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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10496/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22964-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] viTTIMAN; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1763/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per gli anni 2007 e 2008; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del Consorzio affermando che è irrilevante la trascrizione del perimetro di contribuenza; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24642 del 2018, pur convenendo sulla irrilevanza della trascrizione del perimetro di contribuenza, faceva rilevare che, nella fattispecie, mancando un piano generale di bonifica regolarmente approvato, restava a carico dell'Ente consortile l'onus probandi relativo all'avvenuta esecuzione delle opere e sul corrispondente vantaggio arrecato al fondo della parte contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio confermava la decisione della la [OSCURATO:PERSONA] affermando che l'ente consortile si è limitato a produrre una relazione su interventi effettuati nell'intorno di 1000 metri dal punto di interesse che, con assoluta evidenza, non solo pecca di genericità ma non consente in alcun modo di ritenere provato il vantaggio diretto e specifico che dovrebbe essere arrecato al fondo gravato dal contributo.

Ric. 2020 n. 22964 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza il consorzio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il consorzio denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio ex n. 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., sul presupposto degli artt. 860 cod. civ. e 10 del R.D. n. 215 del 1933 in ordine alla prova del beneficio e sulla valutazione e sussistenza dello stesso, in quanto la sentenza impugnata erroneamente ritiene che i lavori svolti non costituiscano prova del beneficio.

Considerato che la parte ricorrente ha depositato istanza, datata 28 gennaio 2022, di rinuncia al giudizio, con adesione della controparte anche per quanto riguarda la compensazione delle spese di lite.

Ritenuto che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia (Cass. n. 26844 del 2021) e che deve disporsi la compensazione delle spese come da concorde richiesta delle parti.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu Ric. 2020 n. 22964 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 26228 del 2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 febl7raio 2022.

Il P sid nte DEPOSITATO 11,2 C ,",‘CELLERIA 3 1 MAR 2022 oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22964-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] viTTIMAN; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1763/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per gli anni 2007 e 2008; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del Consorzio affermando che è irrilevante la trascrizione del perimetro di contribuenza; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24642 del 2018, pur convenendo sulla irrilevanza della trascrizione del perimetro di contribuenza, faceva rilevare che, nella fattispecie, mancando un piano generale di bonifica regolarmente approvato, restava a carico dell'Ente consortile l'onus probandi relativo all'avvenuta esecuzione delle opere e sul corrispondente vantaggio arrecato al fondo della parte contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio confermava la decisione della la [OSCURATO:PERSONA] affermando che l'ente consortile si è limitato a produrre una relazione su interventi effettuati nell'intorno di 1000 metri dal punto di interesse che, con assoluta evidenza, non solo pecca di genericità ma non consente in alcun modo di ritenere provato il vantaggio diretto e specifico che dovrebbe essere arrecato al fondo gravato dal contributo. Ric. 2020 n. 22964 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza il consorzio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il consorzio denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio ex n. 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., sul presupposto degli artt. 860 cod. civ. e 10 del R.D. n. 215 del 1933 in ordine alla prova del beneficio e sulla valutazione e sussistenza dello stesso, in quanto la sentenza impugnata erroneamente ritiene che i lavori svolti non costituiscano prova del beneficio. Considerato che la parte ricorrente ha depositato istanza, datata 28 gennaio 2022, di rinuncia al giudizio, con adesione della controparte anche per quanto riguarda la compensazione delle spese di lite. Ritenuto che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia (Cass. n. 26844 del 2021) e che deve disporsi la compensazione delle spese come da concorde richiesta delle parti. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu Ric. 2020 n. 22964 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 26228 del 2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febl7raio 2022. Il P sid nte DEPOSITATO 11,2 C ,",‘CELLERIA 3 1 MAR 2022 oggi,
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