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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 1985

Cassazione n. 05835/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26428/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per anni 1 e mesi 8 come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, nonché l'omessa individuazione delle prescrizioni concretamente applicabili, avendo il giudice rimesso ogni determinazione al magistrato di sorveglianza; che sono inammissibili entrambi i motivi di ricorso, avendo la giurisprudenza precisato cher «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni dettate per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento» (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Senatore, Rv. 287261); che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26428/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per anni 1 e mesi 8 come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, nonché l'omessa individuazione delle prescrizioni concretamente applicabili, avendo il giudice rimesso ogni determinazione al magistrato di sorveglianza; che sono inammissibili entrambi i motivi di ricorso, avendo la giurisprudenza precisato cher «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni dettate per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento» (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Senatore, Rv. 287261); che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 05835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris