CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 37288/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che gli aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo nullità processuale, per essere l'udienza di sorveglianza stata celebrata in assenza del difensore di fiducia, legittimamente impedito a causa di documentato concomitante impegno professionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Secondo il più recente, e condivisibile, orientaménto di questa Corte di legittimità, l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purché documentato in ogni aspetto e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058-01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725-01; Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664-01; Sez. 1, n. 20020 del 22/06/2020, Bonelli, Rv. 279637-01; Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala, Rv. 279460-01). Sotto il profilo della idoneità di documentazione, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, rilevante ai sensi del menzionato 420-ter, comma 5, a condizione, tra l'altro, che il difensore rappresenti, con adeguata specificità, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01). 3. Tale onere di compiuta e convincente allegazione non era stato, nel caso di specie, soddisfatto, come già osservato dall'ordinanza impugnata, e come il Collegio può direttamente rilevare dal contenuto dell'istanza difensiva, al ricorso allegata.Il difensore istante si limitò infatti a prospettare, in modo totalmente assertivo, l'impossibilità di sua sostituzione con altro patrocinatore da lui designato, senza distinto riferimento all'una e all'altra sede giudiziaria, e comunque mediante generico richiamo all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, nonostante la relativa normativa notoriamente consentisse gli spostamenti sul territorio nazionale giustificati da ragioni professionali e di lavoro, e nonostante l'art. 23, comma 5, d.l. n. 137 del 2020 (poi convertito dalla legge n. 176 del 2020), pro-tempore applicabile, espressamente prevedesse, per il caso che ci occupa, la possibilità di partecipazione a distanza del difensore che ne avesse fatto richiesta, fosse esso il titolare, o quello dal titolare officiato in sostituzione. 4. Alla reiezione del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] •