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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24275/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2617 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 187/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 531/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27589/2022Numero sezionale 2617/20261.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenNzumae rno .d i raccolta generale 24275/2026Data pubblicazione 30/07/2026187/2022 depositata in data 26/05/2022 con la quale la Cortedi Appello di L’Aquila, sezione lavoro, ha respinto il gravameproposto dal Caresta avverso la sentenza del Tribunale deL’Aquila dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stata respintal’opposizione svolta dal professionista avverso avviso diaddebito notificato dall’INPS per iscrizione di ufficio allagestione separata; con la medesima sentenza di appello inquesta sede impugnata la Corte territoriale ha accolto l’appelloproposto dall’INPS circa il governo del regime sanzionatoriooperato dal Tribunale riconoscendo ipotesi di omissionepiuttosto che di evasione contributiva.2.

L’INPS si è costituito in giudizio con controricorso chiedendoil rigetto dell’impugnazione.3.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa conla quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio perintervenuta rottamazione dei carichi pendenti.4.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 26/05/2026.Ragioni della decisione:1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lettera a) e b) dellalegge 388/2000 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c..2.

Va rilevato, in via preliminare, che la parte ricorrentecon la memoria depositata in data 13/11/2023 ha rinunciatoal ricorso, ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazionequater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n.197/2022) eha depositato: a) la determinazione delle somme dovute daparte della Agenzia delle entrate; b) il pagamento della primadelle rate dovute nei termini di legge.

Di seguito il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27589/2022ha depositato il pagamento delle rate con scadenza successiva Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 24275/2026alla prima, fino alla undicesima di diciotto.Data pubblicazione 30/07/20263.

L’art.1 comma 236, secondo periodo, della leggen.197/2022 prevede che: «L'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionerevoca la sospensione su istanza di una delle parti».4.

Nel caso in esame non risulta provato il pagamentointegrale delle somme determinate dalla Agenzia delle entratema di undici rate dovute.5.

Giova però rilevare che, con precipuo riferimento allaestinzione del giudizio, a far tempo dallo 02/08/2025 è entratoin vigore l’art.12 bis del d.l. n.84/2025 (recante: «Norma diinterpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi aseguito di definizione agevolata»): «Il secondo periodo delcomma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione diadesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unicarata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore,della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazioneNumero registro generale 27589/2022prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n.

Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 24275/2026197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), delData pubblicazione 30/07/2026citato decreto legge n. 202 del 2024 e della documentazione6.

Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame eper l’effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presuppostiper la declaratoria di estinzione del giudizio ex art.12-bis deld.l. n.84/2025 (cfr. Cass.14/09/2025 n.25163).7.

Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, inmancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regolagenerale stabilita dall’art.310 ultimo comma cod. proc. civ.,secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno acarico delle parti che le hanno anticipate».

Non vi è dunqueluogo a pronunciare sulle spese processuali.8.

La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilitàdell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, checonsegue alle sole declaratorie di infondatezza nel meritoovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.MLa Cortedichiara estinto il giudizio,nulla sulle spese.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile, del 26 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2617 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 187/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 531/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27589/2022Numero sezionale 2617/20261. L’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenNzumae rno .d i raccolta generale 24275/2026Data pubblicazione 30/07/2026187/2022 depositata in data 26/05/2022 con la quale la Cortedi Appello di L’Aquila, sezione lavoro, ha respinto il gravameproposto dal Caresta avverso la sentenza del Tribunale deL’Aquila dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stata respintal’opposizione svolta dal professionista avverso avviso diaddebito notificato dall’INPS per iscrizione di ufficio allagestione separata; con la medesima sentenza di appello inquesta sede impugnata la Corte territoriale ha accolto l’appelloproposto dall’INPS circa il governo del regime sanzionatoriooperato dal Tribunale riconoscendo ipotesi di omissionepiuttosto che di evasione contributiva.2. L’INPS si è costituito in giudizio con controricorso chiedendoil rigetto dell’impugnazione.3. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa conla quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio perintervenuta rottamazione dei carichi pendenti.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 26/05/2026.Ragioni della decisione:1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lettera a) e b) dellalegge 388/2000 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c..2. Va rilevato, in via preliminare, che la parte ricorrentecon la memoria depositata in data 13/11/2023 ha rinunciatoal ricorso, ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazionequater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n.197/2022) eha depositato: a) la determinazione delle somme dovute daparte della Agenzia delle entrate; b) il pagamento della primadelle rate dovute nei termini di legge. Di seguito il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27589/2022ha depositato il pagamento delle rate con scadenza successiva Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 24275/2026alla prima, fino alla undicesima di diciotto.Data pubblicazione 30/07/20263. L’art.1 comma 236, secondo periodo, della leggen.197/2022 prevede che: «L'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ealla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionerevoca la sospensione su istanza di una delle parti».4. Nel caso in esame non risulta provato il pagamentointegrale delle somme determinate dalla Agenzia delle entratema di undici rate dovute.5. Giova però rilevare che, con precipuo riferimento allaestinzione del giudizio, a far tempo dallo 02/08/2025 è entratoin vigore l’art.12 bis del d.l. n.84/2025 (recante: «Norma diinterpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi aseguito di definizione agevolata»): «Il secondo periodo delcomma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione diadesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unicarata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore,della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazioneNumero registro generale 27589/2022prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 24275/2026197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), delData pubblicazione 30/07/2026citato decreto legge n. 202 del 2024 e della documentazione6. Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame eper l’effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presuppostiper la declaratoria di estinzione del giudizio ex art.12-bis deld.l. n.84/2025 (cfr. Cass.14/09/2025 n.25163).7. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, inmancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regolagenerale stabilita dall’art.310 ultimo comma cod. proc. civ.,secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno acarico delle parti che le hanno anticipate». Non vi è dunqueluogo a pronunciare sulle spese processuali.8. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilitàdell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, checonsegue alle sole declaratorie di infondatezza nel meritoovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.MLa Cortedichiara estinto il giudizio,nulla sulle spese.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile, del 26 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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