CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Era contestato nel titolo cautelare emesso a carico del richiedente di avere illecitamente detenuto, in concorso con il Sudano, sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Da tali fatti il richiedente era assolto in via definitiva con sentenza del Tribunale di Enna del 18/1/2022. La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto di individuare in atti una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a carico di questi. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'articolo 314 cod. proc. pen. Dopo avere richiamato in sintesi la vicenda processuale, la difesa ha evidenziato come il Tribunale del riesame avesse annullato l'ordinanza genetica emessa a carico del ricorrente per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ultimate le indagini, il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente, il quale decideva di definire la propria posizione allo stato degli atti con rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Enna, con sentenza del 18 gennaio 2022, assolveva il ricorrente per non avere commesso il fatto. La Corte d'appello, nel ritenere infondata la domanda, ha incentrato l'intera motivazione sul convincimento che il ricorrente fosse coinvolto in affari illeciti riguardanti la cessione di sostanze stupefacenti e che la condotta tenuta dal medesimo fosse stata gravemente colposa, suscettibile di svolgere un ruolo sinergico nell'adozione della misura a suo carico. In proposito ha posto in rilievo le frequentazioni con il cugino Sudano ed il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse prestato a custodire personalmente una consistente somma di danaro, consapevole della sua provenienza illecita, al fine di evitare il rischio di eventuali controlli di polizia. Gli elementi indicati in motivazione sono i medesimi valorizzati impropriamente dal giudice della cautela per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di elementi che, anche in assenza di dichiarazioni a discolpa, non potevano consentire l'adozione della misura cautelare nei confronti del ricorrente. Gli atti di indagine davano conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse appropriato del denaro di Sudano, ma in alcun modo era emersa prova che fosse stato posto in essere qualunque atto finalizzato, anche solo astrattamente, all'acquisto di sostanze stupefacenti. Il tribunale del riesame, per tali ragioni, aveva ordinato la scarcerazione del ricorrente per carenza assoluta di gravi indizi. Precipitosa è stata la valutazione del giudice della cautela, il quale, pur avendo la possibilità di comprendere per tabulas che nessuna condotta qualificabile ex articolo 73 d.P.R. 309/90 fosse desumibile dalle emergenze del procedimento, emetteva l'ordinanza cautelare. L'abnormità dell'errore di valutazione commesso dal G.i.p. è tale da non apparire scusabile: anche ammesso che [OSCURATO:PERSONA] gravitasse in circuiti delinquenziali operanti nel settore degli stupefacenti, non vi erano elementi per applicare la misura. La giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe ha spiegato che, nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dell'indagato anche soltanto al fine di determinare il quantum indennizzabile. Pure ammettendo che la condotta del ricorrente potesse essere valutata come colposa, nondimeno doveva ritenersi carente il requisito della causalità; non viene dunque in rilievo nel caso in esame il profilo della colpa del ricorrente. Il G.i.p., in sede cautelare, avrebbe dovuto prendere atto, senza bisogno di particolari verifiche, che i fatti non potevano essere inquadrati nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90. In tema di riparazione dell'errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall'articolo 314 cod. proc. pen. deve avere causato l'errore e non semplicemente concorso alla sua verificazione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La difesa si duole, pur non citando esplicitamente l'istituto, della mancata considerazione da parte del giudice della riparazione della riconducibilità della richiesta di riparazione nell'ambito dell'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art 314 cod. proc. pen., che disciplina la cd. "ingiustizia formale". Ed invero, nel ricorso si evidenzia come il titolo cautelare a carico del ricorrente fosse stato annullato dal Tribunale del riesame per carenza di gravità indiziaria. Si fa poi riferimento al consolidato indirizzo giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite D'Ambrosio (sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663), secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale generale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, non può concretamente esplicarsi nei casi in cui sia stata accertata l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura. 3. La questione, come prospettata nei termini sopra illustrati, tuttavia, non era stata offerta all'attenzione dei giudici di merito nella richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, benchè si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, è ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, delimitando anche il campo valutativo del giudice adito. Ne consegue che la richiesta tesa a fare valere la sola ipotesi di ingiustizia sostanziale, originariamente rivolta alla Corte d'appello, non può determinare un successivo ampliamento della domanda, con argomentazioni valide a supportare il diverso profilo della ingiustizia formale attraverso il ricorso per cassazione. Si vuole con ciò rimarcare come le ragioni di doglianza poste a fondamento del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, riguardanti l'ipotesi della c.d. ingiustizia formale (art. 314, comma 2, cod. proc. pen.) abbiano carattere di novità, non essendo stata tematizzata la questione in sede di richiesta d'indennizzo. La mancata considerazione da parte del Giudice della riparazione degli aspetti evidenziati nel ricorso non sono ascrivibili ad un vizio motivazionale: si tratta, infatti, di aspetti legittimamente non considerati dai Giudici di merito, non investiti della questione nella domanda. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr