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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07335/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez.

Dist. di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, postulando da una parte un'indebita rivalutazione del compendio probatorio e dall'altra una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Or l I ni Angel ie.astanzo DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, postulando da una parte un'indebita rivalutazione del compendio probatorio e dall'altra una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Or l I ni Angel ie.astanzo DEPOS
Sentenza Cassazione n. 07335/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris