CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 43719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, pronunciando su rinvio della Terza Sezione di questa Corte di legittimità, in riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 16 dicembre 2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca della confisca disposta nei confronti dell'imputato. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il reato di cui all'art. 416 cod. pen., oltre ai reati - fine relativi a violazioni del d.lgs n.74/2000, descritti ai capi da 16 a 41 della rubrica, riguardanti emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e omesso versamento IVA, occultamento e distruzione di documenti contabili. Con la sentenza rescindente, la Corte di Cassazione dichiarava la prescrizione dei reati contestati dai capi 16 a 41, annullando sul punto senza rinvio, e rimetteva alla Corte di merito per la valutazione dei motivi riguardanti il reato associativo. La Corte d'appello di Napoli rilevava il decorso del termine di prescrizione anche per il reato associativo, decidendo nel senso sopra esposto. 2. Ricorre per Cassazione il Costagliola per il tramite del difensore di fiducia. Con unico motivo deduce vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione di stile in ordine alla mancanza di elementi conducenti alla pronuncia di assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata aveva richiamato per relationem la motivazione della sentenza del GUP, ampiamente contestata con i motivi di appello. L'estraneità del Costagliola al reato associativo emergeva invece agevolmente dal mero esame delle condotte illecite descritte nei capi di imputazione contestati. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Devono essere richiamati i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273-5), secondo cui sulla causa di estinzione del reato per prescrizione può prevalere una più ampia formula di proscioglimento solo alla condizione che le circostanze che la giustificano emergano con evidenza, cioè in modo incontestabile, così che la valutazione appartenga al concetto di constatazione, immediata, «ictu oculi», piuttosto che a quello di apprezzamento, tale da necessitare di approfondimenti. 3. Nell'affermare detto il principio, la Sezioni Unite hanno rilevato come la soluzione fosse imposta dalla convergente analisi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 531, comma 1, cod. proc. pen., dai quali era dato desumere il limite alla prevalenza della causa estintiva e l'operatività del criterio in ogni stato e grado del processo. Inoltre si è osservato come convergessero nella medesima direzione sia le ragioni di economia processuale sia la salvaguardia del diritto di difesa, alla luce di quanto rilevato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 275 del 1990) in ordine alla riconducibilità al diritto di difesa della facoltà di rinunciare alla prescrizione. 4. Tanto premesso, con il motivo di ricorso si deduce che la Corte territoriale non sarebbe giunta alla " constatazione" dell'innocenza dell'imputato relativamente al reato associativo in quanto i giudici di merito avrebbero omesso di valutare che le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] erano" totalmente inattendibili o incongrue" e che il Costagliola avrebbe commesso solo due reati - fine nel 2006, mentre il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato coinvolto in trentatrè reati - fine commessi a partire dal 2004. 5. Si tratta di elementi di per sé non univoci e certamente privi di quei requisiti di chiarezza ed evidenza richiesti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte ai fini della pronuncia di assoluzione nel merito allorquando sia maturato il termine di prescrizione. 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 ottobre 2024 Il onsiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Lo es na ic ic