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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36353/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.

A. R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di due sentenze divenute irrevocabili, una per rapine commesse con l'uso di una pistola, arma comune da sparo, l'altra per detenzione di munizionamento di arma da guerra, cioè di un caricatore completo di colpi per fucile mitragliatore kalashnikov.

2. Con ordinanza del 4 settembre 2021, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare, fra l'altro, sia la vicinanza temporale fra i reati, sia che tutte le rapine erano state commesse con pistole e che il caricatore non poteva che essere finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

1.2. È stato stabilito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.

Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

1.3. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso congrua sintetica motivazione, poiché ha spiegato che dal testo delle pronunce di condanna - come già ricordato, una per rapine commesse con l'uso di una pistola, arma comune da sparo, l'altra per detenzione di munizionamento di arma da guerra, cioè di un caricatore completo di colpi per fucile mitragliatore kalashnikov - non emergono elementi suscettibili di rivelare un unico disegno criminoso, tali da far ritenere che all'epoca della commissione del primo dei reati accertati il prevenuto avesse già pianificato la commissione dei successivi reati ai fini del conseguimento di un ipotetico obiettivo unitario.

1.4. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il ricorso, invece, mira ad offrire una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. A. R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di due sentenze divenute irrevocabili, una per rapine commesse con l'uso di una pistola, arma comune da sparo, l'altra per detenzione di munizionamento di arma da guerra, cioè di un caricatore completo di colpi per fucile mitragliatore kalashnikov. 2. Con ordinanza del 4 settembre 2021, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare, fra l'altro, sia la vicinanza temporale fra i reati, sia che tutte le rapine erano state commesse con pistole e che il caricatore non poteva che essere finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). 1.2. È stato stabilito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.3. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso congrua sintetica motivazione, poiché ha spiegato che dal testo delle pronunce di condanna - come già ricordato, una per rapine commesse con l'uso di una pistola, arma comune da sparo, l'altra per detenzione di munizionamento di arma da guerra, cioè di un caricatore completo di colpi per fucile mitragliatore kalashnikov - non emergono elementi suscettibili di rivelare un unico disegno criminoso, tali da far ritenere che all'epoca della commissione del primo dei reati accertati il prevenuto avesse già pianificato la commissione dei successivi reati ai fini del conseguimento di un ipotetico obiettivo unitario. 1.4. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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