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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12423/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27359-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 310/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. C.G.R. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma impugnando, per mezzo dell'intimazione di pagamento, due cartelle di pagamento, eccependo il difetto di notifica e la maturata decorrenza dei termini di prescrizione.

2. In primo grado il giudice accoglieva integralmente il ricorso, accertando il generale difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugnate e compensando integralmente le spese di lite.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente, che ne deduceva la parziale illegittimità nei soli limiti della compensazione delle spese di lite, e dall'Agenzia delle Entrate, che rilevava la regolarità della notifica di una delle cartelle di pagamento, prestando acquiescenza relativamente alla declaratoria di nullità dell'altra. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente eseguita la notifica della cartella di pagamento in esame a mezzo pec.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di un unico motivo di diritto.

L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.

Ric. 2020 n. 27359 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2-

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l' unico motivo di diritto la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/973, e dell'art. 60, commi 6 e 7, del D.P.R. 600/1973, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, commi 1 e 2, e 16, comma 2, del D.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, comma 2, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD-testo vigente), al pari degli artt. 16-ter del d.l. 179/2012 (conv. dalla

I. 221/2012) e 3-bis della

I. 53/84, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e/o 5 c.p.c.

Si sostiene che la CTR avrebbe errato nel dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, nonostante questa fosse stata inviata a mezzo pec proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco. 2.7 La causa,non ponendosi in termini dell'immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 gennaio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .5€PC,SiTATA (...› t?1 , APR 2022 Ric. 2020

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27359-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 310/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. C.G.R. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma impugnando, per mezzo dell'intimazione di pagamento, due cartelle di pagamento, eccependo il difetto di notifica e la maturata decorrenza dei termini di prescrizione. 2. In primo grado il giudice accoglieva integralmente il ricorso, accertando il generale difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugnate e compensando integralmente le spese di lite. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente, che ne deduceva la parziale illegittimità nei soli limiti della compensazione delle spese di lite, e dall'Agenzia delle Entrate, che rilevava la regolarità della notifica di una delle cartelle di pagamento, prestando acquiescenza relativamente alla declaratoria di nullità dell'altra. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente eseguita la notifica della cartella di pagamento in esame a mezzo pec. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di un unico motivo di diritto. L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso. Ric. 2020 n. 27359 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l' unico motivo di diritto la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/973, e dell'art. 60, commi 6 e 7, del D.P.R. 600/1973, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, commi 1 e 2, e 16, comma 2, del D.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, comma 2, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD-testo vigente), al pari degli artt. 16-ter del d.l. 179/2012 (conv. dalla I. 221/2012) e 3-bis della I. 53/84, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e/o 5 c.p.c. Si sostiene che la CTR avrebbe errato nel dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, nonostante questa fosse stata inviata a mezzo pec proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco. 2.7 La causa,non ponendosi in termini dell'immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 gennaio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .5€PC,SiTATA (...› t?1 , APR 2022 Ric. 2020
Sentenza Cassazione n. 12423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris