CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24207/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Bari, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della misura della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di anni diciotto di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di assise di appello del 28 giugno 2021, divenuta definitiva, in ordine ai reati di omicidio e violazione della legge sulle armi, commessi nel 2008. Il Tribunale di sorveglianza, ritenuta la gravità dei fatti accertati (commessi nei confronti del cognato per motivi di gelosia), ha evidenziato la necessità di procedere a un ulteriore periodo di osservazione del condannato, attraverso la fruizione di permessi premio, non sussistendo ancora le condizioni per l'applicazione di un'ampia misura alternativa alla detenzione, anche considerando la partecipazione attiva dell'interessato ai disordini avvenuti il 9 marzo 2020 all'interno del carcere di Foggia (condotta che aveva determinato il suo trasferimento nell'Istituto penitenziario di Larino). Le relazioni di sintesi, così come quelle dell'UEPE e delle Forze dell'ordine, infatti, prevedevano l'accesso 'ai soli permessi premio, come accertato anche dal precedente Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che, con ordinanza del 2 febbraio 2021, aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione, ritenendo necessaria una progressione graduale, da attuare con la previa fruizione di permessi premio. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva depositata, dalla quale si evinceva che il condannato aveva fruito di numerosi periodi di liberazione anticipata, elemento sintomatico dell'evolversi della sua personalità verso modelli socialmente adeguati. Il giudice di merito, inoltre, si sarebbe limitato a richiamare il precedente provvedimento del 2 febbraio 2021, omettendo di considerare che, dalle relazioni delle Forze dell'ordine e dalla relazione di sintesi acquisita - contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato - non si evincevano elementi ostativi alla concessione delle misure richieste, avendo il detenuto continuato a mantenere una buona condotta nel tempo. Secondo il ricorrente, infine, l'episodio del 9 marzo 2020, da solo, non era idoneo a giustificare il rigetto delle richieste, in considerazione del fatto che tali condotte trovavano il loro fondamento nell'emergenza pandemica nazionale che, in quel periodo storico, aveva destabilizzato gli ambienti detentivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. 1.1. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, così come ha avuto particolare rilievo nel caso in esame, nella condotta carceraria, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra, sicché il giudizio negativo in ordine alla partecipazione attiva ai disordini del 9 marzo 2020 all'interno del carcere di Foggia costituisce un argomento estremamente significativo nel discorso argomentativo del provvedimento impugnato, che quindi è manifestamente esente dai vizi denunciati. 1.2. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde inoltre ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario. In definitiva, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). Il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto che hanno permesso, come nel caso di specie, il riconoscimento di alcuni periodi di liberazione anticipata, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato di omicidio doloso e violazione della legge sulle armi commessi nel 2018 siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere (in tal senso, tra le altre, si è espressa Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). A questo proposito, non può essere esaminata la censura del ricorrente che ha evidenziato che tale delitto è stato commesso con dolo d'impeto, atteso che siffatto apprezzamento consiste in una valutazione di merito, di per sé non consentita nel presente giudizio di legittimità. In definitiva, l'art. 47, comma 2, Ord. pen. permette l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale solo quando «si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del