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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 46248/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, per nuovo giudizio; lette per la ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'annullamento del decreto di sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod.proc pen. finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia in data 10.11.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 10 -quater d.lgs 74/2000 ed avente ad oggetto conto corrente bancario intestato alla predetta società.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce l'incompetenza territoriale del Giudice della misura in favore del Tribunale di Viterbo ovvero di Roma.

Argomenta che il Giudice competente per l'emissione della misura cautelare reale doveva essere individuato non nel Tribunale di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 18, comma 2 d.lgs 74/2000 ma in quello di Viterbo - quale luogo ove risiedeva all'epoca dei fatti ed aveva il domicilio fiscale il soggetto beneficiario della compensazione tributaria ritenuta illegittima - o, in alternativa, in quello di Roma - quale luogo dell'accertamento del reato da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma; erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 8 cod.proc.pen., la competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia, luogo di consumazione del reato a seguito dell'invio telematico dei mocl.F24 ad opera della consulente fiscale, difettando la prova di tale invio.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla esecuzione del provvedimento ablativo su beni intestati e nella disponibilità di soggetto diverso dall'indagato.

Argomenta che la res in sequestro era riconducibile a soggetto giuridico estraneo alle ipotesi di reato contestate; le condotte riguardavano l'indagata in proprio e non quale amministratore dell'ente; era, quindi, illegittimo il vincolo di indisponibilità sul conto corrente, in quanto la mera partecipazione dell'indagata alla compagine societaria, in qualità di legale rappresentante, era dato neutro e non poteva giustificarsi con la sussistenza di una delega ad operare sui conti correnti della società amministrata, in difetto di ulteriori elementi dimostrativi che l'indagata avesse gestito "pro domo sua" e non quale legale rappresentante della società.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo d.lgs.

Il comma 1 prevede che: "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato".

Il comma 2 stabilisce che "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato".

Infine, il comma 3 dispone che: "nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale".

Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali previste dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato.

Va, innanzitutto, osservato che è errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 d.lgs. n. 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comma 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli "previsti dal capo I del titolo II", essendo collocato nel capo

II. Il Tribunale ha perciò ritenuto applicabile l'art. 8 cod. proc. pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania (luogo rientrante nella competenza territoriale dell'A.G. di Civitavecchia), presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla G.d.F. di Ladispoli, in ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755).

Il Tribunale, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha, quindi, richiamato il principic di diritto, che va ribadito, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Rv. 260992).

Ciò significa che il luogo dell'accertamento va individuato nella sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare quando gli atti acquisiti e le informazioni raccolte non abbiano consentito contestualmente di apprezzare i risultati delle violazioni giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove„ affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa.

In applicazione di tale principio, il Tribunale ha correttamente osservato che, sebbene la documentazione sia stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati — e quindi accertati - dalla G.d.F. di Ladispoli (luogo rientrante nella competenza territoriale dell'A.G. di Civitavecchia), che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate a:tività investigative, ha redatto le informative di reato.

In definitiva, da tanto discende l'infondatezza della cloglianza difensiva, avendo il Tribunale del riesame correttamente individuato il giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 8 cod.proc.pen. 2.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Il Tribunale ha confermato il sequestro per equivalente sulla base della disponibilità, in capo a [OSCURATO:PERSONA] - indagata per il delitti° di cui agli artt. 81, 110 cod.pen, art 10-quater d.l.gs. n. 74 (capo 10 dell'imputazione provvisoria) - del conto corrente bancario intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., società di cui l'indagata è legale rappresentate; tale disponibilità è stata desunta dalla mera legittimazione ad operare sul predetto conto derivante dalla delega di cui la Marchetti risultava essere titolare e dalla circostanza che la stessa non aveva fornito elementi da cui desumere che la delega presentasse limitazioni inerenti all'esercizio della carica rivestita, richiamando sentenza n. 23046 del 2020 di questa Sezione.

Osserva il Collegio che la motivazione è errata in diritto.

Si evidenzia, in primo luogo, la non pertinenza della sentenza indicata dal Tribunale - ossia Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 -, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, si riferiva alla diversa ipotesi di sequestro di somme giacenti su un conto corrente intestato non a una società, di cui l'indagato era amministratore, bensì a una persona fisica, che, in quel caso, infatti, era il padre dell'indagato, il quale aveva rilasciato al figlio una delega ad operare sul conto senza limitazione alcuna.

Ciò chiarito, è costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep.28/04/2020, Rv. 279377).

Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della effettiva "disponibilità".

L'amministratore della società, infatti, è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la 5 n conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua "disponibilità" essendone, appunto, un mero gestore.

Come affermato da questa Corte, la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702).

Di conseguenza, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario accertare — e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa - la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società.

In altri termini, occorre individuare specifici elementi da cui logicamente desumere che, attraverso la delega, il soggetto indagato, nella veste di amministratore di una società estranea agli illeciti penali in contestazione, abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari per finalità del tutto estranee alla normale attività gestionale della società, come, ad esempio, prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, o, ancora, eseguendo operazioni avulse dal perseguimento dell'oggetto sociale.

In tal senso, Sez. 3, n. 23039 del 01/07/2020, Sala, non massinnata, che ha affermato la necessità della verifica in concreto nell'ipotesi in cui il denaro sottoposto a sequestro era della persona giuridica, estranea al reato, mentre indagato era l'amministratore della società della società estranea al reato, con delega ad operare sui conti correnti della società.

Nello stesso senso, anche Sez. 3, n. 36549 del 29 aprile 2022, GL Costruzioni, non massimata.

Nella vicenda in esame, sovrapponibile a quelle appena richiamate, il Tribunale del riesame non ha esaminato i rapporti tra la società e l'indagata e le modalità di gestione, da parte di quest'ultima, delle somme depositate sul conto corrente della società: elementi che, invece, devono esse-e scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato, il cui legale rappresentante sia indagato per reati di natura fiscale.3.

L'ordinanza impugnata, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, per nuovo giudizio; lette per la ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'annullamento del decreto di sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod.proc pen. finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia in data 10.11.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 10 -quater d.lgs 74/2000 ed avente ad oggetto conto corrente bancario intestato alla predetta società. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce l'incompetenza territoriale del Giudice della misura in favore del Tribunale di Viterbo ovvero di Roma. Argomenta che il Giudice competente per l'emissione della misura cautelare reale doveva essere individuato non nel Tribunale di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 18, comma 2 d.lgs 74/2000 ma in quello di Viterbo - quale luogo ove risiedeva all'epoca dei fatti ed aveva il domicilio fiscale il soggetto beneficiario della compensazione tributaria ritenuta illegittima - o, in alternativa, in quello di Roma - quale luogo dell'accertamento del reato da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma; erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 8 cod.proc.pen., la competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia, luogo di consumazione del reato a seguito dell'invio telematico dei mocl.F24 ad opera della consulente fiscale, difettando la prova di tale invio. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla esecuzione del provvedimento ablativo su beni intestati e nella disponibilità di soggetto diverso dall'indagato. Argomenta che la res in sequestro era riconducibile a soggetto giuridico estraneo alle ipotesi di reato contestate; le condotte riguardavano l'indagata in proprio e non quale amministratore dell'ente; era, quindi, illegittimo il vincolo di indisponibilità sul conto corrente, in quanto la mera partecipazione dell'indagata alla compagine societaria, in qualità di legale rappresentante, era dato neutro e non poteva giustificarsi con la sussistenza di una delega ad operare sui conti correnti della società amministrata, in difetto di ulteriori elementi dimostrativi che l'indagata avesse gestito "pro domo sua" e non quale legale rappresentante della società. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo d.lgs. Il comma 1 prevede che: "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Il comma 2 stabilisce che "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Infine, il comma 3 dispone che: "nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale". Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali previste dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato. Va, innanzitutto, osservato che è errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 d.lgs. n. 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comma 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli "previsti dal capo I del titolo II", essendo collocato nel capo II. Il Tribunale ha perciò ritenuto applicabile l'art. 8 cod. proc. pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania (luogo rientrante nella competenza territoriale dell'A.G. di Civitavecchia), presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla G.d.F. di Ladispoli, in ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755). Il Tribunale, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha, quindi, richiamato il principic di diritto, che va ribadito, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Rv. 260992). Ciò significa che il luogo dell'accertamento va individuato nella sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare quando gli atti acquisiti e le informazioni raccolte non abbiano consentito contestualmente di apprezzare i risultati delle violazioni giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove„ affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha correttamente osservato che, sebbene la documentazione sia stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati — e quindi accertati - dalla G.d.F. di Ladispoli (luogo rientrante nella competenza territoriale dell'A.G. di Civitavecchia), che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate a:tività investigative, ha redatto le informative di reato. In definitiva, da tanto discende l'infondatezza della cloglianza difensiva, avendo il Tribunale del riesame correttamente individuato il giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 8 cod.proc.pen. 2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Il Tribunale ha confermato il sequestro per equivalente sulla base della disponibilità, in capo a [OSCURATO:PERSONA] - indagata per il delitti° di cui agli artt. 81, 110 cod.pen, art 10-quater d.l.gs. n. 74 (capo 10 dell'imputazione provvisoria) - del conto corrente bancario intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., società di cui l'indagata è legale rappresentate; tale disponibilità è stata desunta dalla mera legittimazione ad operare sul predetto conto derivante dalla delega di cui la Marchetti risultava essere titolare e dalla circostanza che la stessa non aveva fornito elementi da cui desumere che la delega presentasse limitazioni inerenti all'esercizio della carica rivestita, richiamando sentenza n. 23046 del 2020 di questa Sezione. Osserva il Collegio che la motivazione è errata in diritto. Si evidenzia, in primo luogo, la non pertinenza della sentenza indicata dal Tribunale - ossia Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 -, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, si riferiva alla diversa ipotesi di sequestro di somme giacenti su un conto corrente intestato non a una società, di cui l'indagato era amministratore, bensì a una persona fisica, che, in quel caso, infatti, era il padre dell'indagato, il quale aveva rilasciato al figlio una delega ad operare sul conto senza limitazione alcuna. Ciò chiarito, è costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep.28/04/2020, Rv. 279377). Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della effettiva "disponibilità". L'amministratore della società, infatti, è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la 5 n conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua "disponibilità" essendone, appunto, un mero gestore. Come affermato da questa Corte, la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702). Di conseguenza, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario accertare — e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa - la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società. In altri termini, occorre individuare specifici elementi da cui logicamente desumere che, attraverso la delega, il soggetto indagato, nella veste di amministratore di una società estranea agli illeciti penali in contestazione, abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari per finalità del tutto estranee alla normale attività gestionale della società, come, ad esempio, prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, o, ancora, eseguendo operazioni avulse dal perseguimento dell'oggetto sociale. In tal senso, Sez. 3, n. 23039 del 01/07/2020, Sala, non massinnata, che ha affermato la necessità della verifica in concreto nell'ipotesi in cui il denaro sottoposto a sequestro era della persona giuridica, estranea al reato, mentre indagato era l'amministratore della società della società estranea al reato, con delega ad operare sui conti correnti della società. Nello stesso senso, anche Sez. 3, n. 36549 del 29 aprile 2022, GL Costruzioni, non massimata. Nella vicenda in esame, sovrapponibile a quelle appena richiamate, il Tribunale del riesame non ha esaminato i rapporti tra la società e l'indagata e le modalità di gestione, da parte di quest'ultima, delle somme depositate sul conto corrente della società: elementi che, invece, devono esse-e scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato, il cui legale rappresentante sia indagato per reati di natura fiscale.3. L'ordinanza impugnata, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di R
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