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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14809/2026

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persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1729 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4028/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 96/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma,in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. perl’accertamento del diritto a differenze retributive scaturenti dalrapporto di lavoro subordinato intercorso maggio 2008 – giugno2014.2.

La Corte territoriale – per quel che interessa – ha rilevato ladecadenza della lavoratrice dalla facoltà di impugnare l’atto diconciliazione stipulato con il datore di lavoro a gennaio 2011, inquanto dalla cessazione del rapporto di lavoro (23.6.2014) allanotifica del ricorso giudiziale (29.1.2025, primo atto, di naturarecettizia, di impugnazione della conciliazione) era decorso untermine superiore a 6 mesi come previsto dall’art. 2113 c.c.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la lavoratricecon due motivi.

La società resiste con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Premesso che non ricorre una ipotesi di pronuncia c.d. doppiaconforme, la ricorrente, con i due motivi di ricorso, denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1366, 1965, 2113 c.c. 410 e 411 c.p.c.avendo, la Corte territoriale, soprasseduto all’accertamento, infatto, della natura (quale transazione o rinunzia) dellaconciliazione stipulata, nel gennaio 2011, dalle parti, posto chel’uso stereotipato di frasi svincolate dalla pretesa res litigiosa nonconsente di sussumere l’atto negoziale nel modello dellatransazione o della rinunzia.

Comunque, posto che la Corte diappello sembra accreditare una ipotesi di fondatezza dei motivi diappello proposti dalla lavoratrice (avverso la sentenza delNumero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/2026Tribunale che aveva ritenuto valida la transazione), la rNiucmoerror dei nratcceo lta generale 14809/2026Data pubblicazione 18/05/2026reitera i profili di invalidità della transazione per mancanza di unaeffettiva e concreta assistenza sindacale.2.

I motivi sono inammissibili.3.

Della questione (relativa alla qualificazione giuridicadell’accordo stipulato tra le parti nel gennaio 2011) non vi è traccianella sentenza impugnata, ne' la ricorrente indica in alcun modose, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stataeventualmente riproposta in grado di appello.3.1.

Invero, la sentenza impugnata, da una parte, riassumebrevemente il contenuto della sentenza di primo grado rilevandoche la conciliazione tra le parti è stata ritenuta valida in quanto(fra gli altri indici) si dava atto dell’avvenuta informazione dellalavoratrice in ordine alle “conseguenze abdicative” dellasottoscrizione (pag. 3 della sentenza impugnata); dall’altra,riassume i motivi di appello della lavoratrice (pag. 2), tra i qualinon appare la questione della natura dell’atto sottoscritto dalleparti.3.2.

In tema questa Corte ha ripetutamente affermato che "nelgiudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione dinuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione chepostulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dalgiudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbianoformato oggetto di gravame o di tempestiva e ritualecontestazione nel giudizio di appello" (v.

Cass. n. 9812/2002,Cass. n. 13819/1999).

Nel contempo è stato anche precisato che"nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichiun accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegareNumero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/2026l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice dNui mmeroe dri irtacoc,o lta generale 14809/2026Data pubblicazione 18/05/2026indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare exactis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel meritola questione stessa" (v.

Cass. n. 12571/2013; Cass. n.1435/2013; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2331/2003, Cass. n.9336/2001).3.3.

Orbene nel caso in esame la ricorrente lamenta in questa sedel’assenza dei requisiti tipici di una transazione (o di una rinunzia)di cui all’art. 2113 c.c. ma nulla specifica in ordine ad una chiarae precisa proposizione della questione in primo grado e dellariproposizione della relativa questione in appello (precisazioneche, vieppiù, si imponeva, a fronte della ricognizione, pacifica, daparte della sentenza impugnata delle conseguenze abdicative,dunque con valore di rinunzia, dell’atto di conciliazione).3.4.

Questa Corte ha affermato che il lavoratore ha l’onere diimpugnare l’accordo transattivo che, a suo avviso, non integri néuna rinunzia né una transazione e tale verifica si risolve in unaccertamento di merito (da effettuare sulla basedell'interpretazione del documento o per il concorso di altrespecifiche circostanze desumibili "aliunde") che deve indagare lavolontà del lavoratore di abdicare o di transigere a dirittideterminati od obiettivamente determinabili e con il coscienteintento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Cass. n.9160/2022).4.

La censura relativa ai profili di invalidità della conciliazionesindacale sono assorbiti.5.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spesedi lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91c.p.c.Numero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/20266.

Sussistono i presupposti processuali per il versamentoN, udmaer op dai rratcceo lta generale 14809/2026Data pubblicazione 18/05/2026della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre adeuro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 14809/2026Data pubblicazione 18/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1729 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4028/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 96/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma,in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. perl’accertamento del diritto a differenze retributive scaturenti dalrapporto di lavoro subordinato intercorso maggio 2008 – giugno2014.2. La Corte territoriale – per quel che interessa – ha rilevato ladecadenza della lavoratrice dalla facoltà di impugnare l’atto diconciliazione stipulato con il datore di lavoro a gennaio 2011, inquanto dalla cessazione del rapporto di lavoro (23.6.2014) allanotifica del ricorso giudiziale (29.1.2025, primo atto, di naturarecettizia, di impugnazione della conciliazione) era decorso untermine superiore a 6 mesi come previsto dall’art. 2113 c.c.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la lavoratricecon due motivi. La società resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Premesso che non ricorre una ipotesi di pronuncia c.d. doppiaconforme, la ricorrente, con i due motivi di ricorso, denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1366, 1965, 2113 c.c. 410 e 411 c.p.c.avendo, la Corte territoriale, soprasseduto all’accertamento, infatto, della natura (quale transazione o rinunzia) dellaconciliazione stipulata, nel gennaio 2011, dalle parti, posto chel’uso stereotipato di frasi svincolate dalla pretesa res litigiosa nonconsente di sussumere l’atto negoziale nel modello dellatransazione o della rinunzia. Comunque, posto che la Corte diappello sembra accreditare una ipotesi di fondatezza dei motivi diappello proposti dalla lavoratrice (avverso la sentenza delNumero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/2026Tribunale che aveva ritenuto valida la transazione), la rNiucmoerror dei nratcceo lta generale 14809/2026Data pubblicazione 18/05/2026reitera i profili di invalidità della transazione per mancanza di unaeffettiva e concreta assistenza sindacale.2. I motivi sono inammissibili.3. Della questione (relativa alla qualificazione giuridicadell’accordo stipulato tra le parti nel gennaio 2011) non vi è traccianella sentenza impugnata, ne' la ricorrente indica in alcun modose, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stataeventualmente riproposta in grado di appello.3.1. Invero, la sentenza impugnata, da una parte, riassumebrevemente il contenuto della sentenza di primo grado rilevandoche la conciliazione tra le parti è stata ritenuta valida in quanto(fra gli altri indici) si dava atto dell’avvenuta informazione dellalavoratrice in ordine alle “conseguenze abdicative” dellasottoscrizione (pag. 3 della sentenza impugnata); dall’altra,riassume i motivi di appello della lavoratrice (pag. 2), tra i qualinon appare la questione della natura dell’atto sottoscritto dalleparti.3.2. In tema questa Corte ha ripetutamente affermato che "nelgiudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione dinuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione chepostulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dalgiudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbianoformato oggetto di gravame o di tempestiva e ritualecontestazione nel giudizio di appello" (v. Cass. n. 9812/2002,Cass. n. 13819/1999). Nel contempo è stato anche precisato che"nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichiun accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegareNumero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/2026l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice dNui mmeroe dri irtacoc,o lta generale 14809/2026Data pubblicazione 18/05/2026indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare exactis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel meritola questione stessa" (v. Cass. n. 12571/2013; Cass. n.1435/2013; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2331/2003, Cass. n.9336/2001).3.3. Orbene nel caso in esame la ricorrente lamenta in questa sedel’assenza dei requisiti tipici di una transazione (o di una rinunzia)di cui all’art. 2113 c.c. ma nulla specifica in ordine ad una chiarae precisa proposizione della questione in primo grado e dellariproposizione della relativa questione in appello (precisazioneche, vieppiù, si imponeva, a fronte della ricognizione, pacifica, daparte della sentenza impugnata delle conseguenze abdicative,dunque con valore di rinunzia, dell’atto di conciliazione).3.4. Questa Corte ha affermato che il lavoratore ha l’onere diimpugnare l’accordo transattivo che, a suo avviso, non integri néuna rinunzia né una transazione e tale verifica si risolve in unaccertamento di merito (da effettuare sulla basedell'interpretazione del documento o per il concorso di altrespecifiche circostanze desumibili "aliunde") che deve indagare lavolontà del lavoratore di abdicare o di transigere a dirittideterminati od obiettivamente determinabili e con il coscienteintento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Cass. n.9160/2022).4. La censura relativa ai profili di invalidità della conciliazionesindacale sono assorbiti.5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spesedi lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91c.p.c.Numero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/20266. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoN, udmaer op dai rratcceo lta generale 14809/2026Data pubblicazione 18/05/2026della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre adeuro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 3353/2022Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 14809/2026Data pubblicazione 18/05/2026
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