CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Crotone accoglieva parzialmente la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., riconoscendolo per le sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3 ed escludendolo per la decisione indicata al punto 4 del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Crotone, che dalla lettura della sentenza di cui al punto 4 del provvedimento impugnato, non si evinceva alcun elemento idoneo a correlare tale condotta illecita a «comportamenti maltrattanti o persecutori nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] [...], come invece sostenuto dalla difesa». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12