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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 38048/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/08/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa a ottenere una rideterminazione nel quantum della pena pecuniaria inflittagli con sentenza di applicazione di pena emessa dallo stesso Giudice in data 11 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2019.

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver ripercorso le tappe che avevano interessato la sostituzione della pena pecuniaria di cui si tratta a seguito di dichiarazione d'incostituzionalità con sentenza n. 28 del 2022, ritenuta la nuova istanza mera riproposizione di quella già decisa 11 17 maggio 2022, l'ha dichiarali; 07-- inammissibile con decreto de plano emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Bertello, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione deducendo la violazione ed errata applicazione dell'artt. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che, a fronte della prima istanza di sostituzione della pena detentiva, avanzata in conseguenza della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022, il giudice dell'esecuzione nell'accogliere l'istanza, preso atto dell'assenza di elementi obiettivi inerenti,condizioni economiche del condannato, aveva parametrato il quantum di pena in misura sensibilmente superiore al nuovo minimo di 75,00 euro (e, segnatamente, indicando la pena pecuniaria di 200,00 euro per giorno).

Con la seconda istanza, invece, attraverso l'allegazione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del condannato, si chiedeva una nuova e più favorevole quantificazione della pena.

La novità degli elementi allegati con l'ultima istanza impediva - giusta la tesi difensiva - che il giudice dell'esecuzione potesse procedere de plano.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è fondata per le ragioni che si espongono di seguito.2.

Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2.1.

L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolgtitcon la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo.

2.2. È canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso.

L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giunge però ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi.

E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione.

In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni «dedotte ed effettivamente decise» (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione.

2.3. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'allegazione con la nuova istanza di elementi nuovi, ovverosia non valutati ancorché preesistenti, costituiti dalle dichiarazioni dei redditi, è ostativa alla dichiarazione d'inammissibilità emessa ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).

4. Sulla scorta delle ragioni esposte il decreto impugnato dev'esser annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per nuovo giudizio.

In ordine al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1 n. 6117 del 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del giudice di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, in concreto, male esercitato.

Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale facendone dare avviso all'interessato e al difensore. 4 4- Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461) P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Gip del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/08/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa a ottenere una rideterminazione nel quantum della pena pecuniaria inflittagli con sentenza di applicazione di pena emessa dallo stesso Giudice in data 11 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2019. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver ripercorso le tappe che avevano interessato la sostituzione della pena pecuniaria di cui si tratta a seguito di dichiarazione d'incostituzionalità con sentenza n. 28 del 2022, ritenuta la nuova istanza mera riproposizione di quella già decisa 11 17 maggio 2022, l'ha dichiarali; 07-- inammissibile con decreto de plano emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2. Bertello, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione deducendo la violazione ed errata applicazione dell'artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che, a fronte della prima istanza di sostituzione della pena detentiva, avanzata in conseguenza della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2022, il giudice dell'esecuzione nell'accogliere l'istanza, preso atto dell'assenza di elementi obiettivi inerenti,condizioni economiche del condannato, aveva parametrato il quantum di pena in misura sensibilmente superiore al nuovo minimo di 75,00 euro (e, segnatamente, indicando la pena pecuniaria di 200,00 euro per giorno). Con la seconda istanza, invece, attraverso l'allegazione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del condannato, si chiedeva una nuova e più favorevole quantificazione della pena. La novità degli elementi allegati con l'ultima istanza impediva - giusta la tesi difensiva - che il giudice dell'esecuzione potesse procedere de plano. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata per le ragioni che si espongono di seguito.2. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2.1. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolgtitcon la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. 2.2. È canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso. L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giunge però ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi. E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione. In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni «dedotte ed effettivamente decise» (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione. 2.3. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'allegazione con la nuova istanza di elementi nuovi, ovverosia non valutati ancorché preesistenti, costituiti dalle dichiarazioni dei redditi, è ostativa alla dichiarazione d'inammissibilità emessa ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 3. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475). 4. Sulla scorta delle ragioni esposte il decreto impugnato dev'esser annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per nuovo giudizio. In ordine al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1 n. 6117 del 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen. Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del giudice di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, in concreto, male esercitato. Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale facendone dare avviso all'interessato e al difensore. 4 4- Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461) P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Gip del