CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso- che contestano la responsabilità dell'imputato e la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura (a loro volta estremamente generici come non manca di rilevare la Corte di appello) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 1-3 su primo punto e pag. 4 su secondo); Considerato che il terzo motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena o della pena sostitutiva, è inedito e intrinsecamente generico, poiché non illustra quali elementi specifici, in tesi pretermessi, avrebbero consentito l'applicazione dei benefici richiesti; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso