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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 36796/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Genova in data 31.5.2017, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena dell'arresto per mesi sei e dell'ammenda per Euro 4000,00.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 2 cod.pen., 25 comma 2 Cost., 442 comma 2 cod.proc.pen. come modificato dalla

I. 23 giugno 2017 n. 103 per non avere i giudici di merito applicato retroattivamente il trattamento penale più favorevole introdotto dalla

I. n. 103 del 2017 che nel modificare il comma 2 dell'art. 442 cod.proc.pen. ha previsto la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato in misura pari alla metà, anziché un terzo nel caso di contravvenzioni.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che sulla questione oggetto della censura, a seguito della rimessione con Sez. 4, n. 46024/21, Savini, le S.U. con decisione n. 2519 del 31.3.2021 hanno statuito che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso.

Orbene, ciò premesso, nel caso in esame la questione non è stata dedotta con i motivi di appello né in sede di conclusioni nel giudizio di appello.

Ne deriva pertanto l'inammissibilità del ricorso.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisa il 10.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Genova in data 31.5.2017, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena dell'arresto per mesi sei e dell'ammenda per Euro 4000,00. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 2 cod.pen., 25 comma 2 Cost., 442 comma 2 cod.proc.pen. come modificato dalla I. 23 giugno 2017 n. 103 per non avere i giudici di merito applicato retroattivamente il trattamento penale più favorevole introdotto dalla I. n. 103 del 2017 che nel modificare il comma 2 dell'art. 442 cod.proc.pen. ha previsto la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato in misura pari alla metà, anziché un terzo nel caso di contravvenzioni. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che sulla questione oggetto della censura, a seguito della rimessione con Sez. 4, n. 46024/21, Savini, le S.U. con decisione n. 2519 del 31.3.2021 hanno statuito che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso. Orbene, ciò premesso, nel caso in esame la questione non è stata dedotta con i motivi di appello né in sede di conclusioni nel giudizio di appello. Ne deriva pertanto l'inammissibilità del ricorso.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisa il 10.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente M
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