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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 13749/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 801/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – e contro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Curatore dell'Eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Donno; – intimato – avverso l’ordinanza n. 27605/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 29 ottobre 2019 R.G.N. 6438/2018; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il fatto e le questioni trattate sono così descritti nell’ordinanza impugnata, per quanto ancora di essi rileva in questa sede.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] affidò, nel 1994, alla impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutrice, ed all'Ing. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore, i lavori di rifacimento di due suoi immobili, uno sito a Maglie (LE) e l'altro a Lecce.

Secondo la ricostruzione del Cottardo, già nel 1996 si erano manifestati vizi di costruzione dell'immobile, che egli assume di avere tempestivamente denunciato ai due predetti suoi incaricati.

Questi ultimi negarono di doverne rispondere, così che il Cottardo iniziò un'azione per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla erronea esecuzione dei lavori.

L'ing.

Chirilli eccepì la decadenza dal termine di denuncia dei vizi e propose domanda riconvenzionale per conseguire il saldo del pagamento dei lavori.

Il tribunale accolse la domanda dell'attore e rigettò invece quella riconvenzionale.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 La decisione venne impugnata sia dal Chirilli, che dagli eredi del Siciliano, nel frattempo deceduto.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza non definitiva, ritenne che, per l'immobile di Lecce, il Cottardo era decaduto dalla domanda.

Dopo aver rinnovato la c.t.u., rigettò anche le altre domande, ed accolse l'appello incidentale del direttore dei lavori riconoscendo in suo favore il saldo richiesto con la domanda riconvenzionale.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tutti ritenuti infondati dalla S.C. che ha conseguentemente rigettato l’impugnazione condannando il ricorrente alle spese.

2. Per la revocazione di tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., con due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso.

3. In vista dell’odierna udienza pubblica, il ricorrente ha depositato istanza di discussione orale ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; ha inoltre depositato memoria difensiva.

Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di revocazione il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; violazione del principio del giusto processo; motivazione illogica e contraddittoria».

Il motivo investe l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso per cassazione.

1.1. Con esso, secondo quanto si ricava dalla ordinanza impugnata, il ricorrente aveva lamentato vizio di ultrapetizione, deducendo che il direttore dei lavori non aveva riproposto con l'appello l'eccezione di decadenza e che, quindi, il giudice di secondo grado non doveva occuparsene.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.2. La S.C. ha ritenuto infondata tale doglianza, esponendo al riguardo la seguente motivazione: «a parte ogni rilievo circa l'autosufficienza del motivo, nella sentenza di appello si dà atto che l'appellante (ing.

Chirilli) con il primo motivo ha espressamente impugnato il capo di decisione di primo grado relativo alla decadenza.

«In particolare, si dà atto che il motivo di appello censura la pronuncia di primo grado proprio per avere escluso la decadenza dall'azione, per tardiva denuncia dei vizi, rispetto ai quali il direttore dei lavori non aveva fatto alcuna ammissione di responsabilità (pagina 6 della sentenza impugnata).

Risulta dunque che l'eccezione di decadenza, fatta in primo grado, è stata riproposta con il primo motivo di appello».

1.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di Cassazione ha «omesso di decidere la questione di cui al primo motivo di ricorso principale (nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 1, 4 e 5 cod. proc. civ.) e nel contempo, per una "svista" processuale, ha ritenuto che l'appellante avesse impugnato la sentenza del Tribunale anche in ordine alla sollevata eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria contro di lui proposta, lì dove invece il Chirilli aveva censurato detta sentenza del Giudice di prime cure per avere riconosciuto la sussistenza del rapporto professionale anche per i lavori eseguiti sull'immobile sito a Lecce».

2. Il motivo è inammissibile.

Occorre anzitutto rilevare l’eccentricità e la estraneità all’ambito del ricorso per revocazione, ex art. 391-bis cod. proc. civ., come noto consentito solo per «errore di fatto ai sensi dell’art. 395 numero 4)», dei riferimenti in rubrica a vizi in procedendo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., violazione del principio del giusto processo) e a fortiori di quello al vizio di «motivazione illogica e contraddittoria», non più deducibile peraltro, come noto, nemmeno come motivo di ricorso per F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Mette conto al riguardo precisare che l’omessa pronuncia su uno o più motivi del ricorso per cassazione può rilevare quale vizio revocatorio (e non quale error in procedendo per inosservanza dell’art.112 cod. proc. civ.) solo se e in quanto frutto di errore percettivo (circa la materiale esistenza del motivo di impugnazione) e non di violazione del dovere decisorio.

3. Al netto di tali impropri riferimenti, deve per il resto osservarsi che la censura è inammissibile e comunque manifestamente infondata.

3.1. Sotto il primo profilo devesi, infatti, rilevare che il ricorrente, nel prospettare un vizio di omessa pronuncia (da parte della S.C.) sulla denuncia di ultrapetizione (in cui sarebbe incorsa la corte d’appello), pretende che lo stesso possa ricavarsi direttamente dall’esame dall’atto di appello (di cui riporta ampio stralcio), senza dire però dove e in che termini, con riferimento a tale atto, il vizio di ultrapetizione fosse stato evocato nel ricorso.

È appena il caso di precisare che il vizio revocatorio dedotto ha e non può che avere quali termini di raffronto, da un lato, il provvedimento impugnato, dall’altro il motivo di ricorso.

Di quest’ultimo però il ricorrente poco o nulla dice se non che era stato denunciato vizio di ultrapetizione, senza però indicarne il supporto argomentativo.

E per vero, posto che è pacifico che una eccezione di decadenza era stata effettivamente proposta in appello (lo si ricava dalla trascrizione di pag. 7 dell’atto di appello che lo stesso odierno ricorrente propone alle pagg. 13-14 del ricorso per revocazione), sarebbe stato tanto più necessario illustrare il motivo con il quale si era denunciato con il ricorso per cassazione che il giudice d’appello, nell’accogliere quella eccezione, era incorso in ultrapetizione.

Il ricorrente invece sposta la prospettiva censoria direttamente sul raffronto tra sentenza e motivo d’appello, come se si trattasse qui di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.2. È comunque del tutto evidente anche l’infondatezza della doglianza.

Come emerge dal testo della ordinanza qui impugnata e dalla esposizione che lo stesso ricorrente ne fa, trascrivendone anche alcuni brani, la S.C. ha preso specificamente in esame il motivo del ricorso per cassazione, il primo, con il quale si denunciava vizio di ultrapetizione.

Non vi è dunque margine alcuno perché abbia a prospettarsi vizio di omessa pronuncia nella prospettiva revocatoria sopra precisata.

3.3. L’ubi consistam della censura è, però, in realtà un’altra e ne palesa ulteriormente l’inammissibilità.

A ben vedere il ricorrente non lamenta (né può farlo) che la S.C. non abbia pronunciato sul motivo che denunciava vizio di ultrapetizione, ma che abbia malamente «individuato» l’«oggetto» di tale motivo.

Illuminante in tal senso il passaggio argomentativo svolto nel ricorso per revocazione qui in esame, a pag. 15, ultimo cpv., là dove egli sostiene: «… è certo che l'errore revocatorio in cui può incorrere la corte di legittimità nella lettura degli atti interni al giudizio può riguardare non solo la identificazione del motivo di ricorso, nella sua unitarietà e completezza, come nella specie, ma anche l'individuazione dell'oggetto cui attiene l'impugnazione …» (enfasi nel testo del ricorso).

In tale impostazione della censura si radica altra ragione della sua inammissibilità.

Fermo il dirimente rilievo di inammissibilità cui sopra, dato dal fatto che il ricorrente nemmeno indica se e come avesse in ricorso F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Va in proposito rammentato che, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti — con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini — e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Cass. Sez.

U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451).

Nella stessa direzione, ed in termini ancora più pertinenti alla fattispecie in esame, è stato ulteriormente precisato che «l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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U. 27/11/2019 n. 31032).

Nei termini sopra descritti la doglianza si appalesa priva dei requisiti predetti ed estranea all’ambito revocatorio.

3.4. Può ancora soggiungersi che, con l’inciso «a parte ogni rilievo circa l’autosufficienza del motivo», anteposto alla motivazione qui censurata, la S.C. sembra anche aver individuato ulteriore ed autonomo fondamento giustificativo della declaratoria di inammissibilità.

Se, come sembra a questo Collegio, in tal senso potesse intendersi quell’inciso, ne deriverebbe ovviamente anche la non decisività dell’errore revocatorio prospettato.

4. Con il secondo motivo — intitolato «violazione e falsa applicazione dell'art. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.». — il ricorrente censura la ordinanza oggetto di revocazione per «violazione degli artt. 1988 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte di cassazione ritenuto che il Chirilli avesse impugnato la sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto congruo il compenso già percepito, tenendo conto della diligenza prestata nello svolgimento dell'attività professionale» (questa la sintesi che del motivo viene testualmente proposta a pag. 3 del ricorso in esame).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.1. Riguardo ad esso così si legge nell’ordinanza impugnata: «il ricorrente aveva denunciato violazione dell'art. 1988 cod. civ. e 112 cod. proc. civ..

Secondo la sua prospettazione, il giudice di primo grado aveva decurtato l'onorario spettante al direttore dei lavori, in ragione dei vizi riscontrati.

Il giudice di appello, invece, ha riformato tale statuizione ritenendo che l'onorario spettasse comunque e che residuava un saldo di 4 mila euro, in ragione del fatto che era stato, in primo grado, lo stesso ricorrente ad ammettere di dovere ancora 8 milioni di lire.

Ciò avrebbe deciso il giudice di appello senza che vi fosse motivo di impugnazione sul punto».

4.2. La S.C. ha ritenuto infondato il motivo con la seguente motivazione: «… a parte ogni questione in ordine alla autosufficienza del motivo, risulta dalla sentenza impugnata con il settimo e l'ottavo motivo di appello, [che] il direttore dei lavori ha contestato il capo di sentenza che non gli riconosceva, rigettando la sua riconvenzionale, alcuna ulteriore somma a titolo di saldo (pagina 16 della sentenza).

«Il che dimostra che invece v'era uno specifico motivo di appello sul diritto dell'ing.

Chirilli al pagamento della somma residua.

«Che poi tale somma fosse dovuta è stato correttamente aggiunto dal giudice di appello dalla circostanza che, in primo grado, lo stesso ricorrente aveva ammesso di dovere ancora 8 milioni.

«Questa dichiarazione ha tutti gli estremi della ricognizione di debito (non necessariamente, come assume il ricorrente, deve trattarsi di confessione).

«E del resto, non come confessione, ma come riconoscimento di debito è stata intesa dal giudice di appello, il quale ne ha tratto la conclusione che spettava al debitore dichiarante dimostrare il F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 contrario».

4.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di cassazione «per una evidente “svista" processuale, ha affermato che il Chirilli avesse impugnato la sentenza con la quale il Giudice di primo grado aveva riconosciuto per compenso dell'attività svolta lire 30.000.000 nonostante il Cottardo avesse riconosciuto in sede di interrogatorio formale che il compenso pattuito fosse pari a lire 38.000.000».

Argomenta che «per vero il fatto storico dell'entità del compenso pattuito per l'attività professionale era fuori discussione; le ragioni che avevano indotto il tribunale a ridurre quel compenso erano da ricercare nell'accertata negligenza del professionista nello svolgimento dell'attività professionale.

«Non essendo mai stata impugnata la sentenza del tribunale sul punto, la corte territoriale è incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la Corte di cassazione, con la ordinanza soggetta a revocazione, per un errore percettivo stante la dichiarazione del Cottardo (riconoscimento di debito) avrebbe correttamente condannato il predetto Cottardo al pagamento di tale somma.

«È di palmare evidenza che non era in contestazione il compenso convenuto tra le parti, bensì il quantum spettante in considerazione della "diligenza" prestata dal professionista nello svolgimento del mandato conferitogli».

5. Il motivo è inammissibile.

Esclusa anche in tal caso ogni rilevanza nella presente sede della prospettazione, peraltro neppure illustrata, di un error in iudicando (per asserita violazione dell’art. 1988 cod. civ.), quanto al resto devono ripetersi considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza.

Non si riesce anzitutto a comprendere, né viene chiaramente indicato, su quale fatto ricadrebbe l’errore percettivo o la «svista processuale», nella quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione:F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 l’avere il Chirilli proposto motivo d’appello sui compensi? L’avere egli proposto tale motivo d’appello con un certo contenuto piuttosto che un altro? L’avere il Cottardo riconosciuto il debito? L’esistenza di un giudicato interno sulla non spettanza del maggior compenso in ragione dell’accertato inesatto adempimento della prestazione professionale (ipotesi questa, comunque, estranea al novero dei vizi deducibili in questa sede atteso che, in essa, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto: Cass. 20/06/2017, n. 15346; 30/12/2011, n. 30245)? Anche in tal caso sembra poi sostenersi che l’ordinanza, in parte qua, avrebbe statuito su un motivo non proposto.

Il ricorrente omette però di riportare il contenuto del motivo di ricorso (il quarto) al quale è riferita la doglianza e affida l’argomentazione censoria solo alla generica considerazione che «non era in contestazione il compenso convenuto tra le parti, bensì il quantum spettante in considerazione della "diligenza" prestata dal professionista nello svolgimento del mandato conferitogli»: contestazione del tutto inconferente in chiave revocatoria una volta che non si indichi, nel rispetto degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il dato fattuale la cui erronea percezione (non interpretazione) avrebbe determinato il giudizio in tesi estraneo al tema devoluto.

6. Anche in tal caso comunque può rilevarsi, ad abundantiam, la non decisività della censura, alla luce del rilievo, anche sul punto in questione anteposto nell’ordinanza in questione, che sembra evidenziare l’esistenza di profili di non autosufficienza del ricorso.

7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, Data pubblicazione 02/05/2022 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 801/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – e contro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Curatore dell'Eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Donno; – intimato – avverso l’ordinanza n. 27605/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 29 ottobre 2019 R.G.N. 6438/2018; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il fatto e le questioni trattate sono così descritti nell’ordinanza impugnata, per quanto ancora di essi rileva in questa sede. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] affidò, nel 1994, alla impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutrice, ed all'Ing. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore, i lavori di rifacimento di due suoi immobili, uno sito a Maglie (LE) e l'altro a Lecce. Secondo la ricostruzione del Cottardo, già nel 1996 si erano manifestati vizi di costruzione dell'immobile, che egli assume di avere tempestivamente denunciato ai due predetti suoi incaricati. Questi ultimi negarono di doverne rispondere, così che il Cottardo iniziò un'azione per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla erronea esecuzione dei lavori. L'ing. Chirilli eccepì la decadenza dal termine di denuncia dei vizi e propose domanda riconvenzionale per conseguire il saldo del pagamento dei lavori. Il tribunale accolse la domanda dell'attore e rigettò invece quella riconvenzionale.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 La decisione venne impugnata sia dal Chirilli, che dagli eredi del Siciliano, nel frattempo deceduto. La Corte di appello di Lecce, con sentenza non definitiva, ritenne che, per l'immobile di Lecce, il Cottardo era decaduto dalla domanda. Dopo aver rinnovato la c.t.u., rigettò anche le altre domande, ed accolse l'appello incidentale del direttore dei lavori riconoscendo in suo favore il saldo richiesto con la domanda riconvenzionale. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tutti ritenuti infondati dalla S.C. che ha conseguentemente rigettato l’impugnazione condannando il ricorrente alle spese. 2. Per la revocazione di tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., con due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. 3. In vista dell’odierna udienza pubblica, il ricorrente ha depositato istanza di discussione orale ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; ha inoltre depositato memoria difensiva. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di revocazione il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; violazione del principio del giusto processo; motivazione illogica e contraddittoria». Il motivo investe l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso per cassazione. 1.1. Con esso, secondo quanto si ricava dalla ordinanza impugnata, il ricorrente aveva lamentato vizio di ultrapetizione, deducendo che il direttore dei lavori non aveva riproposto con l'appello l'eccezione di decadenza e che, quindi, il giudice di secondo grado non doveva occuparsene.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 1.2. La S.C. ha ritenuto infondata tale doglianza, esponendo al riguardo la seguente motivazione: «a parte ogni rilievo circa l'autosufficienza del motivo, nella sentenza di appello si dà atto che l'appellante (ing. Chirilli) con il primo motivo ha espressamente impugnato il capo di decisione di primo grado relativo alla decadenza. «In particolare, si dà atto che il motivo di appello censura la pronuncia di primo grado proprio per avere escluso la decadenza dall'azione, per tardiva denuncia dei vizi, rispetto ai quali il direttore dei lavori non aveva fatto alcuna ammissione di responsabilità (pagina 6 della sentenza impugnata). Risulta dunque che l'eccezione di decadenza, fatta in primo grado, è stata riproposta con il primo motivo di appello». 1.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di Cassazione ha «omesso di decidere la questione di cui al primo motivo di ricorso principale (nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 1, 4 e 5 cod. proc. civ.) e nel contempo, per una "svista" processuale, ha ritenuto che l'appellante avesse impugnato la sentenza del Tribunale anche in ordine alla sollevata eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria contro di lui proposta, lì dove invece il Chirilli aveva censurato detta sentenza del Giudice di prime cure per avere riconosciuto la sussistenza del rapporto professionale anche per i lavori eseguiti sull'immobile sito a Lecce». 2. Il motivo è inammissibile. Occorre anzitutto rilevare l’eccentricità e la estraneità all’ambito del ricorso per revocazione, ex art. 391-bis cod. proc. civ., come noto consentito solo per «errore di fatto ai sensi dell’art. 395 numero 4)», dei riferimenti in rubrica a vizi in procedendo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., violazione del principio del giusto processo) e a fortiori di quello al vizio di «motivazione illogica e contraddittoria», non più deducibile peraltro, come noto, nemmeno come motivo di ricorso per F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 cassazione. Mette conto al riguardo precisare che l’omessa pronuncia su uno o più motivi del ricorso per cassazione può rilevare quale vizio revocatorio (e non quale error in procedendo per inosservanza dell’art.112 cod. proc. civ.) solo se e in quanto frutto di errore percettivo (circa la materiale esistenza del motivo di impugnazione) e non di violazione del dovere decisorio. 3. Al netto di tali impropri riferimenti, deve per il resto osservarsi che la censura è inammissibile e comunque manifestamente infondata. 3.1. Sotto il primo profilo devesi, infatti, rilevare che il ricorrente, nel prospettare un vizio di omessa pronuncia (da parte della S.C.) sulla denuncia di ultrapetizione (in cui sarebbe incorsa la corte d’appello), pretende che lo stesso possa ricavarsi direttamente dall’esame dall’atto di appello (di cui riporta ampio stralcio), senza dire però dove e in che termini, con riferimento a tale atto, il vizio di ultrapetizione fosse stato evocato nel ricorso. È appena il caso di precisare che il vizio revocatorio dedotto ha e non può che avere quali termini di raffronto, da un lato, il provvedimento impugnato, dall’altro il motivo di ricorso. Di quest’ultimo però il ricorrente poco o nulla dice se non che era stato denunciato vizio di ultrapetizione, senza però indicarne il supporto argomentativo. E per vero, posto che è pacifico che una eccezione di decadenza era stata effettivamente proposta in appello (lo si ricava dalla trascrizione di pag. 7 dell’atto di appello che lo stesso odierno ricorrente propone alle pagg. 13-14 del ricorso per revocazione), sarebbe stato tanto più necessario illustrare il motivo con il quale si era denunciato con il ricorso per cassazione che il giudice d’appello, nell’accogliere quella eccezione, era incorso in ultrapetizione. Il ricorrente invece sposta la prospettiva censoria direttamente sul raffronto tra sentenza e motivo d’appello, come se si trattasse qui di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 decidere per la prima volta se sussistesse o meno il vizio di ultrapetizione della sentenza d’appello, in tal modo surrettiziamente quanto del tutto inammissibilmente sollecitando, omisso medio revocatorio, un nuovo giudizio di cassazione. 3.2. È comunque del tutto evidente anche l’infondatezza della doglianza. Come emerge dal testo della ordinanza qui impugnata e dalla esposizione che lo stesso ricorrente ne fa, trascrivendone anche alcuni brani, la S.C. ha preso specificamente in esame il motivo del ricorso per cassazione, il primo, con il quale si denunciava vizio di ultrapetizione. Non vi è dunque margine alcuno perché abbia a prospettarsi vizio di omessa pronuncia nella prospettiva revocatoria sopra precisata. 3.3. L’ubi consistam della censura è, però, in realtà un’altra e ne palesa ulteriormente l’inammissibilità. A ben vedere il ricorrente non lamenta (né può farlo) che la S.C. non abbia pronunciato sul motivo che denunciava vizio di ultrapetizione, ma che abbia malamente «individuato» l’«oggetto» di tale motivo. Illuminante in tal senso il passaggio argomentativo svolto nel ricorso per revocazione qui in esame, a pag. 15, ultimo cpv., là dove egli sostiene: «… è certo che l'errore revocatorio in cui può incorrere la corte di legittimità nella lettura degli atti interni al giudizio può riguardare non solo la identificazione del motivo di ricorso, nella sua unitarietà e completezza, come nella specie, ma anche l'individuazione dell'oggetto cui attiene l'impugnazione …» (enfasi nel testo del ricorso). In tale impostazione della censura si radica altra ragione della sua inammissibilità. Fermo il dirimente rilievo di inammissibilità cui sopra, dato dal fatto che il ricorrente nemmeno indica se e come avesse in ricorso F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 egli stesso illustrato il vizio di ultrapetizione in modo da evidenziare se e perché, da tale illustrazione, detta individuazione dell’oggetto del vizio di ultrapetizione avrebbe dovuto considerarsi univocamente evincibile, deve comunque rilevarsi che ciò di cui in tal modo si lamenta il ricorrente non può considerarsi errore percettivo (nel caso su un fatto processuale quale l’esistenza di un motivo di appello nella sua estrinseca esistenza), ma semmai errore di lettura e interpretazione del motivo. Va in proposito rammentato che, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti — con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini — e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451). Nella stessa direzione, ed in termini ancora più pertinenti alla fattispecie in esame, è stato ulteriormente precisato che «l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma primo, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» (Cass. Sez. U. 27/11/2019 n. 31032). Nei termini sopra descritti la doglianza si appalesa priva dei requisiti predetti ed estranea all’ambito revocatorio. 3.4. Può ancora soggiungersi che, con l’inciso «a parte ogni rilievo circa l’autosufficienza del motivo», anteposto alla motivazione qui censurata, la S.C. sembra anche aver individuato ulteriore ed autonomo fondamento giustificativo della declaratoria di inammissibilità. Se, come sembra a questo Collegio, in tal senso potesse intendersi quell’inciso, ne deriverebbe ovviamente anche la non decisività dell’errore revocatorio prospettato. 4. Con il secondo motivo — intitolato «violazione e falsa applicazione dell'art. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.». — il ricorrente censura la ordinanza oggetto di revocazione per «violazione degli artt. 1988 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte di cassazione ritenuto che il Chirilli avesse impugnato la sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto congruo il compenso già percepito, tenendo conto della diligenza prestata nello svolgimento dell'attività professionale» (questa la sintesi che del motivo viene testualmente proposta a pag. 3 del ricorso in esame).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Il motivo investe l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso per cassazione. 4.1. Riguardo ad esso così si legge nell’ordinanza impugnata: «il ricorrente aveva denunciato violazione dell'art. 1988 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.. Secondo la sua prospettazione, il giudice di primo grado aveva decurtato l'onorario spettante al direttore dei lavori, in ragione dei vizi riscontrati. Il giudice di appello, invece, ha riformato tale statuizione ritenendo che l'onorario spettasse comunque e che residuava un saldo di 4 mila euro, in ragione del fatto che era stato, in primo grado, lo stesso ricorrente ad ammettere di dovere ancora 8 milioni di lire. Ciò avrebbe deciso il giudice di appello senza che vi fosse motivo di impugnazione sul punto». 4.2. La S.C. ha ritenuto infondato il motivo con la seguente motivazione: «… a parte ogni questione in ordine alla autosufficienza del motivo, risulta dalla sentenza impugnata con il settimo e l'ottavo motivo di appello, [che] il direttore dei lavori ha contestato il capo di sentenza che non gli riconosceva, rigettando la sua riconvenzionale, alcuna ulteriore somma a titolo di saldo (pagina 16 della sentenza). «Il che dimostra che invece v'era uno specifico motivo di appello sul diritto dell'ing. Chirilli al pagamento della somma residua. «Che poi tale somma fosse dovuta è stato correttamente aggiunto dal giudice di appello dalla circostanza che, in primo grado, lo stesso ricorrente aveva ammesso di dovere ancora 8 milioni. «Questa dichiarazione ha tutti gli estremi della ricognizione di debito (non necessariamente, come assume il ricorrente, deve trattarsi di confessione). «E del resto, non come confessione, ma come riconoscimento di debito è stata intesa dal giudice di appello, il quale ne ha tratto la conclusione che spettava al debitore dichiarante dimostrare il F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 contrario». 4.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di cassazione «per una evidente “svista" processuale, ha affermato che il Chirilli avesse impugnato la sentenza con la quale il Giudice di primo grado aveva riconosciuto per compenso dell'attività svolta lire 30.000.000 nonostante il Cottardo avesse riconosciuto in sede di interrogatorio formale che il compenso pattuito fosse pari a lire 38.000.000». Argomenta che «per vero il fatto storico dell'entità del compenso pattuito per l'attività professionale era fuori discussione; le ragioni che avevano indotto il tribunale a ridurre quel compenso erano da ricercare nell'accertata negligenza del professionista nello svolgimento dell'attività professionale. «Non essendo mai stata impugnata la sentenza del tribunale sul punto, la corte territoriale è incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la Corte di cassazione, con la ordinanza soggetta a revocazione, per un errore percettivo stante la dichiarazione del Cottardo (riconoscimento di debito) avrebbe correttamente condannato il predetto Cottardo al pagamento di tale somma. «È di palmare evidenza che non era in contestazione il compenso convenuto tra le parti, bensì il quantum spettante in considerazione della "diligenza" prestata dal professionista nello svolgimento del mandato conferitogli». 5. Il motivo è inammissibile. Esclusa anche in tal caso ogni rilevanza nella presente sede della prospettazione, peraltro neppure illustrata, di un error in iudicando (per asserita violazione dell’art. 1988 cod. civ.), quanto al resto devono ripetersi considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza. Non si riesce anzitutto a comprendere, né viene chiaramente indicato, su quale fatto ricadrebbe l’errore percettivo o la «svista processuale», nella quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione:F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 l’avere il Chirilli proposto motivo d’appello sui compensi? L’avere egli proposto tale motivo d’appello con un certo contenuto piuttosto che un altro? L’avere il Cottardo riconosciuto il debito? L’esistenza di un giudicato interno sulla non spettanza del maggior compenso in ragione dell’accertato inesatto adempimento della prestazione professionale (ipotesi questa, comunque, estranea al novero dei vizi deducibili in questa sede atteso che, in essa, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto: Cass. 20/06/2017, n. 15346; 30/12/2011, n. 30245)? Anche in tal caso sembra poi sostenersi che l’ordinanza, in parte qua, avrebbe statuito su un motivo non proposto. Il ricorrente omette però di riportare il contenuto del motivo di ricorso (il quarto) al quale è riferita la doglianza e affida l’argomentazione censoria solo alla generica considerazione che «non era in contestazione il compenso convenuto tra le parti, bensì il quantum spettante in considerazione della "diligenza" prestata dal professionista nello svolgimento del mandato conferitogli»: contestazione del tutto inconferente in chiave revocatoria una volta che non si indichi, nel rispetto degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il dato fattuale la cui erronea percezione (non interpretazione) avrebbe determinato il giudizio in tesi estraneo al tema devoluto. 6. Anche in tal caso comunque può rilevarsi, ad abundantiam, la non decisività della censura, alla luce del rilievo, anche sul punto in questione anteposto nell’ordinanza in questione, che sembra evidenziare l’esistenza di profili di non autosufficienza del ricorso. 7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : I A N N E L L O E M I L I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 6 c e f c 0 0 4 b 3 a b d d e a 0 a 0 6 f b 0 1 c 2 5 4 5 2 Numero registro generale 801/2020 Numero sezionale 320/2022 Numero di raccolta generale 13749/2022 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, Data pubblicazione 02/05/2022 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C
Sentenza Cassazione n. 13749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris