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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03127/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27880/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6643/2021 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., regolarmente comunicata, -Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso e che, anzi, il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta, -Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., -Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata e non avendo perciò svolto attività difensiva, P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 05/02/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27880/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6643/2021 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., regolarmente comunicata, -Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso e che, anzi, il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta, -Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., -Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata e non avendo perciò svolto attività difensiva, P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/02/202
Decreto Cassazione n. 03127/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris