CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 25202/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 4035/2023 avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 28101/2024, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.09.2025 dal [OSCURATO:PERSONA], che ha nominato sé stesso in sostituzione del precedente relatore, assente per impedimento; rilevato che è stata sollecitata la correzione di ufficio dell’errore materiale dell’ordinanza n. 28101/2024 di questa Corte, con riferimento all’indicazione, nel dispositivo, del Ministero della Giustizia quale intimato soccombente condannato al pagamento delle spese processuali, in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; ritenuto che l’istanza del ricorrente offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione dell’errore materiale, poiché, effettivamente, come emerge dagli atti e dall’intestazione stessa del provvedimento (v. pag. 1), la parte intimata è il Ministero dell’Economia e delle Finanze e non il Ministero della Giustizia, come erroneamente indicato nella parte motiva (v. pagg. 2 e 3) e nel dispositivo; Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata, trattandosi di un mero refuso; visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 28101/2024 nel senso che a pag. 2 righi 2 e 3, a pag. 3 righi 3 e 13, nonché a pag. 7 nel terzo rigo del dispositivo, in luogo delle parole “Ministero della Giustizia” deve leggersi “Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^