CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 16 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 28 settembre 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione alla mancata ammissione di una prova testimoniale richiesta, nonché in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 7-9): l'escussione del teste non era indispensabile ai fini della decisione, stante l'assenza di riferimenti alla dimora dell'imputato nella dichiarazione dello stesso; la deposizione del teste Polini dimostra la partecipazione attiva dell'imputato al confezionamento e alla cessione della sostanza; le affermazioni rese dai due coimputati in ordine alla presenza dell'Admouni nell'abitazione sono contraddittorie ed il carattere non occasionale della stessa emerge da una serie di elementi, quali la presenza immotivata di fototessere dell'imputato nel cassetto di un comodino e di oggetti di abbigliamento in tutte le tre camere, compatibili con entrambi gli imputati. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos