [OSCURATO:PERSONA], per cui le lesioni patite dall'Hassen appaiono come la "naturale conseguenza dell'intervento dell'imputato, che mirava unicamente a separare i due litiganti, come del resto era opportuno fare". La corte territoriale, tuttavia, con motivazione del tutto immune da vizi, nel disattendere la doglianza difensiva reiterata in questa sede, ha evidenziato come non sia stato assolutamente dimostrato che l'Hassen abbia aggredito fisicamente il [OSCURATO:PERSONA], in quanto non solo lo ha escluso la persona offesa, ma anche una delle figlie dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l'aggressione fisica dell'Hassen rimase allo stadio del tentativo, laddove solo l'altra figlia del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che "il tunisino ha messo le mani addosso" al padre. Né va taciuto che, come riferito dalla vicina di casa [OSCURATO:PERSONA] (le cui dichiarazioni non hanno formato oggetto di contestazione da parte del ricorrente), la reazione del [OSCURATO:PERSONA] fu particolarmente violenta: quest'ultimo "agguantò una spranga e, prima di lanciarla contro la finestra della vittima, danneggiò l'auto della di lui moglie"; talmente violenta da ingenerare nella Moratelli timore per la vita dell'Hassan. Evidente, dunque, l'insussistenza dei requisiti, indispensabili per il riconoscimento della invocata esimente, della necessità di difesa e della proporzione tra offesa e difesa, in quanto, nel caso in esame, non risulta provata l'aggressione fisica posta in essere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, í:6 in ogni caso, il danno inflitto con l'azione difensiva alla integrità fisica dell'Hassen ha avuto un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiori a quella del danno minacciato dalla adirata presenza della persona offesa nell'abitazione del suocero dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass., Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Rv. 245884; Cass., Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, Rv. 279777). Né risulta provata, trattandosi di un profilo sul quale il ricorrente non si sofferma, la sussistenza di un'altra indispensabile condizione cui è subordinata la configurabilità della legittima difesa, vale a dire che la reazione del Gabrieli, nelle circostanze della vicenda (apprezzate "ex ante"), fosse l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto minacciato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, Rv. 235181). 5. Identiche considerazioni vanno svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso il ricorrente, ripropone ancora una volta una versione dei fatti incentrata sull'aggressione fisica posta in essere in danno del [OSCURATO:PERSONA], che, come si è visto, non risulta dimostrata. Il giudice di appello, del resto, ha escluso la possibilità di configurare la circostanza attenuante della provocazione sulla base di un duplice rilievo, in quanto, da un lato, non appare definibile in termini di fatto ingiusto la protesta, sebbene vibrata, dell'Hassen, con cui quest'ultimo ha stigmatizzato il chiasso proveniente dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] dopo la mezzanotte, che gli impediva di riposare; dall'altro, ove anche si volesse considerare ingiusta tale condotta, essa non consentirebbe comunque il riconoscimento della circostanza attenuante invocata dalla difesa, perché determinata dal comportamento ingiusto altrui. Tale conclusione appare del tutto conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, a partire dal consolidato insegnamento, secondo cui ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377). E tale non può certo considerarsi la serrata protesta con cui, nel caso in esame, la persona offesa pretendeva, piuttosto, il rispetto della regola di convivenza sociale che impone di non turbare la quiete pubblica in orario notturno. Del pari fondato è il secondo argomento speso dalla corte territoriale, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito, con condivisibile affermazione, che la circostanza attenuante della provocazione non può essere riconosciuta in favore di chi abbia a sua volta provocato con il proprio pregresso comportamento la reazione della persona offesa del reato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7573 del 26/01/2010, Rv. 246291). Non da ultimo va evidenziato come costante nella giurisprudenza della Suprema Corte sia l'approdo interpretativo, alla luce del quale al fine della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799). Sicché, a differenza di quanto eccepito dal ricorrente, nessuna lacuna, manifesta illogicità o contraddittorietà si rinviene nella motivazione con cui la corte di appello ha disatteso la richiesta difensiva sul punto, poiché l'affermazione, su cui si concentra l'attenzione dell'imputato, del giudice di primo grado, secondo il quale appare plausibile che l'Hassen "abbia tenuto per primo un atteggiamento aggressivo e ipoteticamente maleducato", rivolgendosi "in modo verbalmente aggressivo nei confronti dei presenti", non consente di superare l'evidente sproporzione tra la risposta, che ha compromesso l'integrità fisica della persona offesa, e il preteso "fatto ingiusto".6. In ordine al terzo motivo di ricorso, non vi è dubbio che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dal Gabrieli, in assenza di un difensore, consacrate nel verbale del 7.9.2016, non potevano essere utilizzate a suo carico, in quanto, come rilevato dal ricorrente, egli in tale data avrebbe dovuto essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, poiché la querela sporta dall'Hassen in data antecedente (il 5.9.2016), conteneva dichiarazioni accusatorie non solo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ma anche a carico del Gabrieli. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, pur se è stato disposto il giudizio abbreviato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 34512 del 29/04/2009, Rv. 245226). La denunciata violazione di legge, in cui, peraltro, è incorsa la stessa corte territoriale, nella parte della motivazione in cui sottolinea come sia stato lo stesso Gabrieli ad ammettere, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, di avere colpito con un pugno in testa la persona offesa (cfr. p. 5), integra un errore di diritto, che va censurato, ai sensi dell'art. 619, c.p.p., non assumendo, tuttavia, un valore tale da inficiare l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Quest'ultima, infatti, come evidenziato dallo stesso giudice di appello, trova il suo fondamento nelle dichiarazioni accusatorie contenute nella querela presentata dall'Hassen (oltre che, si può aggiungere, in quelle, in precedenza indicate, rese dalla vicina di casa Moratelli), pienamente utilizzabili, conformemente al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (cfr. Cass., Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, Rv. 277965; Cass., Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831). Sotto questo profilo il motivo di ricorso appare, in realtà, inammissibile, poiché, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). 7. Manifestamente infondato appare l'ultimo motivo di ricorso, avendo correttamente la corte territoriale motivato il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente, evidenziando l'assenza di elementi in grado di giustificarla, posto che l'imputato, pur essendo incensurato, "non ha mostrato il minimo segno di resipiscenza per una aggressione gratuita e anche vile portata in due contro una persona inerme". Tale assunto trova il conforto della giurisprudenza di legittimità, che, in diverse occasioni, ha sottolineato come ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133, c.p.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, sicché deve ritenersi giustificato il rigetto dell'istanza di conversione, che ritenga, come nel caso in esame, la pena pecuniaria inadeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, in presenza di un comportamento violento (cfr. Cass., Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011 Rv. 249717; Cass., Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876). A fronte della congrua motivazione sul punto della corte territoriale, l'imputato svolge rilievi di puro merito, che inficiano il motivo di un ulteriore profilo di inammissibilità. 8. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.