Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13754/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 28 settembre 2018 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma il 27 febbraio 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 28 dicembre 2013, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a quattro motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. Con il primo motivo denuncia la - ritenuta - mancanza assoluta di motivazione quanto al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., diniego che la Corte di appello basa sulla gravità del fatto, con sottolineatura della condotta "zigzagante" dell'auto condotta dall'imputato.

La sentenza avrebbe ignorato le circostanze, segnalate con la memoria difensiva depositata il 28 settembre 2018, che l'imputato andava a bassa velocità e che è rimasto non dimostrato lo stato di ebrezza alcoolica, senza cenno al concreto disvalore dell'azione e trascurando che non vi è stata violenta o irriguardosa opposizione alla polizia giudiziaria; richiama al riguardo Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595, secondo cui «La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato».

Inoltre, non sarebbe legittimo il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente assume che non sarebbe stato provato che l'imputato abbia guidato in stato di ebbrezza e che la motivazione sarebbe basata solo sull'affermazione dell'attendibilità del dichiarante.

2.3. Con il terzo motivo censura mancanza o mera apparenza della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, che è basato sulla già disposta sospensione della patente riportata da Cantarini per condotte analoghe.2.4.

Denuncia, infine, carenza e non congruità della motivazione della non concessione della pena sospesa.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni.

Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Ciò con particolare riguardo al primo motivo di impugnazione, negando la Corte di appello l'applicabilità della invocata causa di non punibilità non già alla luce di circostanze direttamente relative al fatto contestato in sé ma in base ad una condotta di guida antecedente il rifiuto.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.

E' appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di medio è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 04/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eni [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].NpgLIERIA R 202Z [OSCURATO:PERSONA]( :[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P. [OSCURATO:PERSONA].A* CAnn..., f5i--o D-cu(e,_A-k. )3 3 -C-() k e 2) L9-P-A3Q- 9-z j/- 3 ,14).n„ -"kio e,.k\r»Q. \\ v.k.-,A&A, D \, unthÚ. (:)t e- )3 511 "04)44, cAkip. ‘U, ert.. luv}-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 28 settembre 2018 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma il 27 febbraio 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 28 dicembre 2013, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a quattro motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo denuncia la - ritenuta - mancanza assoluta di motivazione quanto al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., diniego che la Corte di appello basa sulla gravità del fatto, con sottolineatura della condotta "zigzagante" dell'auto condotta dall'imputato. La sentenza avrebbe ignorato le circostanze, segnalate con la memoria difensiva depositata il 28 settembre 2018, che l'imputato andava a bassa velocità e che è rimasto non dimostrato lo stato di ebrezza alcoolica, senza cenno al concreto disvalore dell'azione e trascurando che non vi è stata violenta o irriguardosa opposizione alla polizia giudiziaria; richiama al riguardo Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595, secondo cui «La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato». Inoltre, non sarebbe legittimo il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente assume che non sarebbe stato provato che l'imputato abbia guidato in stato di ebbrezza e che la motivazione sarebbe basata solo sull'affermazione dell'attendibilità del dichiarante. 2.3. Con il terzo motivo censura mancanza o mera apparenza della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, che è basato sulla già disposta sospensione della patente riportata da Cantarini per condotte analoghe.2.4. Denuncia, infine, carenza e non congruità della motivazione della non concessione della pena sospesa. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò con particolare riguardo al primo motivo di impugnazione, negando la Corte di appello l'applicabilità della invocata causa di non punibilità non già alla luce di circostanze direttamente relative al fatto contestato in sé ma in base ad una condotta di guida antecedente il rifiuto. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. E' appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di medio è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eni [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].NpgLIERIA R 202Z [OSCURATO:PERSONA]( :[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P. [OSCURATO:PERSONA].A* CAnn..., f5i--o D-cu(e,_A-k. )3 3 -C-() k e 2) L9-P-A3Q- 9-z j/- 3 ,14).n„ -"kio e,.k\r»Q. \\ v.k.-,A&A, D \, unthÚ. (:)t e- )3 511 "04)44, cAkip. ‘U, ert.. luv}-
Sentenza Cassazione n. 13754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris