CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha accolto solo parzialmente l'istanza di misure alternative; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si limitano a censurare il giudizio del Tribunale di sorveglianza senza riuscire ad individuare tratti di manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che anzi è dotata di coerenza logica nella parte in cui ha ritenuto di disporre la misura alternativeún Italia, e non in Slovenia, atteso che il condannato si trovava già in misura alternativa (detenzione domiciliare) che stava scontando in Italia in un appartamento in affitto in Cordovado e con autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso una ditta con ambito di svolgimento dell'attività anche in provincia di Treviso e Venezia, esperienza di misura alternativa che sarebbe stata interrotta dal trasferimento a Maribor presso l'abitazione del figlio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura ind